Opere in più stralci e CUP unico: come si applicano gli incentivi tecnici?

La Corte dei conti del Veneto interviene sull'art. 45 del Codice dei contratti pubblici: la quota del 20% dipende dalla provenienza delle risorse e dagli stanziamenti di bilancio, anche in presenza di un CUP unico.

di Redazione tecnica - 28/10/2026

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Se un'opera pubblica è suddivisa in più stralci, finanziati con risorse differenti ma identificati da un unico CUP, come si applica la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche? La presenza di contributi a destinazione vincolata impedisce di prevedere la quota del 20% anche per gli stralci finanziati direttamente dall'amministrazione, oppure le diverse fonti devono essere considerate separatamente?

A fornire alcune indicazioni è stata la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 163/2026/PAR del 23 settembre 2026, che ha esaminato un quesito relativo all'applicazione dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Pur avendo dichiarato inammissibile la richiesta di parere, perché riferita a una specifica vicenda gestionale, il Collegio ha richiamato alcuni orientamenti generali sulla disciplina degli incentivi tecnici, spiegando perché la presenza di un CUP unico non permette di considerare indistintamente risorse proprie e finanziamenti a destinazione vincolata.

Opere in più stralci e CUP unico: il caso esaminato dalla Corte dei conti

La richiesta di parere riguardava un'opera pubblica stradale articolata in tre stralci funzionali, ciascuno con un proprio quadro tecnico-economico, ma inseriti in un investimento programmato unitariamente e identificato da un solo CUP.

Due stralci erano finanziati, almeno in parte, attraverso contributi provinciali a destinazione vincolata, erogati nell'ambito di un accordo di programma, mentre il terzo era sostenuto con risorse proprie comunali. Le diverse fonti, pur non essendo state quantificate separatamente al momento della richiesta del CUP, risultavano individuate nel bilancio dell'ente attraverso stanziamenti autonomi.

L'amministrazione ha quindi chiesto se l'unicità del CUP e della procedura di gara imponesse di trattare l'intero investimento come finanziariamente unitario, escludendo la quota del 20% prevista dall'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 da tutti e tre i quadri economici, oppure se fosse possibile distinguere le risorse in base alla loro provenienza, prevedendo tale quota per lo stralcio finanziato con fondi propri.

Parere della Corte dei conti sugli incentivi tecnici: perché è inammissibile

La Corte ha riconosciuto la legittimazione del Sindaco a presentare la richiesta ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, ma ha escluso che il quesito possedesse i requisiti di ammissibilità oggettiva necessari per l'esercizio della funzione consultiva.

I pareri della magistratura contabile devono infatti riguardare l'interpretazione generale delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, senza tradursi in valutazioni preventive sulle scelte gestionali delle amministrazioni.

Nel caso esaminato, il Collegio ha rilevato che la domanda era legata a una specifica vicenda amministrativa e lasciava intravedere anche un dissidio interpretativo interno all'ente, motivo per cui ha dichiarato inammissibile la richiesta, ma ha comunque fornito alcune indicazioni generali sull'art. 45, senza pronunciarsi sulla legittimità delle soluzioni prospettate per i singoli stralci.

Art. 45 del Codice Appalti: costituzione del fondo e destinazione del 20%

L'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 distingue la copertura delle risorse destinate agli incentivi tecnici dalla loro successiva ripartizione.

Il comma 1 pone gli oneri delle attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, mentre il comma 2 disciplina le risorse destinate alle funzioni tecniche, entro il limite massimo del 2% dell'importo posto a base delle procedure.

La Corte ha ricordato che gli stanziamenti possono comprendere tanto risorse proprie dell'amministrazione quanto finanziamenti esterni a destinazione vincolata, poiché la disciplina della copertura degli incentivi non introduce distinzioni legate alla provenienza delle somme.

La disciplina cambia nella successiva fase di ripartizione delle risorse, perché, mentre l'80% è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, il restante 20% segue le regole del comma 5, che esclude i finanziamenti europei e gli altri finanziamenti a destinazione vincolata.

La limitazione risponde alla necessità di rispettare la finalizzazione già attribuita a quei finanziamenti, evitando che le somme vengano utilizzate per scopi differenti.

Il Collegio ha precisato che la disposizione considera l'importo del contributo vincolato, indipendentemente dal fatto che questo finanzi integralmente o soltanto parzialmente l'intervento. Di conseguenza, la presenza di un contributo vincolato non rende automaticamente soggette allo stesso limite le ulteriori risorse proprie dell'amministrazione.

Il vincolo riguarda quindi le somme che ne sono effettivamente interessate, mentre la possibilità di destinare altre risorse alle finalità del comma 5 dipende dalla loro provenienza e dal relativo regime contabile.

CUP unico e finanziamenti vincolati: il ruolo degli stanziamenti di bilancio

L'amministrazione aveva collegato il dubbio interpretativo anche alla presenza di un unico CUP, chiedendo se tale circostanza impedisse di distinguere i finanziamenti destinati ai diversi stralci.

La Corte ha richiamato l'art. 11 della Legge n. 3/2003 e ha ricordato che il Codice unico di progetto serve principalmente a identificare e monitorare gli investimenti pubblici, mentre la provenienza delle risorse e gli eventuali vincoli devono essere ricostruiti attraverso gli stanziamenti di bilancio.

Per l'applicazione dell'art. 45, comma 5, il Collegio ha quindi fatto riferimento alla distinta imputazione contabile e alle diverse fonti di finanziamento, senza attribuire al CUP unico l'effetto di rendere omogenee somme che conservano una diversa natura.

La Sezione ha richiamato anche il paragrafo 5.2 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che collega gli impegni di spesa relativi agli incentivi agli stanziamenti riguardanti i lavori, i servizi e le forniture ai quali si riferiscono.

Il contributo pubblico costituisce infatti il titolo giuridico dello stanziamento, al quale si trasferisce il vincolo di destinazione previsto dal finanziamento, senza che questo debba necessariamente estendersi agli stralci sostenuti direttamente dall'ente locale.

L'unicità del CUP non modifica quindi la natura delle risorse, né sostituisce la distinzione tra finanziamenti vincolati e fondi propri risultante dalla contabilità dell'amministrazione.

Incentivi tecnici per opere in più stralci: quali verifiche sui finanziamenti?

La distinzione richiamata dalla Corte ha conseguenze sulla gestione degli incentivi tecnici, perché i finanziamenti vincolati non sono esclusi dalla costituzione delle risorse incentivanti, ma incidono sulla destinazione della quota del 20% prevista dall'art. 45, comma 5.

Quando un intervento è sostenuto da più fonti, la verifica deve quindi riguardare la provenienza dei finanziamenti, gli eventuali vincoli e la loro imputazione contabile, senza considerare automaticamente soggette allo stesso regime tutte le risorse che concorrono alla realizzazione dell'opera.

Per la quota del 20% degli incentivi tecnici conta la natura delle risorse utilizzate, non soltanto l'unitarietà dell'investimento, fermo restando che la Corte non ha valutato la specifica ripartizione prospettata dall'amministrazione e che l'applicazione dei principi richiamati resta affidata alle verifiche sui singoli finanziamenti e sui relativi stanziamenti di bilancio.

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