​Intelligenza artificiale e procedure di gara: la riserva di umanità tra AI Act e Codice dei contratti pubblici

La sentenza del TAR Marche n. 758/2026 definisce i confini della decisione amministrativa completamente automatizzata e chiarisce come si coordinano l'art. 86 dell'AI Act e l'art. 30 del D.Lgs. n. 36/2023, individuando gli obblighi che gravano sulle stazioni appaltanti nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle procedure di affidamento.

di Francesco Russo - 10/07/2026

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La sentenza del TAR Marche n. 758 del 1° giugno 2026 offre il primo contributo giurisprudenziale organico alla definizione di «decisione amministrativa completamente automatizzata» nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, declinando la nozione alla luce dell'art. 86 del Regolamento UE n. 1689/2024 (AI Act) e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Collegio chiarisce che la riserva di umanità non impone un presidio umano su ogni singolo segmento procedimentale, potendo essere soddisfatta anche nella sola decisione strategica e preliminare sull'impiego del sistema di intelligenza artificiale, purché siano garantiti la verifica costante del corretto funzionamento dell'infrastruttura tecnologica e gli obblighi di trasparenza sui criteri logici sottostanti.

Il contributo esamina la pronuncia nel quadro sistematico del diritto europeo e nazionale, con particolare attenzione alle implicazioni operative per le stazioni appaltanti e per i soggetti che rivestono la qualifica di deployer.

IA e appalti: l'automazione decisionale approda nelle gare pubbliche

Il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale nell'attività amministrativa non è più soltanto una prospettiva possibile. Nell'arco degli ultimi anni, le stazioni appaltanti hanno progressivamente integrato strumenti algoritmici nelle fasi istruttorie delle procedure di evidenza pubblica, dalla verifica dei requisiti di partecipazione attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), alla valutazione automatizzata di talune componenti dell'offerta tecnica, fino all'elaborazione di relazioni istruttorie da parte del responsabile unico del progetto (RUP).

Questa evoluzione, incentivata dall'esigenza di efficienza e dalla digitalizzazione imposta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha generato un deficit regolatorio che il legislatore europeo e quello nazionale hanno tentato di colmare con strumenti diversi e non sempre coordinati.

In questo contesto si inserisce la sentenza del TAR Marche, Ancona, Sez. I, 1° giugno 2026, n. 758, che rappresenta uno dei primissimi approdi giurisprudenziali nazionali sull'applicazione dell'art. 86 del Regolamento UE n. 1689/2024 (AI Act) alle procedure di gara, in combinato disposto con l'art. 30 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). La pronuncia affronta una questione di notevole complessità sistematica: quando la relazione istruttoria del RUP, elaborata con il supporto di un sistema di intelligenza artificiale, costituisce una «decisione completamente automatizzata» ai sensi della disciplina vigente, e quale sia l'ampiezza della cosiddetta «riserva di umanità» che presidia la legittimità del procedimento.

Il quadro normativo di riferimento: AI Act e Codice dei contratti pubblici

2.1. L'art. 86 del Regolamento UE n. 1689/2024

Il Regolamento UE n. 1689/2024, entrato in vigore il 2 agosto 2024 e applicabile secondo un regime di progressiva entrata in vigore, costituisce il primo atto normativo europeo di portata generale dedicato alla disciplina dell'intelligenza artificiale.

Tra le sue disposizioni di maggiore impatto sul diritto pubblico si colloca l'art. 86, rubricato «Diritto alla spiegazione delle decisioni basate sull'IA», che, per quanto concerne i sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III, attribuisce alle persone fisiche il diritto di ottenere spiegazioni chiare e significative in merito al ruolo del sistema di IA nella procedura e ai principali elementi della determinazione adottata.

La norma impone, in capo al deployer - vale a dire il soggetto pubblico o privato che utilizza un sistema di IA nell'ambito della propria attività - un obbligo positivo di trasparenza che si traduce, nel contesto delle gare pubbliche, nel dovere di rendere intellegibile il contributo algoritmico alla formazione della decisione amministrativa. Tale obbligo non è meramente formale: esso presuppone che il deployer abbia una comprensione effettiva del funzionamento del sistema impiegato e sia in grado di verificarne la correttezza operativa, configurando così una responsabilità di tipo tecnico-organizzativo che si aggiunge alle ordinarie responsabilità procedimentali.

Va peraltro rilevato che l'AI Act non qualifica come «decisione completamente automatizzata» qualsiasi atto amministrativo che si avvalga di supporto algoritmico. La nozione richiede, secondo la costruzione normativa complessiva del Regolamento, che il processo decisionale sia integralmente affidato al sistema di IA, senza che vi sia un intervento umano significativo in alcuna delle fasi rilevanti. È questa delimitazione concettuale che il TAR Marche ha recepito e applicato nella sentenza in commento.

 L'art. 30 del D.Lgs. n. 36/2023

Sul piano del diritto interno, l'art. 30 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nelle procedure di affidamento, ponendo al centro della regolamentazione il principio della riserva di umanità. La disposizione stabilisce che le decisioni adottate nell'ambito delle procedure di gara non possono essere il risultato esclusivo di un processo automatizzato, richiedendo che un essere umano rivesta un ruolo significativo nella formazione della determinazione finale.

La norma si colloca nel solco tracciato dall'art. 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), che già sanciva il diritto a non essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, e si coordina con le previsioni dell'AI Act in una logica di complementarietà. Tuttavia, la sua specificità rispetto al contesto degli appalti pubblici emerge chiaramente nel momento in cui si tenta di applicarla alle concrete fattispecie procedimentali: che cosa si intende per «ruolo significativo» dell'intervento umano? E in quale fase del procedimento tale intervento deve collocarsi per preservare la legittimità della decisione?

Queste domande sono rimaste prive di risposta giurisprudenziale organica fino alla sentenza del TAR Marche n. 758/2026.

Il caso deciso dal TAR Marche: la relazione istruttoria del RUP tra automazione e imputazione umana

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguardava un operatore economico che aveva impugnato la proposta di esclusione formulata dal RUP nell'ambito di una procedura di affidamento, sostenendo che la relazione istruttoria posta a fondamento di quella proposta derivasse da una decisione completamente automatizzata, in violazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 86 dell'AI Act.

Il ricorrente muoveva dalla premessa che la relazione istruttoria del RUP fosse stata generata, nella sua interezza o nella sua parte sostanziale, da un sistema algoritmico, senza che vi fosse stata una vera e propria valutazione critica da parte del funzionario responsabile.

Da questa premessa derivava la censura di illegittimità secondo cui una proposta di esclusione fondata su un atto privo di autentica imputazione umana avrebbe dovuto essere annullata.

Il TAR ha respinto il ricorso, ma lo ha fatto attraverso un percorso argomentativo particolarmente interessante, che merita un'attenta disamina.

La nozione di «decisione completamente automatizzata»: la definizione del Collegio

Il punto di partenza della sentenza è la definizione di «decisione amministrativa completamente automatizzata». Secondo il Collegio, essa identifica un atto che derivi dalla mera elaborazione di dati inseriti nel sistema, in assenza di intervento umano che riguardi, alternativamente o cumulativamente, tre fasi distinte: la fase di immissione dei dati (input), la fase di elaborazione algoritmica e lo stadio decisionale vero e proprio.

La struttura alternativa-cumulativa della definizione è significativa. Il Tribunale non richiede che l'automazione investa simultaneamente tutte e tre le fasi: è sufficiente che l'assenza di intervento umano riguardi anche solo una di esse affinché la decisione possa essere qualificata come completamente automatizzata - e quindi soggetta alle garanzie rafforzate previste dall'ordinamento. Questa impostazione è coerente con la ratio delle disposizioni di riferimento, che mirano a preservare la responsabilità umana in ogni segmento rilevante del processo decisionale, e non soltanto nel momento finale della sottoscrizione dell'atto.

Applicando questa definizione alla fattispecie concreta, il Collegio ha escluso che la relazione istruttoria del RUP potesse essere qualificata come «decisione» automatizzata, e ciò per due ragioni.

In primo luogo, la relazione istruttoria del RUP costituisce un atto preparatorio di natura istruttoria, non un atto decisionale. La distinzione tra atto istruttorio e atto decisionale risponde a una logica procedimentale consolidata, in forza della quale gli atti istruttori - per quanto rilevanti ai fini della formazione del convincimento dell'organo competente - non producono effetti diretti nella sfera giuridica del destinatario. La proposta di esclusione, atto in sé impugnabile, presuppone la ricezione e la valutazione critica della relazione istruttoria da parte del dirigente responsabile.

In secondo luogo, il recepimento delle risultanze istruttorie da parte del dirigente responsabile non priva l'atto della sua imputazione umana. Su costui grava la responsabilità di verificare la correttezza del procedimento e di fare propria, assumendosene la piena responsabilità, la determinazione finale. Non si tratta, avverte il Collegio, di un mero atto di ratifica formale, in quanto il dirigente è tenuto a esercitare un controllo sostanziale sulle risultanze istruttorie, senza che la sua firma possa ridursi a una validazione acritica dell'output algoritmico.

La riserva di umanità: dove si colloca e come si soddisfa

La parte più rilevante della sentenza riguarda la perimetrazione della riserva di umanità. Il TAR stabilisce un principio di grande importanza pratica: le amministrazioni non sono tenute a interporre un intervento umano in ogni singolo segmento della sequenza procedimentale. La riserva di umanità può essere soddisfatta anche nella sola decisione preliminare e strategica relativa all'utilizzo del sistema di IA.

Questo principio merita di essere compreso nella sua portata effettiva. Il Collegio non afferma che qualsiasi decisione di adottare un sistema di IA sia, per ciò solo, sufficiente a garantire la legittimità di tutti gli atti procedimentali successivi.

Al contrario, stabilisce che l'intervento umano nella fase strategica iniziale - la scelta di impiegare uno specifico sistema, la definizione dei parametri di utilizzo, la verifica della sua conformità ai requisiti normativi - può costituire il presidio di umanità richiesto dall'ordinamento, a condizione che siano garantite due ulteriori condizioni: la verifica costante del corretto funzionamento dell'infrastruttura tecnologica e l'adempimento degli obblighi di trasparenza sui criteri logici posti alla base della determinazione.

La prima condizione introduce un obbligo di monitoraggio continuativo che va ben oltre la mera decisione di adottare il sistema. Il deployer pubblico non può limitarsi a scegliere lo strumento algoritmico e delegare a esso l'intera istruttoria; deve mantenere un presidio attivo sul suo funzionamento, verificare che i risultati prodotti siano coerenti con le finalità perseguite e intervenire ogni qual volta emergano anomalie o disfunzioni. Si tratta, in sostanza, di una responsabilità di governance tecnologica che si aggiunge alle ordinarie responsabilità procedimentali del funzionario pubblico.

La seconda condizione, relativa agli obblighi di trasparenza algoritmica, rinvia direttamente all'art. 86 dell'AI Act. Il deployer deve essere in grado di spiegare, in modo chiaro e significativo, quale ruolo abbia svolto l'algoritmo nella procedura e quali siano stati i principali elementi della determinazione adottata. Questa spiegazione non è un optional documentale, ma è funzionale all'esercizio dei diritti di difesa del concorrente e alla stessa sindacabilità giurisdizionale dell'atto impugnato.

Implicazioni per le stazioni appaltanti: obblighi operativi e profili di responsabilità

La qualifica di deployer e i relativi obblighi

La sentenza ha il merito di chiarire, sia pure implicitamente, che le stazioni appaltanti che utilizzano sistemi di IA nelle procedure di gara assumono la qualifica di deployer ai sensi dell'AI Act. Questa qualifica comporta un insieme di obblighi specifici che si sovrappongono - e, in alcuni casi, si integrano - con quelli derivanti dal D.Lgs. n. 36/2023.

Sul piano operativo, il deployer pubblico è tenuto a selezionare sistemi di IA conformi ai requisiti dell'AI Act per i sistemi ad alto rischio; adottare e attuare misure di governance interna dell'IA, tra cui politiche di utilizzo, piani di monitoraggio e procedure di gestione degli incidenti; conservare i log di funzionamento del sistema per il periodo previsto dalla normativa; garantire che il personale che interagisce con il sistema abbia la necessaria alfabetizzazione digitale (art. 4 AI Act); infine, fornire, su richiesta, le informazioni necessarie a ricostruire il contributo algoritmico alla formazione della decisione.

Quest'ultimo obbligo di documentazione del processo decisionale algoritmico è particolarmente rilevante nel contesto delle gare pubbliche, dove il diritto di accesso agli atti svolge una funzione difensiva essenziale. Un concorrente escluso che chieda di conoscere i criteri logici applicati dal sistema di IA all'istruttoria della propria posizione ha diritto a una risposta concreta e intelligibile, non a un rinvio generico alla relazione del RUP che si limiti a recepire l'output algoritmico senza illustrarne la logica sottostante.

Il problema del controllo sostanziale del dirigente responsabile

Il passaggio della sentenza in cui si afferma che il dirigente responsabile non può limitarsi a una ratifica formale dell'output algoritmico pone un problema operativo di grande rilievo. In molti casi, la complessità tecnica dei sistemi di IA impiegati è tale da rendere arduo, se non impossibile, un controllo sostanziale da parte di un funzionario privo di specifiche competenze informatiche.

Diventa quindi plausibile il rischio che il presidio di umanità si riduca a una firma apposta su un documento da un soggetto che non è in grado di esercitare una valutazione critica sul suo contenuto.

Questo pericolo si manifesta ogni volta che un sistema di elaborazione automatica produce una relazione istruttoria che il RUP recepisce integralmente, senza apportarvi modifiche o integrazioni significative. In questi casi, la distinzione tra atto istruttorio automatizzato e atto decisionale umano rischia di ridursi a una finzione: il dirigente firma, ma non decide in senso sostanziale.

Il TAR non offre una soluzione esplicita a questo problema, ma la sua impostazione suggerisce che il controllo umano debba essere effettivo e verificabile, non meramente formale. Le stazioni appaltanti devono quindi strutturare i propri processi interni in modo da garantire che il funzionario responsabile abbia effettivamente compreso e valutato le risultanze istruttorie, eventualmente con il supporto di figure tecniche specializzate.

La trasparenza algoritmica come condizione di legittimità

Un ulteriore profilo operativo riguarda la documentazione del processo decisionale algoritmico agli atti di gara.

Il giudice chiarisce che gli obblighi di trasparenza sui criteri logici posti alla base della determinazione non sono meramente accessori, ma costituiscono una condizione di legittimità dell'atto. Ne discende che la stazione appaltante deve essere in grado di produrre, in sede di accesso agli atti o di giudizio, una documentazione che illustri il funzionamento del sistema di IA impiegato, i parametri configurati, i dati presi in considerazione e la logica dell'output prodotto.

Questa documentazione non può coincidere con il manuale tecnico del sistema o con la sua documentazione commerciale, ma deve essere specifica per la procedura, riferita al caso concreto e intelligibile per un soggetto privo di competenze tecniche avanzate. Il requisito di «spiegazioni chiare e significative» imposto dall'art. 86 dell'AI Act non è soddisfatto da un rinvio alla documentazione tecnica generale del sistema.

Il coordinamento con la giurisprudenza in materia di FVOE e soccorso istruttorio

La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale più ampio, che comprende le recenti pronunce in materia di Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e di rimediabilità degli errori materiali di registrazione. In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 4 giugno 2026, n. 4484, ha chiarito che il FVOE costituisce uno strumento informatico di semplificazione delle verifiche sui requisiti di partecipazione, non idoneo a determinare effetti espulsivi automatici in presenza di errori materiali nell'inserimento dei dati.

Il parallelismo tra le due pronunce è significativo: in entrambi i casi, la giurisprudenza afferma la prevalenza del principio del risultato e dell'interesse sostanziale dell'ordinamento alla corretta individuazione del contraente più affidabile, rispetto a una logica di automatismo procedurale che trasformi lo strumento informatico in un meccanismo espulsivo cieco. Il FVOE non esclude, la relazione algoritmica del RUP non decide: in entrambi i casi, è l'intervento umano, esercitato con cognizione di causa, a conferire legittimità all'atto.

Questa linea di tendenza sembra indicare una posizione giurisprudenziale secondo cui l'automazione rimane uno strumento di supporto alla decisione umana, senza sostituirla. Anche quando l'elaborazione algoritmica raggiunge un elevato grado di sofisticazione, essa non può spogliare il funzionario responsabile della sua accountability, né può essere invocata dall'amministrazione per eludere il controllo giurisdizionale sull'atto.

Profili critici e questioni aperte

Pur nella sua chiarezza argomentativa, la pronuncia lascia aperte alcune questioni di rilevante importanza pratica.

La prima riguarda la soglia del controllo umano «effettivo». Il Collegio afferma che il dirigente responsabile non può limitarsi a una ratifica formale, ma non indica quale debba essere il contenuto minimo del controllo perché esso possa ritenersi sostanziale. In assenza di indicazioni più precise, il rischio è che il requisito si presti a interpretazioni variabili, con conseguente incertezza applicativa per le stazioni appaltanti.

La seconda questione concerne la qualificazione dei sistemi di IA utilizzati nelle gare come sistemi «ad alto rischio» ai sensi dell'Allegato III dell'AI Act. Se è vero che i sistemi impiegati per la valutazione delle offerte o per la verifica dei requisiti di partecipazione dovrebbero rientrare in questa categoria, in quanto incidono su diritti e interessi di soggetti economici nell'accesso a risorse pubbliche, la qualificazione non è automatica e richiede una verifica caso per caso che le stazioni appaltanti non sempre sono attrezzate a effettuare.

Altro aspetto rilevante è quello relativo alla responsabilità erariale. Se il dirigente responsabile firma una proposta di esclusione fondata su un output algoritmico errato e l'esclusione viene successivamente annullata in sede giurisdizionale, con condanna dell'amministrazione alle spese, si apre il tema della responsabilità del funzionario per il danno erariale conseguente. Sebbene la sentenza non affronti questo profilo, esso assumerà crescente rilevanza con il proliferare dei sistemi di IA nelle procedure di gara.

Infine, rimane aperta la questione del coordinamento tra la disciplina dell'AI Act e quella del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento ai sistemi di IA generativa. Le sentenze fin qui emesse hanno per lo più riguardato sistemi algoritmici di tipo tradizionale, fondati su regole predefinite o su modelli statistici di tipo chiuso. L'impiego di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) nell'istruttoria di gara pone problemi di opacità e di variabilità dell'output che le categorie concettuali elaborate dal TAR Marche potrebbero non essere in grado di governare adeguatamente.

Procedure di gara e intelligenza artificiale: verso un modello di automazione governata

La sentenza del TAR Marche n. 758/2026 segna un punto di svolta nella costruzione giurisprudenziale del diritto dell'intelligenza artificiale applicato alle procedure di evidenza pubblica. Il contributo principale della pronuncia è la definizione operativa di «decisione completamente automatizzata» e la perimetrazione della riserva di umanità come presidio di legittimità, non come obbligo di intervento umano su ogni singolo atto procedimentale.

Le implicazioni per le stazioni appaltanti sono significative. L'utilizzo di sistemi di IA nelle gare non è vietato e la sentenza non introduce ostacoli all'innovazione tecnologica nelle procedure di affidamento, ma chiarisce che l'automazione deve essere governata: il deployer pubblico è responsabile della scelta del sistema, del suo monitoraggio continuativo, della trasparenza dei criteri logici impiegati e del controllo sostanziale sugli output. Non vi è spazio per una delega in bianco all'algoritmo.

In questo senso, vi è piena continuità con i principi generali del diritto amministrativo quali il principio di responsabilità, il principio di trasparenza e il principio del risultato, confermando che essi non cedono di fronte alla tecnologia, ma la disciplinano e la orientano. La sfida è riuscire a tradurli in regole operative sufficientemente chiare da guidare le amministrazioni nell'adozione di sistemi di IA, senza soffocare l'innovazione né consentire che essa si trasformi in uno schermo di irresponsabilità.

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