Lavori sotto 150mila euro: ok del TAR ai requisiti semplificati
Sì all'utilizzo dei requisiti semplificati previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del nuovo Codice dei Contratti per l'importo relativo alle categorie scorporabili
Al di sotto della soglia di 150mila euro, i lavori possono essere eseguiti da parte di operatori economici in possesso dei requisiti “semplificati” di capacità tecnica contemplati dall’art. 28, co. 1, dell’allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
Qualificazione lavori: quando sono ammessi i requisiti semplificati
La conferma arriva con la sentenza del TAR Lazio del 5 maggio 2025, n. 8585, in relazione al ricorso proposto da un Consorzio escluso da una procedura aperta per mancato possesso da parte della consorziata esecutrice di qualificazione adeguata in relazione alla categoria di lavori OG11, scorporabile dall'importo complessivo. In fase di soccorso istruttorio, il ricorrente aveva comunicato che la consorziata aveva inteso qualificarsi in via semplificata nella categoria producendo i corrispondenti CEL, avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 28, comma 1, lett. a), allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 e dal disciplinare di gara.
La SA ne ha invece ha disposto l’esclusione rilevando la “Mancanza del requisito richiesto del Disciplinare di gara con particolare riferimento alla Categoria OG 11 Class. I, da parte della Consorziata esecutrice in quanto lo stesso non può essere dimostrato applicando l’art. 28 dell’All. II.12 al Codice”.
Da qui il ricorso per violazione e falsa applicazione non solo della normativa ma anche del principio dell’autovincolo alla legge di gara.
La disciplina nel nuovo Codice Appalti
Ricorso che il TAR ha ritenuto fondato, confermando che, al di sotto della soglia di 150mila euro, i lavori possono essere eseguiti da parte di operatori economici in possesso dei requisiti “semplificati” di capacità tecnica contemplati dall’art. 28, co. 1, dell’all. II.12 del d.lgs. n. 36/2023.
La norma testualmente prevede che:
«1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica».
Requisiti semplificati: la sentenza del TAR
In accordo con l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul previgente art. 90, co. 1, d.P.R. n. 207/201, “la soglia di € 150.000 è riferita alle singole categorie scorporabili, e non all’intero valore dell’appalto”.
Si tratta di un orientamento coerente con il principio dell’accesso al mercato espresso dall’art. 3 del “nuovo” codice dei contratti pubblici (“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”), in base al quale (oltreché in base ai principi del risultato e della fiducia), ai sensi del successivo art. 4 (“criterio interpretativo e applicativo”), devono essere interpretate e applicate tutte le disposizioni del codice.
Ne consegue che il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori di cui alla categoria OG11 ben può essere dimostrato, nel caso di specie, con la qualificazione “semplificata” di cui all’art. 28, salvo restando il potere-dovere della stazione appaltante di svolgere le verifiche.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione.
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