Locali interrati e seminterrati ad uso lavorativo: le indicazioni dell’INL

Le nuove regole sui controlli dopo la modifica dell’art. 65 del d.lgs. 81/2008: comunicazioni, requisiti tecnici, responsabilità e sanzioni

di Redazione tecnica - 11/07/2025

L’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei per lo svolgimento di attività lavorative è oggi consentito, in deroga al generale divieto di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, purché siano rispettate specifiche condizioni ambientali e tecnico-amministrative.

Un cambiamento introdotto dalla legge n. 203/2024 che ha modificato i commi 2 e 3 dell’articolo, ampliando le possibilità operative per datori di lavoro e professionisti, ma imponendo al tempo stesso una rigorosa procedura preventiva di comunicazione e controllo.

A seguito di queste novità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota dell’8 luglio 2025,  n. 5945, ha fornito una dettagliata istruzione operativa destinata agli uffici territoriali e agli organi di vigilanza, chiarendo tempi, criteri di ammissibilità, contenuti obbligatori e possibili esiti ispettivi.

Lavoro in locali interrati o sottoerranei: la nota INL su comunicazioni e controlli

Nel nuovo assetto normativo, l’art. 65 consente l’uso dei locali sotterranei e semi-sotterranei a condizione che:

  • le lavorazioni non generino emissioni di agenti nocivi;
  • siano garantiti i requisiti minimi di illuminazione, aerazione e microclima previsti dall’allegato IV del d.lgs. 81/2008;
  • il datore di lavoro trasmetta una comunicazione preventiva, corredata da relazione e asseverazione tecnica, attendendo almeno 30 giorni prima dell’utilizzo effettivo, salvo diversa richiesta istruttoria.

Non è più necessaria un’autorizzazione preventiva, ma vige un sistema di controllo postumo basato sulla completezza formale e sulla verifica di veridicità delle dichiarazioni fornite.

Comunicazione preventiva: la documentazione da presentare

La circolare ribadisce che la comunicazione preventiva deve essere assegnata al processo “Servizi all’Utenza”, incaricato di esaminare la completezza documentale delle dichiarazioni e delle asseverazioni allegate.

La documentazione minima comprende:

  • una relazione descrittiva del tipo di attività svolta, con indicazione delle lavorazioni in ciascun ambiente, specificando l’assenza di emissione di agenti nocivi;
  • una asseverazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato e iscritto all’albo, che attesti:
    • conformità ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici;
    • agibilità dei locali;
    • rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
    • presenza di idonea illuminazione, aerazione e microclima;
    • conformità degli impianti presenti alla normativa vigente.

Tutti gli elementi devono essere presenti: in caso di omissioni o incompletezze, l’Ispettorato competente può chiedere integrazioni entro 30 giorni, sospendendo l’uso dei locali.

Casi esclusi e precisazioni operative

Secondo l’INL, non è necessaria la comunicazione per i locali a basso fattore di occupazione (meno di 100 ore/anno) o servizi tecnici come spogliatoi, vani tecnici, caldaie, sottoscala, bagni, considerati non rilevanti in termini di esposizione lavorativa continuativa.

Inoltre, viste le differenze territoriali, la definizione di “locale interrato” o “seminterrato” dovrà fare riferimento al regolamento edilizio comunale vigente, e non al regolamento edilizio-tipo, non ancora recepito uniformemente.

I controlli: criteri di priorità e sanzioni

L’Ispettorato ha chiarito che tutte le comunicazioni formalmente corrette saranno trasmesse al “Processo Vigilanza Tecnica”, che potrà avviare accertamenti:

  • a campione (con priorità alle comunicazioni inizialmente carenti);
  • obbligatoriamente nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato alle richieste integrative;
  • mirati per le attività ritenute a maggior rischio, come:
    • verniciatura
    • saldatura
    • uso di collanti e solventi non ad acqua
    • ricarica batterie
    • falegnamerie
    • lavanderie
    • stampa, tipografia, sviluppo foto
    • lavorazioni plastiche a caldo
    • officine con prova motori

Mancato rispetto della normativa: le sanzioni previste

In caso di dichiarazioni mendaci o asseverazioni false, l’INL fornisce istruzioni puntuali:

  • caso 1 – Dichiarazione non veritiera: notizia di reato ex art. 76 DPR 445/2000 e contestazione ex art. 65, co. 1, con verbale di prescrizione;
  • caso 2 – Violazione dell’allegato IV: contestazione ai sensi dell’art. 65, co. 2;
  • caso 3 – Asseverazione falsa: oltre alla notizia di reato (art. 482 c.p.), segnalazione all’Albo del tecnico per violazione deontologica;
  • caso 4 – Uso dei locali prima dei 30 giorni: contestazione ex art. 65, co. 1.

La responsabilità, sia penale che disciplinare, è personale e diretta: il sistema presuppone quindi massima attenzione nella progettazione e nella consulenza tecnica, a tutela non solo della sicurezza dei lavoratori ma anche della correttezza amministrativa degli adempimenti.

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