Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL): il lavoro fra le mura di casa è davvero “agile”?

Dal D.Lgs. n. 81/2008 alla Legge n. 81/2017 fino alle modifiche introdotte nel 2026, il lavoro agile sposta il luogo della prestazione ma non alleggerisce gli obblighi: come si ridistribuiscono responsabilità, informazione e gestione dei rischi tra datore di lavoro e lavoratore quando l’attività si svolge in ambiente domestico.

di Marco Abram - 05/05/2026

Mi sono permesso di aprire questo articolo, nel titolo, con una battuta per entrare in una riflessione che mi porta a concludere che anche se fra le mura di casa il lavoro sicuramente non è “agile”, intendendo con questo “esente da rischi”, ma la domanda vera è: la valutazione e la gestione di questi rischi a chi spetta, al lavoratore o al datore di lavoro?

Partiamo subito dall’adempimento normativo che ci dà anche la risposta senza indurre troppi dubbi e poi estendiamo l’analisi.

Art. 3, comma 10, del D.Lgs 81/2008 – “Campo di applicazione” – Testo in vigore dal: 15/05/2008

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.”

Il lavoro agile, o “smart working”, ha conosciuto una diffusione senza precedenti negli ultimi anni, passando da modalità organizzativa innovativa a strumento strutturale di gestione del lavoro.

Infatti, se guardiamo la data di entrata in vigore del suddetto comma, vediamo come la sua origine sia abbastanza datata, ovvero all’emissione del D.Lgs 81/2008, ma richiamando presidi normativi anche anteriori.

Quindi il lavoro agile non è una novità, né come modalità né come adempimento normativo conseguente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ciò che è più recente è la sua massiva attuazione, dovuta e accelerata per buona parte dall’onda pandemica del Covid-19.

Tuttavia, al di là della flessibilità spazio-temporale che lo caratterizza, esso solleva rilevanti questioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il quadro normativo italiano, incentrato sul D.Lgs 81/2008, si confronta con una realtà in cui il luogo di lavoro si sposta dalle canoniche sedi aziendali alle abitazioni private, rendendo necessario interrogarsi sull’effettiva “agilità” di tale modello sotto il profilo giuridico-prevenzionale.

Oltre al D.Lgs 81/2008, la disciplina del lavoro agile è contenuta principalmente nella L. 81/2017, che lo definisce a partire dal titolo: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Tuttavia, seppur la prestazione non venga effettuata nel canonico luogo di lavoro, la normativa non deroga ai principi fondamentali di tutela della salute e sicurezza, che restano integralmente applicabili.

Infatti, il D.Lgs 81/2008 si applica a “tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”.

Tale ampia formulazione comporta di diritto l’inclusione del lavoro agile nel suo ambito applicativo, pur con alcune peculiarità.

Particolarmente interessanti sono gli artt. 1; 18, commi 1 e 2; 22; 23, comma 2, della L. 81/2017.

Art. 1 della L. 81/2017 – “Ambito di applicazione” - Testo in vigore dal: 14/06/2017

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile
.”

Art. 18, commi 1 e 2, della L. 81/2017 – “Lavoro agile” - Testo in vigore dal: 14/06/2017

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa
.”

Art. 22 della L. 81/2017 – “Sicurezza sul lavoro” - Testo in vigore dal: 14/06/2017

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali
.”

Art. 23, comma 2, della L. 81/2017 – “Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” - Testo in vigore dal: 14/06/2017

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.”

Del D.Lgs 81/2008 altri articoli importanti sono gli artt. 17 e 28 in merito alla valutazione dei rischi, gli artt. 36 e 37 in merito a informazione e formazione e l’art. 71 riguardo alla conformità delle attrezzature fornite.

In particolare però l’art. 36 ci ricollega direttamente all’art. 3, comma 10, del D.Lgs 81/2008 ed all’art. 22, comma 1, della L. 81/2017.

Art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 81/2008 – “Informazione ai lavoratori” - Testo in vigore dal: 29/03/2016

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
”.

Ultimo tassello normativo intervenuto è l’art. 11 della L. 34/2026, che è andato a modificare gli artt. 3 e 55 del D.Lgs 81/2008.

Art. 11, della L. 34/2026 – “Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile” - Testo in vigore dal: 07/04/2026

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»;
b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e»
.”

Un obbligo potremmo dire già esplicitato nella norma di settore e quindi già presente, ma ora anche maggiormente chiarito nel D.Lgs 81/2008 e relativamente sanzionato.

Uno degli aspetti più critici di questa tipologia di lavoro riguarda l’ambiente domestico, che sfugge al diretto controllo del datore di lavoro.

A differenza dei luoghi di lavoro tradizionali, il datore di lavoro non può imporre modifiche strutturali né effettuare sopralluoghi senza il consenso del lavoratore, come la normativa anzidetta ci richiama (art. 3, comma 10, del D.Lgs 81/2008).

Ciò comporta un riequilibrio degli obblighi, con una maggiore responsabilizzazione del lavoratore, il quale deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 81/2008.

Tuttavia, tale cooperazione non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità.

Gli articoli sopra letti stabiliscono che nei confronti dei lavoratori il datore di lavoro deve garantire un’adeguata informazione sui rischi specifici, oltre che la fornitura di adeguate attrezzature.

Nel lavoro agile, questa disposizione assume particolare rilevanza, in quanto l’informazione diventa lo strumento principale per colmare la distanza fisica tra datore di lavoro e luogo di esecuzione della prestazione.

L’informativa deve essere chiara, aggiornata e specifica, e rappresenta uno degli adempimenti fondamentali ai fini della responsabilità datoriale.

Nonostante il quadro normativo sopra delineato, permangono numerose criticità:

  • difficoltà nella valutazione dei rischi in ambienti non controllabili;
  • incertezza sui limiti della responsabilità datoriale;
  • rischio di trasferimento improprio degli obblighi sul lavoratore;
  • necessità di aggiornare il DVR in modo dinamico.

La giurisprudenza e la prassi amministrativa stanno progressivamente contribuendo a chiarire tali aspetti, ma il quadro resta in evoluzione.

In conclusione, il lavoro agile non rappresenta una deroga al sistema di tutela della sicurezza, ma piuttosto una sua estensione in contesti nuovi e complessi.

L’“agilità” del lavoro non si traduce automaticamente in una semplificazione degli obblighi, ma richiede un approccio più partecipativo alla prevenzione.

Il datore di lavoro è chiamato a ripensare i propri strumenti di gestione della sicurezza, valorizzando l’informazione, la formazione e la cooperazione con il lavoratore.

Quindi concluderei con questa massima: il lavoro “agile” non può essere sinonimo di “insicurezza”, anzi al contrario è la “sicurezza” che lo rende “agile”.

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