Lavoro intermittente: chiarimenti dall'INL sull'applicazione della disciplina
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce: il rinvio al Regio Decreto resta valido come riferimento meramente materiale sulla normativa vigente
Con la nota del 10 luglio 2025, n. 1180, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito agli effetti dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, disposta dalla legge 23 maggio 2025, n. 56, sul ricorso al lavoro intermittente.
Una questione sollevata da diverse Direzioni territoriali e che rischiava di creare incertezza interpretativa nell’utilizzo di uno strumento contrattuale già soggetto a precisi vincoli.
Lavoro intermittente: quando può essere applicato
Ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:
- con soggetti under 24, purché le prestazioni siano rese entro il compimento del 25° anno;
- con soggetti over 55;
- oppure in base alle esigenze individuate dalla contrattazione collettiva.
In mancanza di previsioni contrattuali, i casi di utilizzo sono individuati con decreto del Ministro del lavoro. A tal proposito è ancora pienamente vigente il D.M. 23 ottobre 2004, che fa riferimento alle attività elencate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923.
Il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
La novità legislativa del 2025 ha determinato la formale abrogazione del R.D. n. 2657/1923, ma secondo l’interpretazione condivisa tra INL e Ministero del Lavoro, tale abrogazione non incide sulla validità del rinvio operato dal D.M. 2004. Quest’ultimo infatti deve intendersi come un rinvio meramente materiale, riferito cioè al contenuto tabellare, e non alla vigenza formale del provvedimento originario.
Una lettura coerente con precedenti orientamenti ministeriali: la circolare n. 34/2010 aveva già affermato che la soppressione formale della tabella allegata al R.D.L. del 1923 – in quel caso tentata dal D.L. n. 112/2008 – non alterava la validità del riferimento operato dalla disciplina sul lavoro intermittente.
Conclusioni operative
In conclusione, secondo quanto specificato nella Nota:
- il lavoro intermittente può continuare ad essere utilizzato anche in riferimento alle attività indicate nella tabella del R.D. 2657/1923, pur se formalmente abrogato;
- il D.M. 23 ottobre 2004 resta pienamente efficace e applicabile;
- nessuna modifica interpretativa o applicativa è richiesta alle imprese o agli organi ispettivi.
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