Accumulo fotovoltaico su impianto esistente: quando si applica l'IVA al 22%

Con la risposta n. 181/2026, l'Agenzia delle Entrate esclude l'IVA agevolata del 10% per la cessione di un sistema di accumulo collegato a un impianto fotovoltaico già operativo, distinguendo tra produzione e stoccaggio dell'energia e precisando quando un bene può beneficiare dell'aliquota ridotta prevista dal d.P.R. n. 633/1972

di Redazione tecnica - 20/10/2026

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L'acquisto di un sistema di accumulo da collegare a un impianto fotovoltaico già funzionante può beneficiare dell'IVA agevolata al 10% oppure deve essere assoggettato all'aliquota ordinaria del 22%?

E, soprattutto, cosa succede quando l'accumulatore viene installato successivamente alla realizzazione dell'impianto e, pur essendo collegato alla produzione di energia rinnovabile, svolge una funzione diversa da quella dei componenti utilizzati per produrla?

A fare chiarezza è l'Agenzia delle Entrate che, con la risposta del 15 ottobre 2026, n. 181, ha esaminato il caso di un sistema di accumulo elettrochimico destinato a un impianto fotovoltaico già autorizzato, allacciato e operativo, soffermandosi sulla distinzione tra i beni utilizzati per la realizzazione di un impianto di produzione di energia e quelli che, pur essendo collegati al suo funzionamento, costituiscono un'infrastruttura tecnicamente distinta.

Il caso: un sistema di accumulo per un impianto fotovoltaico esistente

L'interpello è stato presentato da una società che opera prevalentemente nella produzione di energia elettrica da fonte solare e dispone di un impianto fotovoltaico già in esercizio, con una produzione annua attesa di circa 8.069 MWh.

La società intendeva acquistare un sistema di accumulo elettrochimico (Battery Energy Storage System - BESS), composto da due unità da 5 MWh ciascuna, complete delle apparecchiature necessarie alla conversione, alla trasformazione e alla gestione dell'energia. Il sistema sarebbe stato installato nello stesso sito produttivo dell'impianto fotovoltaico, al quale sarebbe stato parzialmente integrato, con la particolarità che le batterie non sarebbero state alimentate esclusivamente dall'energia prodotta dai pannelli, potendo ricevere energia anche attraverso prelievi dalla rete nazionale.

Secondo l’Istante, il sistema avrebbe dovuto immagazzinare circa 700 MWh annui provenienti dall'impianto fotovoltaico e circa 2.500 MWh annui prelevati dalla rete, utilizzando entrambe le fonti per attività di gestione temporale dell'energia, partecipazione ai mercati elettrici e servizi di dispacciamento.

Il fornitore aveva previsto di applicare all'operazione l'aliquota IVA ordinaria del 22%, mentre la società acquirente riteneva possibile beneficiare dell'aliquota ridotta del 10%, considerando l'accumulatore un elemento funzionalmente integrato nell'impianto fotovoltaico esistente.

In particolare, il funzionamento ibrido non avrebbe dovuto incidere sul trattamento fiscale dell'operazione, perché l'accumulatore costituisce un'unica infrastruttura, i cui componenti non possono essere suddivisi in funzione della provenienza dell'energia immagazzinata. La destinazione all'integrazione dell'impianto fotovoltaico, insieme alla natura unitaria e indivisibile del BESS, avrebbe quindi giustificato, secondo l'istante, l'applicazione dell'IVA ridotta del 10% all'intera cessione.

A sostegno della propria interpretazione, la società aveva anche richiamato alcuni precedenti della giurisprudenza nazionale ed europea, oltre a documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo inoltre possibile attestare la destinazione dell'accumulatore mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata al fornitore.

IVA al 10% per gli impianti fotovoltaici: cosa prevede la normativa

Per comprendere la posizione del Fisco occorre partire dalla Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, nella quale sono individuate le operazioni soggette all'aliquota IVA ridotta del 10%.

Il n. 127-quinquies) comprende, tra gli altri, gli impianti di produzione e le reti di distribuzione di calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica, mentre il successivo n. 127-sexies) estende l'agevolazione ai beni, escluse le materie prime e i semilavorati, forniti per la costruzione degli impianti indicati dalla disposizione precedente. Il n. 127-septies) disciplina, invece, le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle medesime opere e degli stessi impianti.

Il beneficio non riguarda indistintamente qualsiasi bene destinato a essere utilizzato nell'ambito di un'attività di produzione di energia rinnovabile. Nel caso dei beni finiti, in particolare, è necessario verificare non soltanto le caratteristiche del prodotto acquistato, ma anche la destinazione che ne giustifica l'applicazione dell'aliquota ridotta.

Il Fisco ha richiamato a questo proposito un orientamento già espresso in precedenti documenti di prassi, secondo il quale l'elenco delle opere e degli impianti contenuto nel n. 127-quinquies) deve essere considerato tassativo. Trattandosi di disposizioni agevolative, non è quindi possibile estenderne l'applicazione, per analogia, a operazioni che non rientrano nelle fattispecie individuate dal legislatore.

Beni finiti e ampliamento degli impianti: i limiti dell'IVA agevolata

Nel rispondere all'interpello, l'Agenzia ha ribadito la distinzione tra costruzione di un impianto, successiva modifica e ampliamento, perché non tutte queste operazioni possono essere automaticamente ricondotte alla medesima disciplina fiscale.

Richiamando la risoluzione n. 269/E del 27 settembre 2007, il Fisco ha ricordato che l'aliquota ridotta prevista dal n. 127-sexies) riguarda i cosiddetti beni finiti, ossia prodotti che hanno già completato il proprio processo produttivo e che vengono acquistati per essere direttamente utilizzati nella costruzione degli impianti agevolabili.

Non è sufficiente, pertanto, che il bene abbia una relazione funzionale con l'impianto o che contribuisca a migliorarne le prestazioni, perché la disposizione richiede una specifica destinazione alla realizzazione dell'opera. La stessa prassi amministrativa distingue, infatti, la costruzione di un nuovo impianto dalla semplice modifica o miglioria di quello esistente, anche quando l'intervento ne comporti un potenziamento.

Diverso è il discorso per gli ampliamenti, rispetto ai quali l'Agenzia richiama precedenti orientamenti che ammettono l'applicazione dell'aliquota ridotta ai contratti di appalto, considerando l'ampliamento come una nuova costruzione, seppure limitata a una parte dell'impianto.

Bisogna quindi distinguere fra gli interventi che si limitano a modificare o migliorare un impianto esistente da quelli che ne costituiscono un effettivo ampliamento, senza presumere che qualsiasi apparecchiatura aggiunta successivamente alla prima installazione possa essere ricondotta a una nuova costruzione, anche soltanto parziale.

Per stabilire se sussistano i presupposti dell'agevolazione rilevano la funzione del bene e il suo rapporto con l'impianto agevolabile e in particolare se esso sia effettivamente utilizzato per la sua realizzazione oppure se svolga un'attività autonoma, anche quando collegata a quella principale.

Lo stesso criterio emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dall'Agenzia, secondo cui, ai fini dell'applicazione del n. 127-sexies), è necessario che i componenti finiti siano effettivamente impiegati nella realizzazione dell'impianto, dell'opera o dell'edificio, come ribadito, tra le altre, dalle pronunce n. 30138/2019 e n. 11690/2021.

Produzione e stoccaggio dell'energia: la distinzione normativa

La funzione svolta dall'accumulatore orienta la conclusione dell'Agenzia delle Entrate, che dedica una parte della risposta alla disciplina tecnica e normativa dei sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica.

Il primo riferimento è la deliberazione ARERA n. 574/2014/R/eel, nella quale il sistema di accumulo è stato definito come un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo destinati ad assorbire e rilasciare energia elettrica, potendo essere integrato oppure no con un impianto di produzione.

Il collegamento con un impianto fotovoltaico non rappresenta, quindi, una caratteristica che modifica necessariamente la natura del sistema di accumulo, il quale mantiene una propria funzione anche quando viene installato nello stesso sito produttivo e opera in coordinamento con l'impianto.

Tale distinzione trova riscontro anche nella direttiva (UE) 2019/944, che separa espressamente la generazione dell'energia elettrica dalla sua attività di stoccaggio, e nel D.Lgs. n. 210/2021, che ha recepito tale impostazione nell'ordinamento nazionale.

La produzione consiste nella generazione dell'energia elettrica, mentre lo stoccaggio ne consente l'utilizzo differito, attraverso l'immagazzinamento e la successiva restituzione, secondo due attività che possono essere strettamente collegate dal punto di vista tecnico e gestionale, ma che la disciplina di settore considera distinte.

Nel caso sottoposto all'Agenzia, il BESS è progettato proprio per svolgere questa seconda funzione, ricevendo energia sia dal fotovoltaico sia dalla rete e gestendone l'accumulo e il successivo rilascio mediante un sistema automatizzato.

L'accumulatore, pertanto, pur essendo collegato all'impianto fotovoltaico, non partecipa alla generazione dell'energia elettrica, ma interviene in una fase successiva, consentendo di gestire nel tempo l'energia già prodotta o prelevata.

IVA al 22% per il sistema di accumulo: le motivazioni dell'Agenzia

Applicando questi principi alla fattispecie esaminata, l'Agenzia ha confermato che il BESS costituisce un'infrastruttura funzionalmente collegata all'impianto fotovoltaico, ma tecnicamente distinta da quella destinata alla produzione di energia elettrica.

In particolare, tenendo conto che l'impianto fotovoltaico risultava già in esercizio ed era in grado di produrre energia elettrica anche senza l'accumulatore, il quale non viene quindi acquistato per consentirne la realizzazione, ma per svolgere una funzione ulteriore di immagazzinamento e gestione dell'energia, il BESS non può essere qualificato come componente finito utilizzato per la costruzione dell'impianto, né può essere considerato un ampliamento o una nuova costruzione parziale dell'infrastruttura fotovoltaica esistente.

Non è sufficiente, in altri termini, che un'apparecchiatura sia utile al funzionamento complessivo dell'impianto o che ne migliori le possibilità di gestione, perché l'aliquota agevolata richiede che l'operazione sia riconducibile alle specifiche ipotesi previste dalla normativa IVA.

Anche la possibilità di attestare mediante una dichiarazione sostitutiva il collegamento dell'accumulatore con l'impianto fotovoltaico non supera la questione posta dall'Agenzia, poiché il problema non riguarda semplicemente la prova della destinazione dichiarata dal contribuente, ma la possibilità di ricondurre quella destinazione ai requisiti stabiliti dalla norma agevolativa.

Sulla base delle caratteristiche dell'operazione rappresentata nell'interpello, il Fisco ha quindi concluso che alla cessione del sistema di accumulo non si applica l'IVA agevolata del 10%, con conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%.

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