Incarichi negli uffici tecnici comunali: quando scatta l’inconferibilità

L’ANAC, con la delibera n. 371/2026, ha accertato l’inconferibilità dell’incarico di responsabile del settore tecnico conferito a un professionista che aveva precedentemente lavorato per lo stesso Comune. Determinanti il periodo di raffreddamento, le funzioni attribuite e la coincidenza tra gli uffici interessati

di Redazione tecnica - 11/10/2026

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Il conferimento di incarichi di responsabilità negli uffici tecnici comunali a professionisti esterni richiede particolare attenzione quando gli stessi soggetti hanno già svolto attività professionali per l’amministrazione.

In queste circostanze, infatti, può trovare applicazione la disciplina sull’inconferibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013, che impedisce, al ricorrere di determinate condizioni, il passaggio diretto dall’attività professionale all’esercizio di funzioni dirigenziali presso il medesimo ente.

La questione interessa anche i Comuni privi di figure dirigenziali, nei quali le competenze di amministrazione e gestione vengono attribuite a funzionari con incarichi di elevata qualificazione, eventualmente assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali, TUEL).

Sul tema è intervenuta ANAC che, con la delibera del 23 settembre 2026, n. 371, ha accertato l’inconferibilità dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva di un Comune, attribuito a un professionista che aveva precedentemente curato l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione, sussiste la causa di inconferibilità prevista dall’art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 39/2013 quando un professionista, prima che sia trascorso il periodo di raffreddamento di un anno, assume un incarico di responsabile ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, riconducibile alle funzioni dirigenziali esterne e relativo allo stesso settore comunale che ha esercitato poteri di regolazione e finanziamento sull’attività professionale precedentemente svolta.

Incarichi negli uffici tecnici comunali: quando il responsabile è inconferibile

La vicenda riguarda un professionista al quale, nel maggio 2019, un’amministrazione comunale aveva affidato l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, attività conclusa soltanto il 24 gennaio 2025 con la consegna ufficiale degli elaborati.

Poco più di un mese dopo, l’amministrazione ha conferito allo stesso professionista un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, con inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, attribuendogli anche la responsabilità di un settore, con rinnovo dell’incarico all’inizio del 2026.

ANAC ha quindi avviato un procedimento di vigilanza per verificare la possibile violazione della disciplina sull’inconferibilità, considerando che il settore affidato al professionista coincideva con quello che aveva gestito il precedente incarico professionale.

Inconferibilità degli incarichi: i divieti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013

L’art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 39/2013 vieta il conferimento di incarichi dirigenziali esterni a coloro che, nell’anno precedente, abbiano svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione conferente, quando il nuovo incarico riguarda lo specifico settore o ufficio che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Il divieto presuppone quindi che l’incarico da conferire sia riconducibile alle funzioni dirigenziali esterne, che riguardi il settore interessato dalla precedente attività e che quest’ultima sia stata svolta nell’anno antecedente alla nomina.

Il comma 1-bis dello stesso articolo esclude l’applicazione della disciplina quando l’incarico, la carica o l’attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, richiedendo comunque l’adozione di presidi organizzativi e di trasparenza per gestire eventuali conflitti di interesse.

Nel caso esaminato, l’ANAC ha verificato sia la natura delle funzioni attribuite al responsabile comunale, sia le caratteristiche e la durata dell’attività professionale precedentemente svolta.

Art. 110 TUEL: quando il responsabile dell’ufficio tecnico svolge funzioni dirigenziali

Il primo aspetto affrontato dall’Autorità ha riguardato la qualificazione dell’incarico attribuito al professionista, formalmente inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e non in possesso della qualifica di dirigente.

L’ANAC ha richiamato l’art. 1, comma 2, lett. k), del D.Lgs. n. 39/2013, che comprende tra gli incarichi dirigenziali esterni quelli, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, conferiti a soggetti privi della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Nel caso specifico, l’assenza di una figura dirigenziale sovraordinata e l’esercizio esclusivo di funzioni amministrative e gestionali hanno consentito di ricondurre l’incarico alla categoria prevista dal decreto, indipendentemente dall’inquadramento formale del professionista.

L’Autorità ha inoltre accertato che il settore affidato al professionista coincideva con quello che aveva gestito il precedente incarico di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

Periodo di raffreddamento di un anno: come incidono i precedenti incarichi professionali

L’ANAC ha attribuito particolare rilievo all’incarico relativo all’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, affidato nel 2019 e concluso nel gennaio 2025, ritenendo che l’attività svolta presentasse quei caratteri di continuità e stabilità che ne determinano la rilevanza ai fini dell’art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013, secondo l’orientamento già espresso nelle delibere n. 630/2021 e n. 676/2021.

Il fatto che l’incarico fosse stato affidato nel 2019 non ha escluso l’applicazione del divieto, poiché l’attività professionale era proseguita nell’anno precedente al conferimento delle nuove funzioni, avvenuto nel febbraio 2025.

La verifica del periodo di raffreddamento richiede pertanto di considerare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale nell’anno antecedente alla nomina, senza limitarsi alla data dell’affidamento originario.

Nel caso esaminato, la consegna ufficiale degli elaborati a gennaio 2025 ha documentato la conclusione della prestazione, consentendo di accertare che l’incarico di responsabile era stato conferito prima del decorso dell’anno previsto dalla norma.

Incarico inconferibile: nullità della nomina e dichiarazioni ex art. 20

Al termine dell’istruttoria, l’ANAC ha accertato la sussistenza della causa di inconferibilità prevista dall’art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 39/2013, con applicazione dell’art. 17 del decreto, secondo cui gli atti di conferimento adottati in violazione della disciplina sull’inconferibilità e i relativi contratti sono nulli.

L’Autorità ha quindi demandato al Comune, con il supporto del RPCT, gli adempimenti conseguenti e le verifiche sulle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

Dall’istruttoria è inoltre emerso che la dichiarazione relativa al primo incarico era stata sottoscritta il giorno successivo al conferimento, senza essere formalmente acquisita agli atti del Comune, mentre non risultavano dichiarazioni riferite ai successivi incarichi di responsabile del settore.

Inconferibilità degli incarichi: sanzioni per l’organo conferente e obblighi del RPCT

In riferimento alle responsabilità dei soggetti che hanno disposto il conferimento dell’incarico, richiamando l’art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013 e le indicazioni contenute nella precedente delibera n. 464/2025, ANAC ha demandato al RPCT la valutazione dell’elemento soggettivo in capo all’organo conferente, attraverso il procedimento previsto dalla norma, che deve riguardare i soggetti responsabili della nomina, compresi gli eventuali componenti dell’organo collegiale cessati dalla carica.

L’art. 18 prevede, quando ne ricorrono i presupposti, il divieto per tre mesi di conferire incarichi amministrativi ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 39/2013, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento avviato dal RPCT.

Per i soggetti cessati dalla carica, l’ANAC ha precisato che la sanzione non opera nell’esercizio delle funzioni relative a eventuali nuovi incarichi istituzionali, potendo tuttavia tornare applicabile, per la durata complessiva o residua, qualora gli interessati rientrino nell’organo che aveva conferito l’incarico dichiarato nullo.

Al RPCT spetta anche comunicare all’interessato la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell’atto e del contratto, assistere l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti necessari e trasmettere all’ANAC gli esiti degli accertamenti.

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