L’art. 34-bis, comma 7, del Codice Antimafia (d.lgs. n. 159/2011) è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui – disponendo la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell’ammissione dell’impresa alla misura del controllo giudiziario – non prevede che tale sospensione si protragga, in caso di esito positivo, fino alla conclusione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del Prefetto, previsto dall’art. 91, comma 5.
A dichiararlo è la Corte Costituzionale con la sentenza del 17 luglio 2025, n. 109, con una pronuncia di rilievo per l’intero sistema della prevenzione antimafia e per le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi, ammesse a percorsi di risanamento sotto la vigilanza del tribunale della prevenzione.
Controllo giudiziario e interdittiva antimafia: la questione di legittimità costituzionale
La norma censurata prevedeva che la sospensione degli effetti dell’interdittiva valesse solo per la durata del controllo giudiziario. In base alla consolidata giurisprudenza amministrativa, una volta conclusa la misura – anche in caso di esito favorevole – l’interdittiva tornava immediatamente efficace, senza attendere la rivalutazione della situazione da parte del Prefetto.
Secondo la Corte costituzionale, questa ricostruzione si traduce in una compressione irragionevole della libertà di impresa e contraddice la stessa logica dell’istituto del controllo giudiziario, concepito dal legislatore come strumento premiale e temporaneamente sostitutivo dell’interdizione.
Le ragioni della Consulta
L’intervento della Consulta muove da una considerazione sistemica: il controllo giudiziario è una misura innovativa introdotta per consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa in presenza di infiltrazioni solo occasionali, favorendo il reinserimento nel circuito legale.
In tale prospettiva, va considerato che:
- l’imprenditore è sottoposto a una vigilanza rigorosa da parte del tribunale e di un controllore nominato ad hoc;
- l’attività si svolge sotto prescrizioni specifiche per un periodo di uno o più anni;
- il percorso ha un costo economico e organizzativo, sia per l’impresa che per lo Stato.
Nonostante ciò, la norma non impediva che, anche in caso di esito positivo della misura, gli effetti interdittivi si riattivassero automaticamente, esponendo l’impresa al rischio di nuova esclusione dai contratti pubblici, con conseguenze potenzialmente irreversibili, tra cui:
- la perdita di continuità aziendale e di eventuali commesse;
- crisi occupazionali;
- rischio di riavvicinamento a circuiti illegali per ragioni di sopravvivenza economica.