Danni da perdita Superbonus: niente risarcimento se non si dimostra di avere i requisiti
Per ottenere il risarcimento della perdita del Superbonus non basta dimostrare l’inadempimento dell’impresa, ma occorre provare di possedere tutti i requisiti soggettivi e tecnici previsti dalla normativa
Per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita del Superbonus non è sufficiente dimostrare che l’appaltatore o il professionista non hanno portato a termine i lavori. È necessario anche provare di avere, e di avere avuto, tutti i requisiti soggettivi e tecnici previsti dalla normativa per accedere al beneficio.
È questo il principio che emerge da una recente ordinanza del Tribunale di Velletri (Sezione Seconda Civile, n. r.g. 1236/2023, depositata il 7 novembre 2025), che rappresenta un importante sviluppo interpretativo nelle cause connesse alla mancata fruizione delle agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi.
Danno derivante da perdita Superbonus: non sempre il risarcimento spetta
La vicenda trae origine dal ricorso di una proprietaria di un immobile a Roma che, nel 2021, aveva affidato a un geometra e alla società da lui amministrata la gestione e l’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia da realizzare con Superbonus 110%, Sismabonus 110% e Bonus ristrutturazione 50%.
La committente aveva versato due acconti, per un totale di 14.400 euro, ma i lavori non erano mai stati avviati. Oltre alla restituzione delle somme, aveva chiesto il risarcimento di 140.000 euro, sostenendo di aver perso la possibilità di fruire del Superbonus a causa dell’inadempimento.
Il Tribunale ha riconosciuto la risoluzione dei contratti e la restituzione degli acconti, ma ha rigettato la domanda di risarcimento per la perdita del beneficio fiscale, ritenendo non dimostrata la sussistenza dei requisiti per accedervi. Nel passaggio chiave, la giudice scrive che “la sola scadenza del termine utile per accedere al beneficio fiscale non è sufficiente a determinare in automatico una conseguenza lesiva di natura patrimoniale, non avendo la ricorrente neppure dedotto e provato la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale in tesi perduto in conseguenza dell’altrui inadempimento”.
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