Obblighi FER negli edifici: cosa cambia dopo il d.Lgs. 5/2026
Dalle nuove costruzioni al rinnovo degli impianti: come cambiano gli obblighi sulle fonti rinnovabili negli edifici dopo il d.Lgs. 5/2026, tra nuove percentuali e responsabilità del progettista
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, il legislatore ha rafforzato e reso più stringente un impianto normativo già avviato con il d.Lgs. n. 199/2021, allineando in modo più netto il settore edilizio agli obiettivi europei fissati dalla Direttiva RED III in materia di integrazione delle fonti di energia rinnovabile negli edifici.
Il risultato è un quadro regolatorio in cui nuovi edifici, ristrutturazioni rilevanti e persino il semplice rinnovamento degli impianti termici diventano momenti chiave per l’integrazione obbligatoria delle FER, con ricadute dirette sulla progettazione, sulla relazione ex Legge 10 e, in ultima analisi, sulla legittimità del titolo edilizio.
Ma quali sono oggi gli obblighi effettivi per i nuovi edifici? Come cambiano le percentuali di copertura da fonti rinnovabili negli interventi di ristrutturazione? E fino a che punto il tecnico può attestare l’impossibilità di rispettare le nuove soglie senza esporsi a criticità procedurali?
Ristrutturazioni e nuove costruzioni: i nuovi obiettivi e obblighi di riqualificazione energetica previsti dal d.Lgs. n. 5/2026
Il d.Lgs. n. 5/2026 non introduce obblighi del
tutto nuovi, ma interviene su un sistema già in vigore,
rafforzandolo e rendendolo coerente con gli
obiettivi europei al 2030.
Il punto di partenza resta il d.Lgs. n. 199/2021,
che dal 13 giugno 2022 ha imposto, per i nuovi
edifici e per gli interventi edilizi più incisivi, l’obbligo di
coprire una quota rilevante dei fabbisogni
energetici attraverso fonti rinnovabili.
Le disposizioni sugli obblighi di integrazione delle fonti di energia rinnovabile negli edifici restano infatti formalmente collocate nel d.Lgs. n. 199/2021, in particolare negli Allegati III e IV, che disciplinano le percentuali di copertura dei fabbisogni energetici, l’ambito di applicazione degli obblighi e le condizioni di esclusione. Il d.Lgs. n. 5/2026 interviene proprio su questi allegati, aggiornandoli e coordinandoli in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III).
Con il recepimento della RED III, il legislatore ha compiuto un passo ulteriore: l’edificio non è più visto solo come un consumatore efficiente di energia, ma come un elemento attivo del sistema energetico nazionale. Da qui l’innalzamento progressivo delle soglie e il rafforzamento degli obblighi di integrazione delle FER, in un’ottica che guarda esplicitamente al raggiungimento della quota del 39,4% di energia rinnovabile sul consumo finale lordo entro il 2030.
Vediamo cosa cambia concretamente.
Come previsto dal decreto, ogni nuovo intervento – dalla
nuova costruzione alla ristrutturazione
rilevante, fino al semplice rinnovamento degli
impianti – diventa un’occasione vincolata
per incrementare la produzione da fonti rinnovabili.
Proprio per questo, il d.Lgs. n. 5/2026 chiarisce
l’ambito di applicazione degli obblighi, rafforza il legame con il
procedimento edilizio e richiama in modo esplicito
la responsabilità tecnica del progettista. Gli
obblighi FER diventano un requisito normativo
strutturale, che incide direttamente sulla
conformità dell’intervento e sulla possibilità
stessa di ottenere il titolo edilizio.
Nuovi edifici, demolizione e ricostruzione e ampliamenti
Per i nuovi edifici, si conferma che la progettazione deve garantire che almeno il 60% dei fabbisogni energetici per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento sia coperto mediante fonti di energia rinnovabile.
L’obbligo si estende anche agli interventi di demolizione e ricostruzione, a prescindere dalla continuità fisica o temporale del manufatto preesistente. Dal punto di vista energetico, infatti, questi interventi vengono equiparati a nuove costruzioni, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di integrazione delle FER.
Un profilo particolarmente delicato è quello degli ampliamenti volumetrici. L’obbligo del 60% si applica infatti anche quando l’intervento comporta un incremento del volume lordo climatizzato superiore al 15% rispetto all’edificio esistente, oppure il superamento della soglia di 500 m³ di nuovo volume climatizzato.
Edifici esistenti e ristrutturazioni rilevanti
Quando si opera su edifici esistenti, il d.Lgs. n. 5/2026 conferma l’impostazione per cui più l’intervento è invasivo, più cresce il livello di integrazione delle fonti rinnovabili richiesto.
Nelle ristrutturazioni di primo livello (ossia negli interventi che interessano oltre il 50% della superficie disperdente lorda dell’edificio e che comportano contestualmente la ristrutturazione dell’impianto termico), la quota minima di copertura dei fabbisogni energetici tramite FER è fissata al 40%.
Diverso è il caso delle ristrutturazioni di secondo livello, che coinvolgono una porzione più limitata dell’involucro – oltre il 25% della superficie disperdente – senza però arrivare alla soglia del primo livello. In questi casi l’obbligo di integrazione delle FER si riduce, con copertura minima richiesta pari al 15%.
Rinnovamento degli impianti termici
Uno degli aspetti più rilevanti – e spesso sottovalutati – del d.Lgs. n. 5/2026 riguarda il rinnovamento degli impianti termici. Il legislatore chiarisce che l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili non è limitato ai soli interventi edilizi, ma può scattare anche in presenza di una semplice sostituzione o rinnovo dell’impianto.
In questi casi, la quota minima di copertura da FER è fissata al
15%, salvo che sussistano ostacoli di
natura tecnica o economica oggettivamente
insormontabili.
Non si tratta, quindi, di un obbligo assoluto e automatico, ma di
una prescrizione che richiede una valutazione tecnica
puntuale e motivata.
È un passaggio normativo importante, perché rompe definitivamente l’idea che l’integrazione delle rinnovabili sia legata solo agli interventi “importanti” sull’involucro. Anche il rinnovo impiantistico, se considerato isolatamente, diventa un momento in cui il sistema edificio–impianto deve essere ripensato in chiave energetica.
La relazione ex Legge 10
In questo scenario, la relazione tecnica ex Legge 10 assume un ruolo centrale. È qui che il progettista è chiamato a documentare in modo analitico l’impossibilità di ottemperare agli obblighi, nei casi di deroga.
La non fattibilità va infatti valutata “esaminando tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili”. Ciò significa che non è più sufficiente richiamare genericamente vincoli dimensionali, economici o architettonici, ma occorre dimostrare di aver considerato:
- soluzioni basate su pompe di calore;
- impianti solari termici o fotovoltaici;
- sistemi ibridi o integrati;
- eventuali alternative coerenti con il contesto specifico dell’edificio.
Ne deriva un rafforzamento della responsabilità tecnica del progettista, che diventa il vero garante della coerenza tra progetto energetico, quadro normativo e procedimento edilizio. La relazione ex Legge 10, in questo senso, non è più un allegato “di contorno”, ma un documento che può incidere direttamente sull’esito del titolo abilitativo.
Cosa cambia per i tecnici
Il d.Lgs. n. 5/2026 introduce quindi un vero upgrade all’integrazione delle fonti rinnovabili negli interventi edilizi, rendendola un requisito strutturale della progettazione edilizia ed energetica.
Dal punto di vista operativo, questo comporta alcune conseguenze molto concrete:
- la valutazione degli obblighi FER deve avvenire fin dalle prime fasi di progetto, e non essere relegata alla verifica finale;
- la corretta qualificazione dell’intervento (nuova costruzione, ristrutturazione di primo o secondo livello, rinnovo impiantistico) diventa decisiva per individuare le percentuali applicabili;
- la relazione ex Legge 10 assume un ruolo centrale, non solo per dimostrare la conformità, ma anche per motivare eventuali deroghe in modo tecnicamente solido e verificabile;
- il mancato rispetto degli obblighi non ha riflessi solo energetici, ma incide direttamente sulla legittimità del titolo edilizio, fino al suo diniego.
In un certo senso, le modifiche al d.Lgs. n. 199/2021 propongono un cambio di paradigma per chi opera nel settore, richiedendo una progettazione più attenta, integrata e consapevole.