Incentivi per funzioni tecniche: quando si possono liquidare? La Corte dei Conti ammette la scansione per fasi

La Delibera n. 49/2026 della Sezione Veneto chiarisce il rapporto tra art. 45 del Codice, principio del risultato e competenza finanziaria: no ad anticipazioni automatiche, sì alla liquidazione per fasi giuridicamente concluse

di Redazione tecnica - 26/02/2026

Quando può essere liquidato l’incentivo previsto dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023? È necessario attendere il collaudo finale dell’opera o la conclusione del servizio? Oppure è possibile riconoscere l’incentivo alla chiusura delle singole attività individuate nell’allegato I.10, purché vi sia stata la verifica dell’effettivo svolgimento?

Si tratta di quesiti a cui ha dato risposta la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la Delibera n. 49/2026/PAR , con un chiarimento che tocca almeno quattro profili strutturali:

  • il momento di perfezionamento dell’obbligazione e la competenza finanziaria potenziata;
  • il rapporto tra impegno, esigibilità e liquidazione della spesa;
  • la declinazione concreta del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice;
  • la tenuta dei sistemi di controllo interno e la posizione del dirigente che dispone la liquidazione.

Il chiarimento dei magistrati contabili non è né un via libera incondizionato né un arresto rigoristico, ma impone di leggere l’art. 45 non in modo isolato, bensì all’interno dell’architettura complessiva del Codice, che ha valorizzato gli incentivi nell’ottica di rafforzare la qualità della progettazione, della gestione delle procedure e del controllo dell’esecuzione.

​Incentivi per funzioni tecniche: liquidazione per fasi o solo a risultato finale?

Nel caso in esame, l’ente aveva adottato, nel febbraio 2024, un regolamento interno per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. 36/2023, disciplinando in modo dettagliato le modalità di liquidazione.

In particolare, il regolamento prevedeva:

  • una prima quota (50%) riferita alle attività di programmazione della spesa, verifica e validazione dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e funzioni del RUP nella fase progettuale, liquidabile dopo l’aggiudicazione/affidamento;
  • una seconda quota (50%) riferita alla direzione lavori o direzione dell’esecuzione, verifica di conformità, collaudo tecnico-amministrativo o statico e funzioni del RUP nella fase esecutiva, liquidabile dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
  • per lavori e servizi ultrannuali di importo superiore a un milione di euro, la possibilità di liquidare la quota esecutiva per quote annuali, sulla base degli stati di avanzamento maturati e certificati nell’anno, ferma restando la necessità del collaudo o della verifica finale.

Da qui il quesito circa la conformità di tale articolazione al quadro normativo e contabile vigente.

Più precisamente, l’ente chiedeva se:

  • l’erogazione dovesse avvenire esclusivamente a conclusione dei lavori o del servizio, in coerenza con il principio del risultato;
  • dovessero ritenersi non ammissibili liquidazioni al termine di ogni esercizio o secondo percentuali predefinite ex ante;
  • oppure fosse legittima una liquidazione ancorata alla conclusione delle singole attività indicate nell’allegato I.10, purché fosse verificato il presupposto dell’espletamento della procedura di scelta del contraente e del collaudo/verifica di conformità.

Art. 45 del Codice, allegato I.10 e principi contabili: quando matura il diritto all’incentivo

Per comprendere la portata della Delibera occorre partire dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023, che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche prevedendo:

  • la possibilità di destinare una quota delle risorse stanziate alle funzioni tecniche interne;
  • l’obbligo per le stazioni appaltanti di adottare criteri di riparto;
  • l’accertamento, da parte del dirigente o responsabile del servizio, delle specifiche funzioni effettivamente svolte.

La norma non fissa un momento unico e generalizzato per la liquidazione, ma collega la corresponsione all’accertamento dell’attività svolta.

Il legislatore non ha ancorato l’incentivo al “risultato finale dell’opera” in senso unitario, ma ha valorizzato le singole funzioni tecniche elencate nell’allegato I.10, che scompone il ciclo dell’appalto in attività autonome pur inserite in un procedimento unitario.

A questo impianto si sovrappone il vincolo dei principi contabili, in particolare la competenza finanziaria potenziata. Il diritto all’incentivo non può sorgere prima del perfezionamento dell’obbligazione in capo all’amministrazione.

La giurisprudenza contabile ha inoltre già chiarito che:

  • l’impegno di spesa deve seguire lo sviluppo dell’appalto;
  • la scadenza dell’obbligazione va individuata nella conclusione della singola attività;
  • la liquidazione presuppone una verifica sostanziale del corretto svolgimento delle funzioni incentivate.

Il rischio, altrimenti, è leggere il principio del risultato in chiave totalizzante, ritenendo che l’incentivo possa essere liquidato solo a opera collaudata o servizio integralmente concluso.

La delibera della Corte dei Conti: quando è ammessa la liquidazione per step

La Sezione veneta, richiamando anche la deliberazione della Sezione Puglia n. 5/2025/PAR , chiarisce i presupposti della materiale erogazione.

La liquidazione può avvenire:

  • per le attività dalla programmazione all’aggiudicazione, solo al verificarsi dell’espletamento della procedura di scelta del contraente;
  • per le attività della fase esecutiva, solo al verificarsi del collaudo o della verifica di conformità.

L’“espletamento della procedura” non coincide con meri atti interni o con l’aggiudicazione provvisoria, ma con il perfezionamento giuridico del procedimento, che nella prassi coincide con la stipula del contratto.

La logica per fasi non è quindi esclusa, ma è ancorata a momenti conclusivi e qualificati della singola attività incentivata.

Liquidazione incentivi e autonomia regolamentare: i limiti fissati dalla Corte

La Sezione afferma espressamente che la definizione dei tempi di erogazione rientra nell’autonomia regolamentare dell’ente .

Ciò significa che:

  • non esiste un modello unico imposto a livello centrale;
  • il regolamento può prevedere una liquidazione articolata per fasi;
  • ma deve garantire criteri chiari e una verifica effettiva dell’attività svolta.

La liquidazione non è un automatismo conseguente all’inserimento della funzione nel quadro economico, ma l’esito di un accertamento sostanziale, con possibili riduzioni o esclusioni in caso di ritardi o incrementi ingiustificati di tempi e costi.

Incentivi funzioni tecniche: cosa devono fare oggi le stazioni appaltanti

La Delibera n. 49/2026 chiarisce che la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche può essere articolata per fasi, ma solo entro presupposti giuridici ben definiti:

  • non è ammessa alcuna anticipazione rispetto al perfezionamento dell’obbligazione;
  • la liquidazione può avvenire alla conclusione della singola fase giuridicamente rilevante (stipula del contratto per la fase di gara; collaudo/verifica per la fase esecutiva);
  • l’autonomia regolamentare dell’ente è piena, ma condizionata alla previsione di una verifica effettiva e documentata;
  • non sono legittime liquidazioni fondate su percentuali astratte o scansioni meramente temporali.

In definitiva, la liquidazione “per step” è compatibile con l’art. 45 del Codice, ma non è una questione di percentuali. È una questione di esigibilità, di corretta imputazione della spesa e di responsabilità amministrativa.

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