Inconferibilità e incompatibilità incarichi: ANAC approva 10 modelli standard per le dichiarazioni

L'Autorità Anticorruzione mette a disposizione degli enti 10 modelli standardizzati per le dichiarazioni su inconferibilità e incompatibilità, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti, supportare l’attività dei RPCT e rendere più strutturato il sistema dei controlli previsto dal d.lgs. n. 39/2013

di Redazione tecnica - 25/03/2026

Sono 10 i modelli standardizzati di dichiarazione messi a disposizione da ANAC in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, previsti dall’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e pensati per rendere più ordinato, tracciabile e uniforme l’adempimento.

La conferma arriva con la delibera dell’11 marzo 2026, n. 92, attraverso la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito alle amministrazioni interessate schemi operativi destinati a semplificare la raccolta delle dichiarazioni e a rafforzare il controllo nell’ambito del sistema di prevenzione della corruzione.

Gli schemi sono stati definiti tenendo conto degli esiti di una consultazione pubblica e del confronto con Garante per la protezione dei dati personali, ISTAT, AGID e Conferenza Unificata, anche alla luce delle modifiche intervenute nel tempo sul d.lgs. n. 39/2013.

Inconferibilità e incompatibilità: ANAC approva 10 modelli standard per le dichiarazioni

L’intervento è finalizzato a superare prassi eterogenee e ad accompagnare le amministrazioni verso modelli condivisi, più leggibili e più facilmente verificabili.

I dieci schemi dichiarativi sono costruiti in modo da coprire le diverse fattispecie previste dalla normativa e, allo stesso tempo, adattarsi alle differenti tipologie di enti chiamati a conferire incarichi.

La distinzione riflette la struttura dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e si articola su due piani:

  • 5 modelli relativi alla dichiarazione sull’assenza di cause di inconferibilità, da rendere al momento del conferimento dell’incarico;
  • 5 modelli relativi alla dichiarazione sull’assenza di cause di incompatibilità, da aggiornare con cadenza annuale.

All’interno di ciascun ambito, gli schemi sono differenziati in funzione della natura del soggetto conferente e riguardano:

  • pubbliche amministrazioni;
  • enti pubblici;
  • enti di diritto privato in controllo pubblico;
  • enti del servizio sanitario, con specifiche declinazioni legate alle diverse tipologie di incarichi dirigenziali.

L’impostazione consente di superare modelli generici, introducendo strumenti più aderenti alle diverse realtà organizzative.

Dichiarazioni e controlli: semplificazione degli adempimenti e ruolo del RPCT

La standardizzazione proposta da ANAC risponde a una duplice esigenza, che emerge con chiarezza nella logica complessiva della delibera: da un lato rendere più agevole per i soggetti interessati la compilazione delle dichiarazioni, dall’altro mettere i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle condizioni di esercitare un controllo più efficace e strutturato.

In termini operativi, i modelli sono costruiti per:

  • migliorare la completezza e la chiarezza delle informazioni dichiarate;
  • ridurre il rischio di errori o omissioni;
  • facilitare le attività di verifica e controllo;
  • rafforzare la responsabilizzazione del dichiarante.

Non si tratta quindi soltanto di una semplificazione degli adempimenti, ma di un intervento che incide direttamente sull’organizzazione dei controlli interni.

Trasparenza amministrativa e pubblicazione: effetti dei modelli ANAC

Un ulteriore profilo rilevante riguarda la gestione della sezione Amministrazione/Società Trasparente, all’interno della quale le dichiarazioni devono essere pubblicate ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

L’adozione di schemi uniformi consente di migliorare la qualità e la coerenza delle informazioni pubblicate, facilitandone la consultazione e la confrontabilità, ma richiede al tempo stesso attenzione agli aspetti legati alla protezione dei dati personali, come nel caso dell’oscuramento della firma autografa del sottoscrittore.

In prospettiva, la delibera introduce anche un elemento di evoluzione del sistema, prevedendo che gli schemi possano costituire la base per l’implementazione della futura Piattaforma unica della trasparenza, nel rispetto della normativa sui dati personali.

Sperimentazione ANAC: 12 mesi per l’adozione dei modelli dichiarativi

I modelli dichiarativi sono messi a disposizione delle amministrazioni su base volontaria e saranno oggetto di una fase di sperimentazione della durata di 12 mesi, che prenderà avvio dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Durante questo periodo, le amministrazioni potranno:

  • testare concretamente gli schemi nei propri processi organizzativi;
  • individuare eventuali criticità applicative;
  • contribuire al miglioramento dei modelli attraverso i propri riscontri operativi.

Al termine della sperimentazione, gli schemi potranno essere aggiornati sulla base delle esperienze maturate, ma resteranno in ogni caso un riferimento operativo per gli enti.

Inconferibilità e incompatibilità: controlli, PIAO e delibera ANAC n. 464/2025

L’intervento si inserisce in un quadro già delineato con la delibera ANAC n. 464 del 26 novembre 2025, con la quale l’Autorità ha fornito indicazioni sull’esercizio dei poteri di vigilanza e accertamento in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

In questa prospettiva, viene ribadita l’importanza di strutturare adeguatamente i processi interni, prevedendo in particolare:

  • l’inserimento nel PIAO o nel Ptpct delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni;
  • la definizione di procedure per la loro verifica;
  • la raccolta delle dichiarazioni già in fase di candidatura, con adeguata informativa;
  • la pubblicazione nella sezione Amministrazione/Società Trasparente del sito istituzionale.

Parere preventivo e responsabilità delle amministrazioni

Resta ferma la possibilità per le amministrazioni di richiedere ad ANAC un parere preventivo prima del conferimento di un incarico, mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante o dal RPCT.

Il parere non ha natura vincolante e la responsabilità finale resta in capo all’amministrazione: qualora l’ente decida di discostarsi dall’interpretazione resa dall’Autorità e sopraggiunga una segnalazione, ANAC potrà attivare i propri poteri di vigilanza.

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