La mancata sottoscrizione dell’offerta economica comporta sempre l’esclusione dalla gara? La firma richiesta alla consorziata esecutrice costituisce un elemento essenziale della proposta oppure può essere acquisita successivamente, quando l’offerta risulti già completa e inequivocabilmente riferibile al consorzio stabile?
E, soprattutto, fino a che punto può spingersi il soccorso istruttorio senza trasformarsi in uno strumento di formazione postuma dell’offerta?
A queste domande ha risposto il TAR Sardegna, Sez. Cagliari, con la sentenza 23 luglio 2026, n. 1077, pronunciandosi sulla scelta di una stazione appaltante che, dopo avere riscontrato la mancanza della firma digitale della consorziata esecutrice, ne aveva consentito l’acquisizione mediante soccorso istruttorio.
Il ricorso è stato respinto perché l’omissione, secondo il Collegio, non riguardava il contenuto dell’offerta economica e non lasciava dubbi sulla sua provenienza, mentre la firma apposta in un secondo momento non aveva completato una proposta ancora da formare, già validamente presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stabile.
Offerta economica e firma della consorziata mancante: il TAR sul soccorso istruttorio
La controversia è nata nell’ambito di una procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi degli artt. 50, comma 1, lettera d), e 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, per la stipula di un accordo quadro quadriennale relativo a lavori di manutenzione straordinaria, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso.
Il disciplinare prevedeva che l’offerta economica dovesse contenere, a pena di esclusione, il ribasso percentuale, l’indicazione dei costi aziendali della sicurezza e il costo della manodopera. Nel caso di partecipazione di consorzi, richiedeva inoltre che l’offerta economica e le dichiarazioni integrative fossero firmate digitalmente sia dal legale rappresentante del consorzio sia dal legale rappresentante della consorziata designata quale esecutrice.
Dopo l’aggiudicazione, la seconda classificata aveva rilevato che l’offerta economica dell’aggiudicatario, pur essendo stata regolarmente sottoscritta dal consorzio stabile, non recava la firma digitale della consorziata indicata per l’esecuzione di una parte delle lavorazioni.
La stazione appaltante aveva quindi attivato il soccorso istruttorio, consentendo l’apposizione della firma mancante e qualificando l’omissione come una mera irregolarità formale, anche perché il coinvolgimento della consorziata nella predisposizione dell’offerta era stato ritenuto desumibile dalla documentazione amministrativa già presentata.
La ricorrente sosteneva, invece, che quella firma appartenesse agli elementi essenziali dell’offerta economica e che la sua acquisizione successiva violasse gli artt. 101 (Soccorso istruttorio) e 107 (Principi generali in materia di selezione) del D.Lgs. n. 36/2023, oltre ai principi di autovincolo, autoresponsabilità dei concorrenti e parità di trattamento.
Offerta economica e lex specialis: quando la firma non è richiesta a pena di esclusione
Il primo passaggio della sentenza riguarda il testo del disciplinare, che distingueva gli elementi richiesti a pena di esclusione dalle modalità di sottoscrizione previste in relazione ai diversi modelli partecipativi.
La conseguenza espulsiva era espressamente collegata alla mancata indicazione del ribasso, dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera, mentre la disposizione dedicata alle firme si limitava a individuare i soggetti tenuti alla sottoscrizione digitale, senza stabilire che la relativa omissione dovesse condurre all’esclusione.
Estendere la clausola espulsiva anche alla firma della consorziata avrebbe significato attribuire carattere essenziale a una prescrizione che la lex specialis aveva trattato come modalità di sottoscrizione, introducendo una causa di esclusione non espressamente prevista.
Il TAR ha escluso, sulla stessa base, anche la violazione del principio di autovincolo, dal momento che la stazione appaltante non aveva disapplicato il disciplinare, ma ne aveva seguito la formulazione letterale, mantenendo distinta la completezza economica dell’offerta dal modo in cui il documento doveva essere firmato.
Consorzio stabile e consorziata esecutrice: a chi è riferibile l’offerta?
Il consorzio aveva dichiarato che avrebbe eseguito direttamente una parte delle lavorazioni, affidando la restante quota alla consorziata indicata in gara. Quest’ultima era quindi chiamata a svolgere un ruolo operativo nell’appalto ed era proprio in ragione di tale posizione che il disciplinare ne richiedeva la firma sull’offerta economica.
La proposta, tuttavia, rimaneva unitariamente riferita al consorzio stabile, che partecipava alla procedura, presentava l’offerta e assumeva il rapporto contrattuale con la stazione appaltante.
Il consorzio stabile costituisce infatti un autonomo centro di imputazione giuridica, al quale l’intera prestazione continua a essere riferita anche quando una parte delle lavorazioni venga materialmente eseguita da una consorziata.
La consorziata assume dunque un compito nell’esecuzione, ma non diventa titolare dell’offerta e non si sostituisce al consorzio nei rapporti con l’amministrazione. È il consorzio che concorre, formula la proposta e risponde dell’esecuzione delle prestazioni affidate.
Poiché l’offerta economica era stata sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stabile, la volontà negoziale risultava già riconducibile al concorrente e la mancanza della seconda firma non creava incertezze né sulla provenienza né sul contenuto della proposta.
Sottoscrizione dell’offerta: quando la firma mancante comporta l’esclusione
La sottoscrizione serve a rendere certa la provenienza dell’offerta, a vincolare il concorrente al suo contenuto e a garantirne integrità e immodificabilità.
Un vizio della firma può quindi portare all’esclusione quando non sia possibile individuare con certezza l’autore della proposta oppure quando resti dubbio il contenuto al quale il concorrente abbia inteso vincolarsi.
La conclusione cambia se la paternità dell’offerta emerge già dagli atti e la volontà del concorrente è stata manifestata senza ambiguità, poiché in una situazione simile l’omissione può essere qualificata come irregolarità formale.
Sul punto, il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’offerta è valida persino in presenza della mancata firma di uno dei componenti di un raggruppamento temporaneo costituendo, purché la proposta sia comunque inequivocabilmente riconducibile all’intera compagine.
La verifica richiesta non si esaurisce, quindi, nel conteggio delle firme presenti sul documento, ma deve stabilire se l’offerta provenga dal concorrente, se questi abbia già manifestato la volontà di vincolarsi e se il contenuto economico sia rimasto immutato dopo la scadenza del termine.
Nella vicenda esaminata queste condizioni erano tutte presenti e la struttura unitaria del consorzio stabile rendeva ancora più agevole ricondurre la proposta al soggetto che aveva partecipato alla gara.
Soccorso istruttorio sull’offerta economica: i limiti dell’art. 101
La parte più delicata della sentenza riguarda l’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina il soccorso istruttorio separando la documentazione amministrativa dalle offerte tecnica ed economica.
Il comma 1 consente alla stazione appaltante di chiedere l’integrazione degli elementi mancanti e la regolarizzazione di omissioni, inesattezze o irregolarità presenti nella domanda di partecipazione, nel DGUE e negli altri documenti richiesti per partecipare alla gara, ma esclude espressamente da questa possibilità la documentazione che compone l’offerta tecnica e quella economica.
Il comma 3 consente invece di richiedere chiarimenti sui contenuti delle offerte e dei relativi allegati, precisando però che le risposte dell’operatore non possono modificarne il contenuto. La norma, dunque, impedisce che il confronto con la stazione appaltante diventi l’occasione per completare o correggere una proposta economica già scaduta, mentre lascia spazio a un’interlocuzione che serva soltanto a comprenderne meglio elementi già presenti.
È all’interno di questo perimetro che si colloca la decisione del TAR. La firma mancante si trovava materialmente sull’offerta economica, ma il giudice ha ritenuto che la sua acquisizione successiva non avesse completato il contenuto della proposta e non avesse introdotto una volontà negoziale nuova.
L’offerta conteneva già il ribasso, i costi della sicurezza e il costo della manodopera ed era stata firmata dal legale rappresentante del consorzio stabile, sicché il prezzo era già definito e il concorrente aveva assunto il relativo vincolo.
La sottoscrizione della consorziata non aveva aggiunto o corretto alcun dato economico, né aveva sostituito il soggetto offerente, ma aveva completato una formalità richiesta dal disciplinare nell’ambito di un’offerta già esistente e pienamente riconoscibile.
Il soccorso istruttorio, secondo il TAR, non aveva quindi formato tardivamente l’offerta economica e non ne aveva cambiato un elemento essenziale, essendosi limitato a regolarizzare le modalità di sottoscrizione del documento.
Firma regolarizzabile o esclusione: le condizioni indicate dal TAR
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione in favore del consorzio. La soluzione adottata dal Collegio si collega al principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ai principi del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme, richiamati dalla sentenza per evitare che una difformità priva di effetti sulla provenienza, sulla serietà e sull’immodificabilità dell’offerta conduca automaticamente all’esclusione.
L’omessa sottoscrizione dell’offerta economica da parte della consorziata esecutrice non comporta quindi l’esclusione quando la proposta sia stata regolarmente firmata dal consorzio stabile, risulti già riconducibile al concorrente e la sottoscrizione acquisita in seguito non modifichi il contenuto economico né introduca una volontà negoziale prima assente.
Non ogni firma mancante, però, può essere acquisita dopo la scadenza del termine.
In questa vicenda l’offerta era stata sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stabile, il concorrente era identificato, il contenuto economico risultava completo e la consorziata svolgeva un ruolo esecutivo all’interno di una prestazione che continuava a fare capo al consorzio.
Una diversa conclusione sarebbe stata necessaria se l’assenza della firma avesse reso incerta la provenienza dell’offerta, lasciato irrisolta la volontà del concorrente oppure richiesto l’acquisizione tardiva di un consenso che non risultava dalla documentazione presentata entro il termine.
La stazione appaltante deve quindi sempre ricostruire quale funzione svolga la firma omessa e che cosa cambi con la sua acquisizione successiva, evitando sia esclusioni fondate sul solo dato formale sia regolarizzazioni che finiscano per completare un’offerta ancora incompiuta.