Offerte anomale: no all'esclusione automatica se non prevista

La sentenza del TAR: con il nuovo Codice Appalti l'esclusione automatica delle offerte anomale va espressamente specificata nel disciplinare

di Redazione tecnica - 07/04/2025

Nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l’esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia deve essere espressamente prevista nella lex specialis di gara, atteso che l’articolo 54 deroga esplicitamente all’articolo 110, dedicato al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

Pertanto, l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse può essere legittimamente disposta dalla SA solo ove sia presente la clausola espressa, senza che possa essere applicata la disciplina del D.L. n. 77/2020.

Esclusione automatica offerte anomale: no se non è prevista dalla lex specialis

Sulla base di queste indicazioni il TAR Lazio, con la sentenza del 1° aprile 2025, n. 6479, ha respinto il ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto nell’ambito di una procedura negoziata senza bando di gara, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 36/2023, per l’affidamento di lavori.

Secondo il disciplinare l’appalto andava aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, e che il seggio, dopo il calcolo della soglia di anomalia, avrebbe formato la graduatoria individuando la migliore offerta che presenta un ribasso inferiore alla soglia di anomalia.

Nel caso di specie, la SA ha comunque selezionato un’offerta con un ribasso maggiore rispetto alla soglia di anomalia, ritenendola congua e sostenibile anche dopo la verifica.

Da qui il ricorso di un altro operatore per violazione dell’art. 54, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che: “nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.

Secondo il ricorrente, l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse avrebbe eterointegrato il bando di gara se non lo avesse previsto esplicitamente, applicandosi le previsioni dell’art. 1, comma 3, ultimo periodo, del Decreto-Legge n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”.

Una tesi che non ha convinto il TAR: l’art. 1 del predetto Decreto, per appalti sottosoglia indetti dal 17/07/2020 al 30/06/2023 e aggiudicati mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso e la partecipazione di almeno cinque operatori economici, il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse operava di diritto anche se la disciplina di gara non lo avesse previsto espressamente, in quanto tale norma emergenziale eterointegrava la lex specialis di gara eventualmente carente sul punto.

Si tratta di una speciale disciplina emergenziale sulle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, temporalmente limitata ai procedimenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia stato adottato entro il 30/06/2023.

Nuovo Codice Appalti: esclusione automatica va esplicitata nel disciplinare

Nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, invece, l’esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia deve essere espressamente prevista nella lex specialis di gara (analogamente a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016), atteso che l’articolo 54 deroga esplicitamente all’articolo 110, stesso decreto, dedicato al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

Ne discende, pertanto, che l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse può essere legittimamente disposta dalla S.A. solo ove sia espressamente prevista, nella lex specialis di gara, la clausola contemplante tale esclusione.

Nella fattispecie in esame, invece, il Disciplinare di gara, non solo non ha previsto questa clausola, ma ha disposto che “Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del Seggio di gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.”, che è esattamente quanto fatto dalla SA. L’amministrazione ha proceduto a valutare l’offerta migliore presentata in gara e, dopo la valutazione dell’anomalia, ha ritenuto che la stessa fosse comunque seria, sostenibile, congrua e realizzabile.

Il ricorso è stato quindi respinto: è evidente, dunque, che la SA si è comportata coerentemente con le previsioni di gara, attivando il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta superiore alla soglia di massimo ribasso presentata dalla controinteressata e, ritenendo le giustificazioni da essa offerte soddisfacenti, ha provveduto ad aggiudicarle l’appalto.

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