Decreto Milleproroghe 2026: in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Milleproroghe: struttura del D.L. n. 200/2025 e prime ricadute su edilizia, lavori pubblici, ambiente e infrastrutture.

di Redazione tecnica - 02/01/2026

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Puntuale come ogni fine dell’anno, sull’ultima Gazzetta Ufficiale del 2025 (Serie generale n. 302 del 31 dicembre) è stato pubblicato il Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il consueto Decreto Milleproroghe

Un provvedimento che, come da tradizione, prende atto della difficoltà strutturale del nostro ordinamento nel rispettare le scadenze fissate dal legislatore e interviene prorogando termini ormai prossimi alla scadenza, nella gran parte dei casi spostandoli al 31 dicembre 2026 o a date comunque successive. Un’operazione che consente di garantire la continuità dell’azione amministrativa, ma che conferma anche l’uso sempre più sistematico dello strumento emergenziale per la gestione dell’ordinario.

Milleproroghe: la struttura del D.L. n. 200/2025

Il decreto-legge – destinato, come sempre, a essere ulteriormente “rimpolpato” nel corso dell’esame parlamentare di conversione – si compone di 17 articoli, ciascuno dedicato a specifici ambiti di competenza ministeriale.

Il Milleproroghe 2026 è articolato come segue:

  • Art. 1 – Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri
    Art. 2 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • Art. 3 – Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza
  • Art. 4 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze
  • Art. 5 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute
  • Art. 6 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito
  • Art. 7 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’università e della ricerca
  • Art. 8 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura
  • Art. 9 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  • Art. 10 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
  • Art. 11 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
  • Art. 12 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
  • Art. 13 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
  • Art. 14 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy
  • Art. 15 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
  • Art. 16 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo
  • Art. 17 – Entrata in vigore
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