Quando si programma la ristrutturazione di un appartamento, il rifacimento di una copertura o un intervento di manutenzione, la gestione della sicurezza viene spesso considerata una questione di competenza esclusiva dell'impresa incaricata. Il proprietario si occupa dei costi, dei tempi e degli eventuali adempimenti edilizi, dando per scontato che le misure necessarie a proteggere i lavoratori rientrino interamente nelle responsabilità di chi esegue le opere.
Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede, invece, specifici obblighi anche per il committente, che possono trovare applicazione indipendentemente dall'importo dei lavori e dal titolo edilizio necessario per realizzarli. La scelta delle imprese, la verifica della loro idoneità tecnico-professionale e, quando previsto, la designazione dei coordinatori per la sicurezza sono adempimenti da affrontare prima dell'apertura del cantiere e che possono assumere rilievo anche nell'accertamento delle responsabilità conseguenti a un infortunio.
Su questo tema si concentra la guida “Lavori in casa? La sicurezza del cantiere riguarda anche te”, pubblicata da ANCE Palermo e redatta dall'architetto e ingegnere Salvatore Cascio Ingurgio e dall'avvocato Daniele Agostino. Il documento, aggiornato a settembre 2026, si rivolge ai cittadini che intendono eseguire lavori nelle proprie abitazioni e ripercorre, attraverso indicazioni operative ed esempi, gli obblighi che la normativa sulla sicurezza attribuisce a chi commissiona un intervento.
La pubblicazione affronta anche alcune situazioni che, nella gestione dei lavori privati, possono generare dubbi interpretativi, soprattutto quando le attività vengono affidate a più soggetti, hanno una durata limitata oppure sono eseguibili in edilizia libera o mediante CILA.
Sicurezza nei lavori privati: la guida ANCE Palermo
L'opuscolo prende in esame interventi frequenti negli edifici residenziali, dalla ristrutturazione di bagni e cucine alla sostituzione degli impianti, fino ai lavori sulle facciate, sulle coperture e sugli elementi esterni dell'immobile.
La guida richiama l'attenzione sulla necessità di individuare preliminarmente i soggetti coinvolti, verificare i requisiti delle imprese e dei lavoratori autonomi, valutare quando occorra nominare i coordinatori e predisporre la documentazione richiesta.
Il riferimento normativo è il Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008, relativo ai cantieri temporanei o mobili, il cui campo di applicazione è definito dagli artt. 88 e 89 e dall'Allegato X. Sebbene non ogni prestazione svolta all'interno di un'abitazione costituisca automaticamente un cantiere temporaneo o mobile, possono rientrare nella disciplina anche interventi di manutenzione di modesta entità, quando comportano l'esecuzione delle attività edilizie individuate dalla normativa.
Chi è il committente e quali obblighi deve rispettare
L'art. 89, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 individua il committente nel soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua esecuzione.
Nei lavori residenziali questa figura coincide frequentemente con il proprietario dell'immobile, ma la proprietà non rappresenta l'unico elemento da considerare. Anche un conduttore può assumere la posizione di committente quando commissiona direttamente i lavori, mentre negli interventi condominiali occorre considerare il ruolo del condominio e dell'amministratore che opera per suo conto.
L'art. 90 attribuisce al committente, o al responsabile dei lavori eventualmente incaricato, gli obblighi connessi all'organizzazione della sicurezza, intervenendo già nella fase di progettazione e imponendo di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela dell'art. 15, con particolare riferimento alle scelte tecniche e organizzative e alla previsione della durata delle lavorazioni.
La sicurezza deve quindi essere considerata anche nella programmazione dell'intervento, quando vengono stabilite le modalità esecutive, individuate le imprese e organizzate le diverse attività.
Questi obblighi non dipendono automaticamente dalla necessità di presentare una pratica edilizia. Un intervento eseguibile in edilizia libera o mediante CILA può comunque ricadere nella disciplina dei cantieri temporanei o mobili, con gli adempimenti previsti in relazione alle caratteristiche delle lavorazioni e ai soggetti coinvolti.
Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese
L'art. 90, comma 9, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche quando l'intervento viene affidato a un'unica impresa o a un solo lavoratore autonomo.
La verifica va effettuata in relazione alle lavorazioni da eseguire, secondo le modalità previste dall'Allegato XVII, e non può essere ridotta al semplice accertamento dell'iscrizione alla Camera di commercio o della regolarità contributiva.
La normativa consente modalità semplificate nei cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno, purché non siano presenti lavori comportanti rischi particolari ai sensi dell'Allegato XI. In tali circostanze, l'idoneità può essere verificata mediante il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il DURC e l'autocertificazione relativa agli ulteriori requisiti previsti dall'Allegato XVII.
La soglia dei 200 uomini-giorno non esclude gli altri obblighi previsti dalla normativa, mentre la presenza di rischi particolari deve essere valutata in relazione alle effettive condizioni delle lavorazioni. Per i lavori in quota, ad esempio, non è sufficiente richiamare la definizione dell'art. 107, riferita al rischio di caduta da un'altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile, perché l'Allegato XI considera anche le condizioni di particolare aggravamento del rischio.
Patente a crediti: cosa deve verificare il committente
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale deve essere coordinata con gli obblighi relativi alla patente a crediti, disciplinata dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024.
L'art. 90, comma 9, lettera b-bis), prevede che il committente o il responsabile dei lavori verifichi il possesso della patente, o del documento equivalente previsto per gli operatori esteri, nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.
Per le imprese esonerate dall'obbligo in ragione della qualificazione prevista dall'art. 27, la verifica riguarda invece il possesso dell'attestazione SOA.
L'adempimento interessa anche gli interventi affidati a un unico soggetto e si aggiunge alle verifiche già previste dall'art. 90. Il possesso della patente non sostituisce la documentazione richiesta per dimostrare l'idoneità tecnico-professionale, così come la disponibilità di un DURC regolare non esaurisce gli obblighi posti a carico del committente.
Quando è obbligatoria la nomina dei coordinatori per la sicurezza
L'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, deve essere designato il coordinatore per la progettazione (CSP), salvo quanto previsto dal comma 11. Il successivo comma 4 impone, nelle medesime condizioni, la designazione del coordinatore per l'esecuzione (CSE) prima dell'affidamento dei lavori.
L'obbligo può quindi sorgere anche quando le imprese intervengono in periodi differenti, come nel caso della ristrutturazione di un appartamento in cui un'impresa esegue inizialmente le opere murarie e un'altra interviene successivamente per ulteriori lavorazioni.
Occorre, però, distinguere le imprese esecutrici dai lavoratori autonomi. La presenza di più artigiani con partita IVA non equivale necessariamente alla presenza di più imprese esecutrici, perché la normativa collega l'obbligo di designazione dei coordinatori a questa seconda condizione.
Un cantiere nel quale opera un'impresa insieme a lavoratori autonomi effettivamente tali non determina, per la sola presenza di questi ultimi, l'obbligo previsto dall'art. 90, comma 3. Resta indispensabile verificare che l'autonomia dichiarata corrisponda all'effettiva organizzazione delle attività.
La disciplina considera anche l'ipotesi in cui l'esecuzione venga inizialmente affidata a una sola impresa e, successivamente, intervengano altre imprese. In questo caso il comma 5 dell'art. 90 impone la designazione del CSE, al quale spettano anche gli adempimenti previsti dall'art. 92, comma 2, relativi alla redazione del PSC e alla predisposizione del fascicolo dell'opera.
Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, l'art. 90, comma 11, prevede una disciplina particolare: non si applica l'obbligo di designazione del CSP secondo il comma 3 e le relative funzioni sono svolte dal CSE, senza che vengano meno gli obblighi di pianificazione della sicurezza.
PSC, fascicolo dell'opera e notifica preliminare
Nei casi previsti dalla normativa devono essere predisposti il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo dell'opera.
Il PSC, disciplinato dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, contiene le misure necessarie per affrontare i rischi connessi all'organizzazione del cantiere e alle interferenze tra le lavorazioni, mentre il fascicolo previsto dall'art. 91 raccoglie le informazioni utili alla prevenzione dei rischi in occasione dei successivi interventi sull'opera, secondo i presupposti e le esclusioni stabiliti dalla normativa.
L'art. 99 disciplina invece la notifica preliminare, prevista nei cantieri con più imprese esecutrici, anche non contemporanee, nei casi in cui la presenza di ulteriori imprese sopravvenga durante l'esecuzione e nei cantieri con un'unica impresa la cui entità presunta non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
La notifica deve essere trasmessa prima dell'inizio dei lavori agli organismi competenti, aggiornata quando necessario e affissa in copia presso il cantiere, in posizione visibile.
L'art. 90, comma 9, lettera c), disciplina inoltre gli adempimenti documentali nei confronti dell'amministrazione competente, secondo i presupposti previsti dalla disposizione. Il successivo comma 10 stabilisce la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo in assenza del PSC, del fascicolo dell'opera o della notifica preliminare, quando previsti, oppure in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi.
Responsabile dei lavori e responsabilità del committente
Il committente può incaricare un responsabile dei lavori per la gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, attribuendogli specifici compiti nell'ambito dell'intervento.
La figura è definita dall'art. 89, comma 1, lettera c), mentre l'art. 93 ne disciplina gli effetti sulla ripartizione delle responsabilità. In particolare, il comma 1 stabilisce che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori, rendendo determinante il contenuto dell'incarico e l'individuazione delle funzioni effettivamente attribuite.
La disciplina non deve essere confusa con quella della delega di funzioni prevista dall'art. 16, che riguarda un differente istituto giuridico.
L'art. 93, comma 2, precisa inoltre che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi individuati dalla disposizione, con riferimento agli artt. 91 e 92.
Questo obbligo di verifica non coincide, tuttavia, con la vigilanza operativa sull'esecuzione delle singole lavorazioni. Il committente non assume automaticamente le funzioni del datore di lavoro, del preposto o del coordinatore per l'esecuzione, ma conserva le responsabilità collegate agli obblighi che la legge pone a suo carico e alle attività nelle quali abbia eventualmente esercitato un'ingerenza.
Infortuni nei lavori privati: quando risponde il committente
L'ultima parte della guida richiama le conseguenze degli infortuni verificatisi durante lavori nelle abitazioni, riportando alcuni episodi di cronaca avvenuti in Sicilia, soprattutto in occasione di interventi sulle coperture e sulle facciate, dove il rischio di caduta dall'alto può assumere particolare gravità.
La responsabilità del committente non deriva automaticamente dal verificarsi dell'infortunio. L'accertamento richiede di individuare gli obblighi giuridici effettivamente gravanti sul soggetto, verificarne l'eventuale violazione e, quando si contesta un reato di evento, ricostruire il rapporto causale tra la condotta omissiva o commissiva e le conseguenze prodotte.
Vanno quindi considerate la scelta dell'impresa, le verifiche richieste dalla normativa, l'eventuale omissione degli incarichi obbligatori e le interferenze del committente nelle modalità di esecuzione delle attività.
Alle violazioni degli obblighi prevenzionistici possono conseguire le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, mentre in presenza di un infortunio possono emergere ulteriori profili di responsabilità penale e civile, da valutare in relazione alle circostanze del caso.
La nomina di un coordinatore o l'affidamento dei lavori a un'impresa specializzata non costituiscono, da soli, un'esenzione generalizzata dalle responsabilità del committente, così come la sua posizione non comporta un obbligo indistinto di controllo quotidiano su ogni attività svolta in cantiere.
Sicurezza nei lavori in casa: le verifiche prima dell'avvio
La guida ANCE Palermo si conclude con una checklist che accompagna il committente dalla scelta delle imprese alla conclusione dell'intervento, richiamando gli adempimenti da verificare e la documentazione da conservare.
L'attenzione si concentra soprattutto sulla fase che precede l'apertura del cantiere, quando vengono individuati gli operatori, definiti gli incarichi e stabilite le modalità di esecuzione, con decisioni che incidono direttamente sull'organizzazione della sicurezza.
Uno strumento informativo rivolto ai cittadini, che richiama anche il ruolo dei professionisti nell'assistere il committente nell'individuazione degli obblighi e nella gestione degli adempimenti previsti prima e durante l'esecuzione dei lavori.