Incentivi per funzioni tecniche: quando spettano nelle gare delegate a stazioni appaltanti qualificate

La Corte dei conti Lombardia chiarisce le condizioni per riconoscere gli incentivi ai dipendenti delle stazioni appaltanti qualificate, il limite del 25% e la disciplina degli incarichi extraistituzionali.

di Redazione tecnica - 22/10/2026

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Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) ha modificato l'organizzazione degli affidamenti pubblici, prevedendo che le amministrazioni prive dei requisiti necessari si rivolgano a soggetti qualificati per la gestione delle procedure che non possono svolgere autonomamente.

Questo modello comporta il coinvolgimento di personale appartenente a un ente diverso da quello nel cui interesse viene realizzato l'intervento, ponendo alcune questioni sul riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del Codice.

Il problema riguarda la possibilità di incentivare i dipendenti della stazione appaltante qualificata, l'individuazione del soggetto che deve sostenere la relativa spesa e i limiti economici applicabili, oltre alla natura delle attività svolte per conto di altre amministrazioni, anche rispetto alla disciplina degli incarichi extraistituzionali.

Sulla questione è intervenuta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 333/2026/PAR, che ha riconosciuto la possibilità di corrispondere gli incentivi al personale delle stazioni appaltanti qualificate che operano per altre amministrazioni, precisando le condizioni previste dall'art. 45 e il rapporto con l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il caso: incentivi tecnici ai dipendenti del Comune delegato

La richiesta di parere è stata presentata da un Comune che, in qualità di stazione appaltante qualificata, era stato delegato da un'azienda speciale interamente partecipata a gestire l'affidamento e l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile destinato a ospitare una farmacia e alcuni ambulatori.

L'azienda speciale, priva della necessaria qualificazione, aveva affidato la gestione della procedura all'Amministrazione, il cui personale tecnico avrebbe seguito le attività connesse all'intervento. Secondo quanto rappresentato nel quesito, un tecnico comunale avrebbe assunto le funzioni di RUP, occupandosi anche degli affidamenti dei servizi di progettazione e della gara per l'esecuzione dei lavori.

Il Comune ha quindi chiesto se l'azienda speciale potesse riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti comunali coinvolti, prospettando il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, considerando che le prestazioni sarebbero state svolte occasionalmente e al di fuori del normale orario di lavoro.

La Corte ha fornito una risposta favorevole alla possibilità di incentivazione, escludendo tuttavia che le attività svolte nell'ambito della delega potessero essere considerate incarichi extraistituzionali.

Incentivi per funzioni tecniche: cosa cambia se la gara è delegata

L'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 contempla espressamente la possibilità di riconoscere gli incentivi anche per le attività svolte per conto di altre amministrazioni, secondo quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, che considera tali prestazioni ai fini del calcolo del limite individuale degli incentivi percepibili nell'anno di competenza.

L'importo complessivo non può superare il trattamento economico annuo lordo percepito dal dipendente, con una maggiorazione del 15% del limite per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni previsti dall'art. 43.

Il comma 8 consente inoltre alle amministrazioni e agli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza di destinare parte delle risorse incentivanti al relativo personale, in relazione alle funzioni tecniche svolte. Sul punto, la Corte ha richiamato il parere n. 2639/2024 del MIT, secondo cui questa previsione trova applicazione anche quando la procedura viene delegata a una stazione appaltante qualificata.

L'interpretazione risponde alla finalità premiale dell'art. 45, che valorizza le professionalità interne all'apparato pubblico e favorisce un utilizzo più efficiente delle risorse, limitando il ricorso a soggetti esterni per lo svolgimento delle attività tecniche. Una finalità richiamata dalla Corte anche attraverso il riferimento alla deliberazione n. 14/QMIG/2026 delle Sezioni riunite in sede di controllo.

Il limite del 25%: finanziamento e pagamento degli incentivi

La possibilità di riconoscere gli incentivi al personale della stazione appaltante qualificata deve rispettare i limiti economici stabiliti dall'art. 45, a partire da quello previsto dal comma 2, che consente di destinare alle funzioni tecniche risorse in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base della procedura di affidamento.

Il comma 8 stabilisce inoltre che le somme destinate al personale della centrale di committenza, e quindi anche della stazione appaltante qualificata che gestisce una procedura delegata, non possano superare il 25% dell'incentivo previsto dal comma 2.

Il 25% rappresenta il limite massimo delle risorse incentivanti destinabili al personale della struttura delegata, senza configurare una quota automaticamente spettante ai dipendenti né un importo aggiuntivo rispetto alle somme complessivamente stanziabili per l'intervento.

Quanto al finanziamento, la Corte ha riconosciuto che il soggetto non qualificato, nel cui interesse viene gestita la procedura, può prevedere nel proprio bilancio, a carico del quadro economico dell'intervento, gli oneri relativi alle attività tecniche individuate dall'Allegato I.10. Nel caso esaminato, quindi, l'azienda speciale può stanziare le risorse destinate agli incentivi per il personale comunale coinvolto nella procedura delegata.

La corresponsione delle somme rimane subordinata all'accertamento delle funzioni effettivamente svolte dai singoli dipendenti, secondo le modalità previste dall'art. 45, comma 4. Le attività devono rientrare tra quelle tassativamente individuate dall'Allegato I.10, senza che l'appartenenza alla struttura delegata o la semplice attribuzione formale dell'incarico siano sufficienti a giustificare il pagamento.

Gare delegate e incarichi extraistituzionali: quando non serve l'autorizzazione

La Corte dei conti ha affrontato anche la qualificazione delle attività svolte dai dipendenti comunali, per i quali era stata prospettata un'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, considerando che le prestazioni sarebbero state rese occasionalmente, al di fuori del normale orario di lavoro e nell'interesse dell'azienda speciale.

La magistratura contabile ha escluso l'applicazione di questa disciplina, osservando che la delega delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 62 del Codice comporta l'assunzione delle relative attività da parte della stazione appaltante qualificata, che vi provvede attraverso il proprio apparato organizzativo. Le funzioni esercitate dai dipendenti nell'ambito della procedura delegata rientrano pertanto nei compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, anche quando l'intervento è destinato a un altro soggetto.

L'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 riguarda invece gli incarichi retribuiti che non rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico e che richiedono una preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, anche ai fini della verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi.

Nel caso delle procedure delegate manca questo presupposto, poiché il personale svolge attività che la propria amministrazione è chiamata a gestire nell'esercizio delle competenze assunte attraverso la delega.

L'autorizzazione prevista dall'art. 53, comma 7, non è quindi necessaria e risulta, secondo la Corte, logicamente incompatibile con la natura istituzionale delle prestazioni, che non diventano extraistituzionali per il solo fatto di essere esercitate nell'interesse di un'amministrazione diversa da quella di appartenenza.

La deliberazione n. 333/2026/PAR ha quindi confermato la possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici al personale delle stazioni appaltanti qualificate anche per le procedure gestite nell'interesse di altre amministrazioni, nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il riconoscimento economico rimane legato all'effettivo svolgimento delle funzioni individuate dall'Allegato I.10, mentre le attività esercitate nell'ambito della delega costituiscono compiti istituzionali e non richiedono l'autorizzazione prevista per gli incarichi extraistituzionali.

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