La stazione appaltante deve sempre scomporre i criteri di valutazione dell'offerta tecnica in sub-criteri e sub-punteggi? La loro assenza determina automaticamente un eccesso di discrezionalità della Commissione? E quali elementi devono essere presenti nella lex specialis per rendere comunque legittimo e controllabile il giudizio tecnico?
La questione è particolarmente rilevante nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dove il confine tra necessaria predeterminazione delle regole e fisiologica discrezionalità tecnica della Commissione deve essere calibrato con attenzione.
Sul tema interviene il TAR Veneto, Sezione I, con la sentenza n. 1711 del 13 agosto 2026, che mette al centro non la presenza formale di sub-criteri ma la determinatezza del criterio principale. Il nuovo Codice non impone una scomposizione analitica in ogni procedura, e ciò che rende controllabile il giudizio tecnico è la capacità della legge di gara di far comprendere in anticipo quali aspetti dell'offerta saranno valutati.
La vicenda, una concessione aggiudicata con l'offerta economicamente più vantaggiosa
Il caso oggetto della sentenza riguarda una procedura aperta indetta con bando ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), per l'affidamento in concessione quinquennale dell'utilizzo a fini pubblicitari degli spazi espositivi presenti negli approdi di un servizio di navigazione pubblica.
L'aggiudicazione seguiva il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di 40 punti all'offerta tecnica e 60 all'offerta economica. Tra gli elementi tecnici maggiormente rilevanti figuravano due criteri discrezionali, la manutenzione e pulizia degli impianti pubblicitari e la rimozione con temporaneo ricollocamento degli impianti in caso di manutenzione degli approdi.
La lex specialis non articolava tali criteri in ulteriori sub-criteri e sub-punteggi, ma indicava gli aspetti che i concorrenti avrebbero dovuto sviluppare e i parametri motivazionali ai quali la Commissione avrebbe dovuto attenersi.
La seconda classificata sosteneva che questa impostazione attribuisse alla Commissione una discrezionalità eccessivamente ampia e rendesse insufficientemente predeterminato il sistema di valutazione.
La censura era peraltro proposta in via subordinata. In via principale la ricorrente contestava i punteggi assegnati sui due criteri discrezionali, lamentando l'inattendibilità delle tempistiche promesse dall'aggiudicataria, la sottostima della propria proposta manutentiva e la motivazione soltanto apparente dei verbali di gara.
Cosa prevede l'art. 108 del Codice dei contratti sui criteri di valutazione?
Il punto di riferimento è l'art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), secondo cui i documenti di gara devono indicare i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione e, per ciascun criterio, possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
Il dato testuale è decisivo.
Il legislatore non impone la suddivisione di ogni criterio in ulteriori elementi valutativi, ma riconosce alla stazione appaltante un margine di scelta nella costruzione della griglia tecnica.
La previsione di sub-criteri diventa quindi uno strumento funzionale alla migliore delimitazione della discrezionalità, non un requisito formale necessariamente presente in ogni gara.
I sub-criteri di valutazione non sono obbligatori
Il principio affermato dai giudici è netto. La mancata previsione di sub-criteri non rende di per sé illegittima la lex specialis.
L'analisi deve concentrarsi sul contenuto effettivo del criterio principale.
Se il criterio è già formulato in termini sufficientemente precisi e consente agli operatori economici di comprendere quali aspetti dell'offerta saranno valutati, la sua ulteriore articolazione può risultare non necessaria.
La questione, quindi, non è stabilire se il disciplinare contenga formalmente sub-criteri, ma verificare se abbia predeterminato in modo adeguato il perimetro entro cui la Commissione dovrà esercitare il proprio giudizio tecnico.
Nel caso esaminato, il disciplinare non si limitava a indicazioni generiche. Per il criterio relativo alla manutenzione richiedeva di illustrare le modalità operative, il numero e la frequenza degli interventi, le verifiche tecniche periodiche e le tempistiche di intervento in caso di emergenza. Per la rimozione e il ricollocamento degli impianti, chiedeva invece di descrivere le tempistiche e le modalità di intervento, specificando che sarebbero state valutate positivamente le soluzioni maggiormente tempestive e meno impattanti sull'utenza.
A cosa servono i criteri motivazionali nell'offerta economicamente più vantaggiosa?
La pronuncia attribuisce particolare rilievo ai cosiddetti criteri motivazionali.
Essi non coincidono con i sub-criteri, perché non necessariamente comportano l'attribuzione di una quota autonoma di punteggio, ma svolgono una funzione molto simile sul piano della trasparenza, perché indicano in anticipo quali caratteristiche dell'offerta saranno valorizzate.
Secondo i giudici, la presenza di criteri motivazionali sufficientemente precisi può rendere del tutto legittima una griglia priva di sub-punteggi, perché consente agli operatori di conoscere ex ante il contenuto del giudizio e alla Commissione di applicare parametri già predeterminati.
Nella vicenda decisa, per il criterio relativo alla manutenzione il disciplinare valorizzava le azioni e le verifiche idonee a garantire la durabilità, la sicurezza e l'idoneità alla funzione degli impianti. Non è quindi necessario scomporre sempre il punteggio in una pluralità di elementi numerici, purché la lex specialis definisca in modo intelligibile l'oggetto della valutazione.
Quando i criteri troppo generici diventano una delega in bianco
Anche se la pronuncia non lo affronta, sul piano sistematico la facoltà di non prevedere sub-criteri non può tradursi in una delega in bianco alla Commissione.
Se il criterio principale è formulato in termini eccessivamente generici, l'assenza di ulteriori specificazioni può effettivamente diventare problematica.
Formule generiche come «qualità della proposta» o «pregio tecnico» — che nella vicenda decisa non ricorrono — richiedono normalmente elementi ulteriori che consentano di comprendere quali aspetti saranno effettivamente premiati.
Il rischio, altrimenti, è che gli operatori non siano in grado di strutturare l'offerta in modo consapevole e che la Commissione disponga di un margine valutativo troppo ampio.
In una prospettiva di sistema, il discrimine non passa tra presenza e assenza formale di sub-criteri, ma tra criteri sufficientemente determinati e criteri che lasciano indeterminato il contenuto della valutazione.
L'assenza di sub-criteri obbliga la Commissione a una motivazione rafforzata?
Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda la motivazione dei punteggi.
La ricorrente aveva invocato un onere motivazionale rafforzato gravante sulla Commissione proprio in ragione dell'assenza di sub-criteri. I giudici non prendono posizione su quella tesi e si fermano prima, accertando che la Commissione non si era limitata ad attribuire un coefficiente numerico o un giudizio sintetico, ma aveva espresso per ciascun criterio anche una motivazione analitica coerente con i parametri fissati dal disciplinare.
Resta il rilievo pratico, che la pronuncia non enuncia ma che dalla vicenda si ricava, per cui quanto meno analitica è la griglia di valutazione tanto più diventa utile che il verbale renda comprensibile il percorso logico seguito.
La combinazione tra criteri principali sufficientemente definiti, criteri motivazionali e motivazione analitica dei punteggi ha portato i giudici a escludere l'illegittimità dell'operato della stazione appaltante.
Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica
La mancata previsione di sub-criteri non rende il giudizio della Commissione insindacabile. Il giudice amministrativo può sempre verificare la coerenza tra lex specialis, contenuto dell'offerta e motivazione del punteggio.
Il sindacato può riguardare errori di fatto, travisamenti, contraddizioni e manifesta illogicità.
Resta però fermo il limite generale della discrezionalità tecnica. Il controllo del giudice è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo, per cui egli può ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione e verificarne ragionevolezza, logicità e coerenza, senza potervi sovrapporre un sistema valutativo diverso, quando il risultato raggiunto è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della valutazione — così, da ultimo, Consiglio di Stato (sentenza n. 6126/2026).
Come costruire la griglia di valutazione dell'offerta tecnica?
Dal punto di vista tecnico-operativo, la sentenza offre alle stazioni appaltanti un'indicazione molto chiara, perché non è necessario costruire griglie eccessivamente frammentate. Quando il criterio principale è già sufficientemente analitico e l'oggetto della valutazione è unitario, la previsione di ulteriori sub-criteri può essere superflua e rischiare persino di irrigidire eccessivamente l'apprezzamento tecnico.
Diversamente, quando il criterio comprende elementi eterogenei o attribuisce un punteggio particolarmente significativo, la suddivisione in sub-criteri può essere utile per garantire maggiore trasparenza e comparabilità.
In assenza di sub-criteri, diventa però essenziale che il disciplinare specifichi con chiarezza gli aspetti da valutare e che la Commissione colleghi il punteggio agli elementi effettivamente valorizzati.
Conclusioni, sub-criteri facoltativi ma criteri determinati
In conclusione il TAR Veneto respinge il ricorso e conferma l'aggiudicazione.
Con la sentenza n. 1711/2026 i giudici chiariscono che sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi non sono elementi obbligatori di ogni procedura aggiudicata con l'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 lascia alla stazione appaltante la possibilità di utilizzarli quando siano funzionali a rendere più precisa la valutazione. Il limite è rappresentato dalla necessaria predeterminazione del giudizio.
La lex specialis deve consentire agli operatori di comprendere quali aspetti dell'offerta saranno valutati e alla Commissione di esercitare una discrezionalità tecnica guidata, non arbitraria.
Il principio operativo può essere sintetizzato così. I sub-criteri sono facoltativi, ma la determinatezza dei criteri e la trasparenza del percorso valutativo restano imprescindibili.