Qualificazione SOA: come calcolare il valore dell'appalto in caso di incremento del quinto

Il chiarimento del TAR Puglia: l'impresa deve essere qualificata per l'importo finale, perché diversamente lascerebbe fuori una parte essenziale delle obbligazioni contrattuali quali opzioni e proroghe

di Redazione tecnica - 21/04/2026
Aggiornato il: 22/04/2026

Quando in un appalto è previsto l’incremento del quinto, la qualificazione deve essere verificata sull’importo a base di gara oppure sul valore complessivo dell’affidamento comprensivo delle opzioni? Un operatore economico può ritenersi qualificato sulla base dell’importo originario oppure deve dimostrare la capacità di eseguire l’intero valore potenziale dell’appalto?

A rispondere senza lasciare alcun margine di dubbio in proposito è il TAR Puglia, sez. Bari, con la sentenza del 17 marzo 2026, n. 325, con una decisione che ribadisce la prevalenza del principio di proporzionalità e l'obbligo di garantire l'adeguatezza dell'operatore rispetto all'intera entità degli impegni contrattuali.

Quinto d'obbligo e requisiti di qualificazione: il TAR sul valore dell'appalto

La questione è nata nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di lavori in modalità accordo quadro ex art. 59, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo stimato di € 1.519.250,00, aumentato a € 1.823.100,00 per effetto dell'opzione esercitata dall’Amministrazione procedente, con la quale le prestazioni appaltate venivano incrementate fino alla concorrenza di un quinto del valore dell’appalto.

In particolare, il ricorrente denunciava l’illegittimità della determina con la quale era stato escluso dalla procedura di gara, distinguendo tra “importo a base di gara” e “valore stimato dell’appalto”, dato dalla sommatoria dell’importo dei lavori con l’importo di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti, sostenendo che tale distinzione rilevasse solo sotto il profilo della corretta procedura di gara da applicare e, quindi, della riconducibilità dell’appalto alla disciplina dell’ambito sottosoglia o del soprasoglia comunitario.

Inoltre, la ricorrente sosteneva che il bando avesse richiesto la qualificazione dei concorrenti nella sola categoria “OG3, classifica III-bis”, di cui era in possesso e che l'opzione esercitata dalla Stazione Appaltante, che aveva permesso di incrementare le prestazioni appaltate fino alla concorrenza di un quinto del valore della gara, vertesse soltanto su lavori aggiuntivi aventi carattere incerto.

Tesi che il TAR non ha accolto sulla base di quanto previsto sul punto dalla disciplina delineata dagli artt. 14 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, sulla quale vale la pena soffermarsi.

Requisiti di partecipazione e soglie comunitarie: cosa prevede il Codice Appalti

Come previsto dal Codice Appalti, ai sensi dell'art. 14, co. 4, cit., il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla Stazione Appaltante.

Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, premi o pagamenti per i candidati o per gli offerenti, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Il valore stimato della procedura, tuttavia, non serve soltanto a stabilire se la gara sia soggetta o meno alla disciplina prevista per gli appalti sopra le soglie di rilevanza europea, ma concorre anche a determinare i requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100.

In particolare l’art. 100, comma 2, impone che le Stazioni Appaltanti definiscano le condizioni di partecipazione in base all'effettiva entità della prestazione affidata, in modo da garantire l’adeguatezza dei concorrenti rispetto alla dimensione complessiva del contratto.

Lo stesso art. 100, al comma 3, prevede che il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici è articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse, secondo quanto definito dall'allegato II.12. Quest'ultimo qualifica gli operatori economici in base alla tipologia di prestazione appaltata, a sua volta classificata secondo il valore stimato della gara, comprensivo di tutte le forme di opzioni e rinnovi del contratto, che la Stazione Appaltante si sia espressamente riservata di richiedere ai concorrenti e in relazione alle quali essi devono essere integralmente qualificati.

Ne consegue che solo l'ammontare complessivo della procedura e non già l'importo a base di gara o il prezzo offerto dal concorrente per l’aggiudicazione, costituisce il parametro di riferimento da considerare ai fini dell'individuazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Questa lettura diventa difficilmente superabile se si considera che le ulteriori prestazioni previste dal bando concorrono a definire l’oggetto del contratto, rappresentando obblighi certi e giuridicamente vincolanti per l’offerente secondo quanto previsto dalla lex specialis.

Questa interpretazione è confermata da quanto stabilito dall'art. 72, commi 1, lett. e) e 4, della direttiva 2014/24/UE, il quale individua nel valore complessivo, comprensivo cioè anche dell'importo delle prestazioni opzionali già indicate nella disciplina di gara, il parametro di riferimento per la determinazione dei requisiti di partecipazione.

Incremento del quinto: quale valore considerare per la qualificazione

Alla luce del delineato quadro normativo, il TAR sviluppa un passaggio particolarmente significativo, richiamando anche un precedente in materia, e chiarendo che il riferimento al mero importo della base d’asta non solo non conferisce alcuna sicurezza alla stazione appaltante in ordine alla sostenibilità economica e giuridica dell’accordo e alla capacità economica imprenditoriale stessa dell’offerente a poter adempiere alle prestazioni dedotte in contratto, in lampante violazione dei canoni della buona fede, fiducia, nonché trasparenza e correttezza della procedura, ma lascia fuori una parte essenziale delle obbligazioni contrattuali, previste per l’appunto nelle opzioni e proroghe, così da invalidare lo stesso impegno.

Nel caso in esame, è quindi all'importo complessivo di € 1.823.100,00 che deve riferirsi la valutazione di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, in relazione sia alla categoria prevalente sia a quella scorporabile, come espressamente previsto dalla lex specialis, la quale richiedeva ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l’attestazione SOA sia nella categoria “OG.3, classifica III-bis”, sia in quella “OG.2, classifica II”.

Dal momento che la ricorrente era priva dell’attestazione SOA per la categoria scorporabile “OG2, classifica II”, ma possedeva soltanto quella “OG.3, classifica III-bis”, che vale, tuttavia, per lavori fino all’importo di € 1.500.000,00, in considerazione dell’incremento del c.d. “quinto d’obbligo” (pari ad € 300.000,00), l'impresa individuale risultava qualificata per l’esecuzione di lavori fino all’importo complessivo di € 1.800.000,00, inferiore, pertanto, a quello di € 1.823.100,00 stimato dalla Stazione Appaltante quale valore globale della gara.

Conclusioni

In questo contesto, la conclusione a cui arrivano i giudici diventa coerente con l’impostazione seguita lungo tutta la motivazione poiché la qualificazione posseduta risultava insufficiente rispetto al valore complessivo dell’opera.

L’Amministrazione non ha introdotto una nuova causa di esclusione, né ha violato la lex specialis, anzi ha applicato in maniera assolutamente conforme la normativa di riferimento, procedendo all’esclusione per carenza dei requisiti, respingendo il ricorso e confermando la legittimità della decisione della SA.

Ne deriva un’indicazione molto chiara sia per le stazioni appaltanti, quando determinano l’importo complessivo dell’affidamento e i relativi requisiti, sia per gli operatori economici, che sono chiamati a verificare la propria qualificazione rispetto all’intero perimetro dell’appalto: la qualificazione SOA deve coprire l’intero importo dell’appalto, comprensivo anche del “quinto d’obbligo”, e non soltanto il valore originario scorporato da tale percentuale che, se richiesta, fa integralmente parte dell’affidamento.

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