Con il d.lgs. n. 36/2023 la digitalizzazione delle procedure è diventata regola generale. La piattaforma telematica non è più uno strumento accessorio, ma il luogo stesso in cui si perfeziona la partecipazione alla gara.
Una dimensione che si intreccia con principi fondamentali nella partecipazione alle procedure pubbliche, quali il favor partecipationis e il principio di auto-responsabilità dell’operatore economico, coordinate che convivono in un equilibrio delicato.
Un esempio concreto è rappresentato dal mancato invio dell’offerta, nonostante l’operatore sia riuscito a caricarla nella piattaforma telematica. Cosa accade se non riesce a finalizzarne l’invio entro il termine? È sufficiente invocare un rallentamento del sistema per ottenere una rimessione in termini? E fino a che punto il favor partecipationis può prevalere sulla certezza della scadenza?
A rispondere è il TAR Lazio, sez. Roma III-quater, con la sentenza 15 gennaio 2026, n. 827, ribadendo che la rimessione in termini rappresenta un’eccezione e non una clausola di salvaguardia generalizzata.
Offerta telematica e malfunzionamento della piattaforma: quando opera davvero la rimessione in termini?
Nel caso in esame, il termine per la presentazione delle offerte era stato differito rispetto alla scadenza originaria. Il Raggruppamento ricorrente aveva avviato con anticipo le operazioni di caricamento dell’offerta tecnica ed economica sulla piattaforma di gara, sostenendo di avere inserito la documentazione entro il termine previsto.
Il problema non ha riguardato l’upload in sé, ma la fase conclusiva: il perfezionamento dell’invio.
Secondo la ricorrente, nel corso delle operazioni si sarebbero verificati rallentamenti e anomalie del sistema che avrebbero impedito la corretta generazione delle buste e la conferma definitiva dell’offerta entro la scadenza. Il mancato invio tempestivo non sarebbe dunque dipeso da una gestione tardiva delle attività, ma da un malfunzionamento della piattaforma.
La Regione ha contestato tale ricostruzione, depositando la documentazione tecnica relativa alle interazioni dell’operatore con il sistema. Da tale documentazione emergeva una sequenza operativa diversa, caratterizzata da:
- interruzioni della sessione;
- segnalazioni di anomalie da correggere;
- completamento delle operazioni finali oltre il termine.
Inoltre, nella medesima giornata, altri operatori avevano presentato regolarmente offerta anche in prossimità della scadenza.
Il punto centrale della controversia non era quindi la semplice tardività dell’invio, ma l’individuazione della causa: malfunzionamento imputabile alla piattaforma oppure gestione non tempestiva delle operazioni da parte dell’operatore economico.
Il quadro normativo: art. 25 d.lgs. 36/2023 e sospensione del termine nelle gare telematiche
Per comprendere la decisione del TAR occorre richiamare la disciplina che regola le procedure telematiche.
L’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 – in continuità con quanto già previsto dall’art. 79, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 – stabilisce che, in caso di malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica, la stazione appaltante deve sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il periodo necessario al ripristino del normale funzionamento e prorogarlo in misura proporzionata alla gravità del disservizio.
La norma presuppone:
- un malfunzionamento comprovato;
- oppure una situazione di oggettiva incertezza circa la causa del mancato invio.
Solo in tali ipotesi può operare la rimessione in termini. In assenza di tali condizioni, entra in gioco un altro principio cardine del sistema: quello di auto-responsabilità dell’operatore economico.
La motivazione del TAR: prova del malfunzionamento e valore dei file log
Il TAR ha chiarito che la sospensione o proroga del termine non è automatica, ma richiede la dimostrazione di un malfunzionamento imputabile al sistema.
Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, il Collegio ha ribadito che il meccanismo previsto dall’art. 25 opera soltanto in presenza di:
- un comprovato disservizio della piattaforma;
- oppure una situazione di assoluta incertezza sulla causa del ritardo.
Nel caso concreto, non era stato fornito alcun principio di prova di un malfunzionamento tecnico impeditivo. Le allegazioni relative a rallentamenti e anomalie non erano risultate supportate da elementi oggettivi idonei a dimostrare un blocco o un disservizio generalizzato.
Al contrario, la stazione appaltante aveva prodotto i file log, che ricostruivano in modo puntuale le interazioni tra l’operatore e la piattaforma. Da tali dati emergeva una sequenza operativa che evidenziava:
- interruzioni delle operazioni;
- segnalazioni di errore prima della scadenza;
- completamento delle attività oltre il termine.
Il TAR ha ritenuto attendibile tale documentazione tecnica, osservando che i log costituiscono la tracciatura oggettiva delle interazioni tra utente e sistema e rappresentano uno strumento probatorio particolarmente significativo nelle gare digitali.
Non è stata quindi ravvisata né la prova di un malfunzionamento imputabile alla stazione appaltante né una situazione di incertezza tale da far ricadere il pregiudizio sull’Amministrazione.
Auto-responsabilità dell’operatore nelle gare telematiche
Esclusa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 25, il giudice ha richiamato il principio di auto-responsabilità che governa la partecipazione alle gare pubbliche.
L’operatore che partecipa a una gara telematica è consapevole che:
- l’upload dei file richiede un tempo tecnico non istantaneo;
- la generazione delle buste e la firma digitale costituiscono fasi autonome e necessarie;
- eventuali rallentamenti rientrano nella fisiologia delle comunicazioni elettroniche.
L’adesione al sistema digitale comporta l’accettazione dei suoi vantaggi, ma anche delle sue regole tecniche. L’operatore deve quindi organizzare le operazioni con congruo anticipo, prevedendo un margine temporale idoneo a fronteggiare eventuali criticità.
La digitalizzazione, in questo senso, non attenua la responsabilità del concorrente. Al contrario, la rende ancora più evidente, perché ogni interazione è tracciata e verificabile.
Conclusioni operative: cosa cambia nelle gare digitali
Il ricorso è stato respinto, con esclusione di qualsiasi malfunzionamento della piattaforma e conferma della legittimità dell’esclusione.
La sentenza consolida alcuni punti centrali nella gestione delle gare telematiche:
- il meccanismo di sospensione e proroga del termine previsto dall’art. 25 del d.lgs. n. 36/2023 non opera in via generalizzata, ma solo in presenza di un disservizio effettivo e dimostrato oppure di una situazione di oggettiva incertezza sulla causa del ritardo;
- i file log assumono un ruolo decisivo come strumento probatorio nelle procedure digitali;
- si rafforza il principio di auto-responsabilità dell’operatore economico, che deve organizzare le operazioni con un margine temporale adeguato.
Quando la sequenza operativa è ricostruibile in modo oggettivo e dimostra il corretto funzionamento del sistema, il favor partecipationis non può tradursi in una deroga alla certezza del termine di scadenza.