Interventi strutturali: lavori minori e minore rilevanza non sono la stessa cosa

La classificazione degli interventi strutturali ai fini sismici ha cambiato profondamente il quadro normativo. L’analisi della disciplina nazionale e regionale chiarisce perché i “lavori minori” previsti dai vecchi regolamenti non possono essere assimilati agli interventi di “minore rilevanza”, una delle confusioni interpretative più diffuse tra tecnici e uffici del Genio Civile.

di Pasquale Giugliano - 11/03/2026

Negli ultimi anni la normativa relativa alla classificazione degli interventi strutturali ai fini sismici ha subito importanti modifiche a livello nazionale e regionale. In particolare, l’introduzione dell’art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 – introdotto dal cosiddetto Decreto “Sblocca Cantieri”, Decreto-Legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019 n. 55 – ha ridefinito in modo sostanziale il sistema di classificazione degli interventi strutturali, introducendo tre categorie fondamentali:

  • interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità;
  • interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
  • interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.

La distinzione assume conseguenze dirette sulle procedure amministrative applicabili, in particolare per quanto riguarda l’autorizzazione sismica; il deposito del progetto strutturale; i controlli del Genio Civile.

La Regione Campania ha successivamente adeguato la propria disciplina con il Regolamento Regionale n. 9/2020, che ha modificato il precedente Regolamento n. 4/2010 per adeguare la normativa regionale alla nuova norma nazionale introdotta dall’art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001.

Con il successivo Decreto Dirigenziale n. 359 del 3 agosto 2020 è stato quindi approvato l’elenco tipologico degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (Allegato B).

Per quanto riguarda invece gli interventi rilevanti e quelli di minore rilevanza, il riferimento normativo resta quello stabilito direttamente dalla normativa statale e, in particolare, dall’art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001.

Tuttavia, da un’analisi puntuale della normativa si evidenzia una criticità interpretativa importante che oggi coinvolge tecnici professionisti, uffici comunali e Genio Civile: la possibile sovrapposizione tra il vecchio elenco dei cosiddetti “lavori minori” previsto dal vecchio regolamento regionale del 2010 e la nuova categoria di interventi denominati di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.

Si tratta di due classificazioni che, pur presentando una terminologia apparentemente simile, hanno origine normativa diversa e non sono tra loro sovrapponibili, generando per chi non abbia approfondito la questione dubbi interpretativi e applicativi.

Il sistema precedente: i “lavori minori” del regolamento 2010

Nel sistema originario disciplinato dal Regolamento regionale n. 4/2010, la normativa campana prevedeva diverse procedure in funzione della rilevanza strutturale degli interventi, distinguendo tra interventi soggetti ad autorizzazione sismica preventiva, interventi soggetti a denuncia o deposito del progetto strutturale e interventi classificati come “lavori minori”.

La categoria dei lavori minori includeva una serie di opere di dimensioni ridotte o con limitata incidenza strutturale, per le quali erano previste procedure semplificate.

Gli interventi compresi in tale elenco erano:

Lavori Minori (art. 12 Reg. 4/2010)

Lavori Minori (art. 12 Reg. 4/2010) - v.2010_07_29

È importante evidenziare che tale classificazione non era costruita sulla base dei criteri di rilevanza sismica oggi previsti dalla normativa statale, ma rispondeva principalmente a esigenze di semplificazione amministrativa all’interno del sistema procedurale regionale vigente all’epoca.

Il concetto di “lavoro minore”, pertanto, non coincideva con una valutazione tecnica della rilevanza dell’intervento nei riguardi della pubblica incolumità, ma rappresentava meramente una categoria regolamentare regionale finalizzata alla gestione delle procedure amministrative.

Va inoltre considerato che questo sistema è stato elaborato in un contesto normativo antecedente sia all’introduzione dell’art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 sia alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, che hanno successivamente ridefinito il quadro nazionale di classificazione degli interventi strutturali.

L’adeguamento della Regione Campania

La Regione Campania ha recepito il nuovo sistema nazionale attraverso il Regolamento Regionale n. 9/2020, che ha modificato il precedente Regolamento n. 4/2010, adeguando la normativa regionale alle disposizioni dell’art. 94-bis.

Successivamente, con il Decreto Dirigenziale n. 359 del 3 agosto 2020, è stato approvato l’elenco tipologico degli interventi privi di rilevanza sismica (Allegato B).

Per quanto riguarda gli interventi rilevanti e quelli di minore rilevanza, non esiste alcun elenco regionale: il riferimento normativo rimane integralmente quello statale, così come stabilito dall’art. 94-bis.

La questione interpretativa: la sovrapposizione tra le due classificazioni e l’errore interpretativo più comune

Molti professionisti e uffici tecnici commettono l’errore di assimilare i lavori minori del regolamento 2010 agli interventi di minore rilevanza ai sensi dell’art. 94-bis, ritenendo erroneamente che la vecchia tabella regionale potesse rappresentare un elenco aggiornato per tipizzare gli interventi di minore rilevanza.

Questa interpretazione è giuridicamente scorretta, perché:

  1. l’art. 94-bis non fa alcun riferimento ai lavori minori del vecchio regolamento;
  2. l’unico riferimento normativo valido per definire gli interventi di minore rilevanza è l’art. 94-bis, lettera b;
  3. la classificazione dei lavori minori e quella degli interventi di minore rilevanza seguono logiche diverse: i lavori minori erano legati a dimensioni e modalità di costruzione, mentre gli interventi di minore rilevanza sono definiti in relazione alla sicurezza pubblica e alla sismicità del territorio;
  4. la disciplina regionale non ha elaborato un elenco di interventi di minore rilevanza diverso dalle regole contenute nell’art. 94-bis dello Stato;
  5. il regolamento richiama la procedura già prevista per i lavori minori solo in senso procedurale, non in senso classificatorio tecnico;
  6. il riferimento ai “lavori minori” è usato solo per indicare il procedimento amministrativo semplificato, non per dire cosa sia tecnicamente un intervento di minore rilevanza.

Il principio giuridico della coerenza normativa

In presenza di norme potenzialmente sovrapposte, il sistema giuridico richiede che l’interpretazione avvenga secondo criteri di coerenza e gerarchia normativa.

Il principio è stabilito dall’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi), secondo cui una disposizione precedente può risultare implicitamente superata quando una norma successiva disciplina la stessa materia in modo incompatibile.

Nel caso in esame, il sistema introdotto dall’art. 94-bis e dagli atti regionali del 2020 ha riformato l’intera classificazione degli interventi strutturali; pertanto, le classificazioni precedenti devono essere interpretate alla luce del nuovo sistema.

La soluzione interpretativa più coerente

Alla luce del quadro normativo vigente, la soluzione più corretta appare quella di adottare un criterio di classificazione gerarchico.

In particolare:

  1. verificare prioritariamente se l’intervento rientra tra quelli elencati nell’Allegato B del decreto regionale 359/2020, e quindi tra gli interventi privi di rilevanza sismica;
  2. qualora l’intervento non rientri in tale elenco, valutarne la classificazione come intervento di minore rilevanza ai sensi dell’art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001;
  3. solo nei casi in cui l’intervento presenti caratteristiche strutturali più significative, procedere alla classificazione come intervento rilevante.

Questo approccio consente di evitare sovrapposizioni e garantisce una lettura coerente della normativa.

Interventi di minore rilevanza: il riferimento normativo unico

Per quanto riguarda gli interventi di minore rilevanza è fondamentale chiarire che, poiché non esiste alcun elenco regionale o tabella da applicare, l’unico riferimento normativo valido è quello previsto dall’art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, lettera b, che definisce con precisione le tipologie di intervento ricadenti in questa categoria:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
  2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
  3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), numero 2);
  4. le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone ed edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018) (classe d’uso 1).

L’art. 94-bis, comma 2, ha previsto l’adozione di linee guida nazionali per l’individuazione degli interventi dal punto di vista strutturale. Tali linee guida sono state approvate con Decreto del MIT 30 aprile 2020 (pubblicato in G.U. n. 124 del 15 maggio 2020).

Il documento, tuttavia, non contiene un elenco tipologico nazionale degli interventi, ma si limita a fornire criteri generali di classificazione, demandando alle Regioni l’individuazione delle specifiche tipologie di opere riconducibili alle categorie previste dall’art. 94-bis.

Le linee guida definiscono la “minore rilevanza” in termini tecnici generali, senza introdurre elenchi tipologici.

Quindi non si tratta di una lista di opere, ma di una categoria tecnica basata sul comportamento strutturale.

In sintesi significa che per gli interventi di minore rilevanza non è corretto, né giuridicamente fondato, fare riferimento a tabelle o elenchi regionali precedenti, ma deve essere applicata esclusivamente la disposizione dello Stato prescritta all’art. 94-bis, senza ricorrere a riferimenti obsoleti o contrastanti.

La situazione nelle altre regioni italiane

La criticità riscontrata in Campania non è un caso isolato: anche in altre regioni italiane si evidenziano problematiche analoghe nel rapporto tra regolamenti regionali e disciplina statale introdotta dall’art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018.

Molti regolamenti regionali in materia di disciplina sismica risalgono a epoche precedenti a tali innovazioni normative e contengono spesso elenchi tipologici di “lavori minori” o categorie di intervento basate su criteri dimensionali e tipologici, che oggi risultano non coerenti con la logica tecnico-strutturale dettata dal legislatore nazionale.

Questo fenomeno emerge in diverse regioni italiane, dove persistono riferimenti a vecchie tabelle elaborate sulla base di criteri ormai superati.

In alcune realtà, come Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria, sono stati compiuti passi importanti nel recepimento delle linee guida nazionali del MIT (Decreto 30 aprile 2020), con l’adozione di elenchi regionali aggiornati coerenti con i criteri generali di classificazione strutturale previsti dall’art. 94-bis.

In questi casi gli elenchi regionali non si limitano a riproporre tabelle fisse, ma si inseriscono in un quadro di criteri tecnico-strutturali condivisi, riducendo l’eterogeneità interpretativa.

Tuttavia, in molte altre regioni, gli atti regionali non sono stati aggiornati in modo organico in conformità alle linee guida MIT o addirittura non sono stati adottati nuovi elenchi di interventi coerenti con i criteri strutturali.

In tali casi permane la possibilità che gli uffici tecnici e i professionisti facciano ancora riferimento a classificazioni obsolete o non pienamente compatibili con l’art. 94-bis, generando un quadro applicativo non uniforme.

Questa situazione ha come principale conseguenza una diffusa eterogeneità interpretativa su scala nazionale, con effetti operativi rilevanti:

  • applicazioni incoerenti delle procedure sismiche tra differenti territori;
  • possibili ritardi nell’approvazione delle pratiche a causa di approcci divergenti;
  • incremento dei contenziosi tra professionisti e pubbliche amministrazioni;
  • difficoltà nell’armonizzazione della sicurezza strutturale su base nazionale.

In sostanza, la criticità principale riguarda non solo la mancata coordinazione tra norme statali e regolamenti regionali obsoleti, ma anche la persistente presenza di strumenti normativi regionali che non recepiscono pienamente i criteri tecnico-strutturali delle linee guida nazionali, lasciando spazio a interpretazioni non uniformi.

L’importanza di una corretta interpretazione per i professionisti

La questione non è meramente teorica, poiché una classificazione errata dell’intervento può infatti comportare conseguenze operative rilevanti, come l’applicazione di procedure amministrative non corrette; le richieste di integrazione documentale; ritardi nell’istruttoria delle pratiche con implementazione dei costi per l’utente finale; l’aumento di contenziosi tra professionisti e amministrazioni e cittadini, nonché tra professionisti e committenti; con un evitabile sovraccarico dei Tribunali.

Per questo motivo è fondamentale che tecnici professionisti e uffici comunali condividano un’interpretazione coerente e sistematica della normativa vigente.

Conclusioni

Per garantire chiarezza e sicurezza normativa:

  1. i lavori minori del Regolamento 4/2010 non devono essere utilizzati per determinare la categoria di minore rilevanza;
  2. gli interventi di minore rilevanza devono essere individuati esclusivamente secondo l’art. 94-bis, lettera b;
  3. solo le tipologie “prive di rilevanza sismica” possono essere definite dagli elenchi regionali aggiornati (es. Allegato B in Campania).

Verso una riforma concreta: eliminare l’autorizzazione sismica

Oltre alla chiarezza normativa, i professionisti chiedono una revisione concreta delle procedure sismiche. L’attuale sistema di autorizzazione non solo appesantisce e rallenta i lavori, ma lascia spazio a discrezionalità che può trasformarsi in comportamenti scorretti o addirittura arbitrari da parte di uffici pubblici: come favorire inconsciamente alcuni professionisti a scapito di altri, ritardi ingiustificati, interpretazioni soggettive del progetto ecc.

Per questo motivo, la proposta sostenuta da tanti professionisti è chiara:

  • eliminare l’autorizzazione sismica, tornando al sistema del deposito del progetto, con tempi certi di avvio dei lavori (entro 15 giorni);
  • garantire piena autonomia tecnica al professionista: il progetto, correttamente depositato, non può essere sospeso o modificato da un parere esterno;
  • fermare la possibilità che vi siano pratiche clientelari o arbitrarie, che oggi possono condizionare l’attività professionale e minare la sicurezza giuridica.

L’obiettivo non è solo semplificare la burocrazia, ma tutelare la dignità e l’autonomia del lavoro professionale, assicurando che il ruolo progettuale tecnico rimanga nelle mani di chi è formato e abilitato, senza interferenze improprie o favoritismi.

In altre parole: i professionisti devono poter lavorare senza dover attendere il via libera di un impiegato pubblico, così come un medico cura senza concessioni di nessuno o un avvocato agisce senza autorizzazioni esterne.

Il tempo dei pareri facoltativi e delle autorizzazioni interminabili deve finire.

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