Lavoro intermittente: chiarimenti dall'INL sull'applicazione della disciplina

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce: il rinvio al Regio Decreto resta valido come riferimento meramente materiale sulla normativa vigente

di Redazione tecnica - 14/07/2025

Con la nota del 10 luglio 2025, n. 1180, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito agli effetti dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, disposta dalla legge 23 maggio 2025, n. 56, sul ricorso al lavoro intermittente.

Una questione sollevata da diverse Direzioni territoriali e che rischiava di creare incertezza interpretativa nell’utilizzo di uno strumento contrattuale già soggetto a precisi vincoli.

Lavoro intermittente: quando può essere applicato

Ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:

  • con soggetti under 24, purché le prestazioni siano rese entro il compimento del 25° anno;
  • con soggetti over 55;
  • oppure in base alle esigenze individuate dalla contrattazione collettiva.

In mancanza di previsioni contrattuali, i casi di utilizzo sono individuati con decreto del Ministro del lavoro. A tal proposito è ancora pienamente vigente il D.M. 23 ottobre 2004, che fa riferimento alle attività elencate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923.

Il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

La novità legislativa del 2025 ha determinato la formale abrogazione del R.D. n. 2657/1923, ma secondo l’interpretazione condivisa tra INL e Ministero del Lavoro, tale abrogazione non incide sulla validità del rinvio operato dal D.M. 2004. Quest’ultimo infatti deve intendersi come un rinvio meramente materiale, riferito cioè al contenuto tabellare, e non alla vigenza formale del provvedimento originario.

Una lettura coerente con precedenti orientamenti ministeriali: la circolare n. 34/2010 aveva già affermato che la soppressione formale della tabella allegata al R.D.L. del 1923 – in quel caso tentata dal D.L. n. 112/2008 – non alterava la validità del riferimento operato dalla disciplina sul lavoro intermittente.

Conclusioni operative

In conclusione, secondo quanto specificato nella Nota:

  • il lavoro intermittente può continuare ad essere utilizzato anche in riferimento alle attività indicate nella tabella del R.D. 2657/1923, pur se formalmente abrogato;
  • il D.M. 23 ottobre 2004 resta pienamente efficace e applicabile;
  • nessuna modifica interpretativa o applicativa è richiesta alle imprese o agli organi ispettivi.
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