Locali interrati e seminterrati ad uso lavorativo: le indicazioni dell’INL
Le nuove regole sui controlli dopo la modifica dell’art. 65 del d.lgs. 81/2008: comunicazioni, requisiti tecnici, responsabilità e sanzioni
L’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei per lo svolgimento di attività lavorative è oggi consentito, in deroga al generale divieto di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, purché siano rispettate specifiche condizioni ambientali e tecnico-amministrative.
Un cambiamento introdotto dalla legge n. 203/2024 che ha modificato i commi 2 e 3 dell’articolo, ampliando le possibilità operative per datori di lavoro e professionisti, ma imponendo al tempo stesso una rigorosa procedura preventiva di comunicazione e controllo.
A seguito di queste novità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota dell’8 luglio 2025, n. 5945, ha fornito una dettagliata istruzione operativa destinata agli uffici territoriali e agli organi di vigilanza, chiarendo tempi, criteri di ammissibilità, contenuti obbligatori e possibili esiti ispettivi.
Lavoro in locali interrati o sottoerranei: la nota INL su comunicazioni e controlli
Nel nuovo assetto normativo, l’art. 65 consente l’uso dei locali sotterranei e semi-sotterranei a condizione che:
- le lavorazioni non generino emissioni di agenti nocivi;
- siano garantiti i requisiti minimi di illuminazione, aerazione e microclima previsti dall’allegato IV del d.lgs. 81/2008;
- il datore di lavoro trasmetta una comunicazione preventiva, corredata da relazione e asseverazione tecnica, attendendo almeno 30 giorni prima dell’utilizzo effettivo, salvo diversa richiesta istruttoria.
Non è più necessaria un’autorizzazione preventiva, ma vige un sistema di controllo postumo basato sulla completezza formale e sulla verifica di veridicità delle dichiarazioni fornite.
Comunicazione preventiva: la documentazione da presentare
La circolare ribadisce che la comunicazione preventiva deve essere assegnata al processo “Servizi all’Utenza”, incaricato di esaminare la completezza documentale delle dichiarazioni e delle asseverazioni allegate.
La documentazione minima comprende:
- una relazione descrittiva del tipo di attività svolta, con indicazione delle lavorazioni in ciascun ambiente, specificando l’assenza di emissione di agenti nocivi;
- una asseverazione tecnica sottoscritta da
professionista abilitato e iscritto all’albo, che attesti:
- conformità ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici;
- agibilità dei locali;
- rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
- presenza di idonea illuminazione, aerazione e microclima;
- conformità degli impianti presenti alla normativa vigente.
Tutti gli elementi devono essere presenti: in caso di omissioni o incompletezze, l’Ispettorato competente può chiedere integrazioni entro 30 giorni, sospendendo l’uso dei locali.
Casi esclusi e precisazioni operative
Secondo l’INL, non è necessaria la comunicazione per i locali a basso fattore di occupazione (meno di 100 ore/anno) o servizi tecnici come spogliatoi, vani tecnici, caldaie, sottoscala, bagni, considerati non rilevanti in termini di esposizione lavorativa continuativa.
Inoltre, viste le differenze territoriali, la definizione di “locale interrato” o “seminterrato” dovrà fare riferimento al regolamento edilizio comunale vigente, e non al regolamento edilizio-tipo, non ancora recepito uniformemente.
I controlli: criteri di priorità e sanzioni
L’Ispettorato ha chiarito che tutte le comunicazioni formalmente corrette saranno trasmesse al “Processo Vigilanza Tecnica”, che potrà avviare accertamenti:
- a campione (con priorità alle comunicazioni inizialmente carenti);
- obbligatoriamente nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato alle richieste integrative;
- mirati per le attività ritenute a maggior
rischio, come:
- verniciatura
- saldatura
- uso di collanti e solventi non ad acqua
- ricarica batterie
- falegnamerie
- lavanderie
- stampa, tipografia, sviluppo foto
- lavorazioni plastiche a caldo
- officine con prova motori
Mancato rispetto della normativa: le sanzioni previste
In caso di dichiarazioni mendaci o asseverazioni false, l’INL fornisce istruzioni puntuali:
- caso 1 – Dichiarazione non veritiera: notizia di reato ex art. 76 DPR 445/2000 e contestazione ex art. 65, co. 1, con verbale di prescrizione;
- caso 2 – Violazione dell’allegato IV: contestazione ai sensi dell’art. 65, co. 2;
- caso 3 – Asseverazione falsa: oltre alla notizia di reato (art. 482 c.p.), segnalazione all’Albo del tecnico per violazione deontologica;
- caso 4 – Uso dei locali prima dei 30 giorni: contestazione ex art. 65, co. 1.
La responsabilità, sia penale che disciplinare, è personale e diretta: il sistema presuppone quindi massima attenzione nella progettazione e nella consulenza tecnica, a tutela non solo della sicurezza dei lavoratori ma anche della correttezza amministrativa degli adempimenti.
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