Malfunzionamento piattaforma di gara: richiamo ANAC su proroga e gestione dei termini

Il parere di precontenzioso n. 506/2025 spiega quando il blocco del portale nelle ultime ore impone la sospensione o la proroga dei termini e come va allocato il rischio tecnico tra stazione appaltante e operatore economico

di Redazione tecnica - 10/02/2026

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Nelle procedure di gara telematiche, il rispetto dei termini di presentazione dell’offerta dipende in modo diretto dal funzionamento della piattaforma telematica utilizzata.

Quando il portale si blocca o diventa instabile nelle ultime ore disponibili, il tempo effettivamente utilizzabile dagli operatori si riduce e le operazioni di caricamento si concentrano a ridosso della scadenza.

Ma quando un malfunzionamento informatico incide davvero sulla legittimità della gara? E se il sistema “riparte” ma l’offerta non riesce comunque a essere trasmessa, su chi ricade il rischio tecnico?

Il parere di precontenzioso ANAC del 17 dicembre 2025, n. 506, interviene proprio in un caso di blocco accertato della piattaforma nelle ultime ore, seguito dal ripristino formale del portale senza sospensione né proroga dei termini, nonostante le segnalazioni dell’operatore economico.

Una vicenda che consente di chiarire quando il malfunzionamento della piattaforma incide sulla procedura e quali obblighi istruttori ne derivano in capo alla stazione appaltante.

Malfunzionamento della piattaforma di gara e termini di presentazione dell’offerta: proroga consentita?

La controversia prende le mosse da una procedura aperta per l’affidamento di lavori, nella quale un operatore economico non è riuscito a completare la trasmissione dell’offerta a causa di problemi tecnici della piattaforma, verificatisi nella fase finale della gara.

La scadenza per la presentazione delle offerte era fissata a mezzogiorno. Nelle ultime tre ore utili, il portale ha tuttavia registrato un blocco significativo, successivamente accertato anche dal gestore del sistema, che ha comportato una temporanea non raggiungibilità della piattaforma per oltre un’ora. Un lasso di tempo tutt’altro che trascurabile, considerato il momento in cui si è verificato e la concentrazione delle operazioni di caricamento tipiche della fase finale.

A seguito del ripristino formale del funzionamento, l’operatore ha tentato di completare le operazioni di invio dell’offerta, segnalando ulteriori anomalie tecniche, riconducibili – secondo quanto rappresentato – a un rallentamento del sistema tale da impedire la trasmissione definitiva della documentazione. Le segnalazioni sono state effettuate tempestivamente, sia nei confronti della stazione appaltante sia dell’help desk della piattaforma.

Nonostante ciò, la stazione appaltante:

  • non ha sospeso i termini di gara durante il periodo di mancato funzionamento;
  • non ha disposto alcuna proroga dei termini, neppure proporzionata alla durata e alla gravità del disservizio;
  • non ha riaperto i termini a favore dell’operatore che aveva segnalato le difficoltà tecniche.

A fondamento del diniego, l’amministrazione ha valorizzato due elementi: da un lato, la comunicazione del gestore della piattaforma attestante il ripristino del sistema; dall’altro, la circostanza che altri operatori economici fossero comunque riusciti a presentare l’offerta nella finestra temporale successiva al blocco.

L’operatore escluso ha contestato questa impostazione, sostenendo che il precedente mancato funzionamento del portale aveva compresso in modo significativo il tempo effettivamente disponibile, determinando una concentrazione anomala degli accessi e delle operazioni di caricamento proprio nell’ultima ora utile. In tale contesto, il sistema – pur formalmente accessibile – avrebbe funzionato in modo instabile e sovraccarico, impedendo la finalizzazione dell’invio.

Su queste basi è stata attivata l’istanza di precontenzioso, chiedendo all’Autorità di verificare la correttezza del diniego opposto dalla stazione appaltante e la sua compatibilità con la disciplina del Codice dei contratti pubblici in materia di piattaforme digitali e termini di gara.

Il quadro normativo di riferimento: piattaforme digitali e gestione dei termini

La disciplina applicabile ai malfunzionamenti delle piattaforme telematiche è oggi contenuta direttamente nel d.lgs. 36/2023, che ha superato l’approccio meramente giurisprudenziale consolidando regole operative precise.

Il primo riferimento è l’art. 25, comma 2, dedicato alle piattaforme di approvvigionamento digitale. La norma stabilisce che, in caso di comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, le stazioni appaltanti devono comunque assicurare la partecipazione alla gara, potendo – e dovendo, se necessario – intervenire sui termini. In particolare, è espressamente prevista:

  • la sospensione del termine per il tempo necessario al ripristino del normale funzionamento;
  • la proroga del termine per una durata proporzionata alla gravità del malfunzionamento.

Si tratta di una previsione che individua strumenti procedurali concreti, finalizzati a neutralizzare gli effetti distorsivi del disservizio tecnico sulla par condicio.

Il coordinamento con la disciplina dei termini è poi assicurato dall’art. 92, comma 2, lett. c) del Codice, che impone la proroga nei casi riconducibili all’art. 25, comma 2, prevedendo anche specifici obblighi di pubblicità dell’avviso di proroga.

Accanto alle disposizioni del Codice, assume rilievo anche la lex specialis di gara, che richiama il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, ma lo subordina all’assenza di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma. In presenza di un disservizio tecnico impeditivo, il rischio non può essere automaticamente traslato sul concorrente.

Il sistema è ulteriormente rafforzato dai bandi tipo ANAC, che chiariscono come la stazione appaltante debba valutare l’adozione di misure correttive anche nei casi in cui non sia possibile accertare con certezza l’origine del malfunzionamento.

Il malfunzionamento della piattaforma può quindi incidere direttamente sulla legittimità della gestione dei termini e impone alla stazione appaltante una valutazione attiva delle circostanze.

L’analisi di ANAC

ANAC ha preliminarmente sottolineato come si sia effettivamente verificato il mancato funzionamento della piattaforma telematica per un periodo significativo dell’ultima giornata utile per la presentazione delle offerte, sottraendo tempo agli operatori economici e comprimendo la fase finale della gara.

Secondo l’Autorità, tale circostanza avrebbe imposto alla stazione appaltante una valutazione istruttoria degli effetti del blocco, anche in relazione al momento in cui esso si è verificato, e non una mera presa d’atto del successivo ripristino formale del sistema.

Ancora più rilevante è la mancata attivazione nei confronti dell’operatore economico che ha segnalato l’impossibilità di caricare l’offerta: la presentazione di più offerte nella finestra immediatamente successiva al blocco non esclude l’esistenza di un malfunzionamento ulteriore, potendo anzi confermare una dinamica di sovraccarico del sistema.

L’Autorità sottolinea come il malfunzionamento possa essere parziale o selettivo, colpendo solo alcuni utenti, senza che ciò possa essere escluso dal numero delle offerte effettivamente presentate. Da qui discende l’impossibilità di ricondurre automaticamente l’insuccesso di un singolo operatore a una sua responsabilità individuale.

È su questo snodo che ANAC affronta il tema dell’allocazione del rischio, affermando che, in caso di incertezza sull’origine dell’errore, il pregiudizio non può ricadere sull’operatore economico. Tale conclusione è rafforzata dal comportamento diligente dell’operatore, che aveva avviato per tempo le operazioni di caricamento e segnalato tempestivamente le anomalie.

Alla luce di questa ricostruzione, l’Autorità non condivide l’impostazione della stazione appaltante secondo cui le segnalazioni sarebbero state mere dichiarazioni di parte, ritenendo la ricostruzione dell’operatore tecnicamente plausibile e giuridicamente rilevante.

Infine, il parere chiarisce che il principio di autoresponsabilità non può essere utilizzato per qualificare come negligente la scelta di utilizzare integralmente il termine fissato dal bando, in presenza di disservizi tecnici non imputabili.

Conclusioni

L’Autorità ha invitato la stazione appaltante ad adottare gli opportuni provvedimenti per consentire all’istante di partecipare alla gara, precisando che, in caso di mancato adeguamento, dovrà essere data formale comunicazione motivata, con possibilità di attivazione del ricorso.

La decisione chiarisce alcuni punti fermi di immediata utilità pratica:

  • il mancato funzionamento della piattaforma incide sulla gestione dei termini;
  • il ripristino formale del sistema non esaurisce l’istruttoria;
  • la presentazione di altre offerte non esclude un malfunzionamento selettivo;
  • in caso di incertezza, il rischio tecnico non può essere addossato al concorrente;
  • la diligenza dell’operatore va valutata in concreto;
  • il principio di autoresponsabilità non giustifica esclusioni indirette.

La digitalizzazione delle gare non attenua gli obblighi istruttori della stazione appaltante, ma li rende ancora più stringenti quando il funzionamento degli strumenti informatici incide, in concreto, sull’accesso alla procedura.

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