Offerte tecniche valutate fuori seduta: il Consiglio di Stato chiarisce quando è legittimo

Il Consiglio di Stato chiarisce quando l’esame delle offerte tecniche fuori seduta è compatibile con i principi di collegialità e segretezza nella valutazione delle offerte

di Redazione tecnica - 25/03/2026

È davvero vietato ai commissari esaminare le offerte tecniche al di fuori delle sedute riservate? Il download dei file sui propri dispositivi comporta automaticamente una violazione della segretezza? E, soprattutto, è sufficiente il rischio astratto di una possibile interferenza per ottenere l’annullamento della gara?

Sono interrogativi che nascono dal profondo cambiamento che la digitalizzazione degli appalti ha comportato. Le commissioni giudicatrici operano sempre più spesso in ambienti digitali, utilizzando piattaforme che consentono accesso, consultazione e gestione della documentazione anche in momenti diversi.

In questo scenario, a rilevare non è soltanto la modalità di svolgimento delle sedute, ma il modo in cui si declinano principi quali collegialità e riservatezza all’interno di un procedimento ormai strutturalmente digitale. È proprio su questo terreno che interviene la sentenza del Consiglio di Stato 16 marzo 2026, n. 2158, fornendo indicazioni particolarmente rilevanti.

Offerte tecniche esaminate fuori seduta: quando la valutazione è davvero illegittima?

Nel caso esaminato, il contenzioso era nato dall’impugnazione dell’esito della procedura da parte di un operatore economico non aggiudicatario, il quale contestava le modalità con cui la commissione aveva svolto la valutazione delle offerte tecniche.

Il TAR aveva respinto il ricorso e la questione era stata quindi riproposta in appello davanti al Consiglio di Stato.

In sede di gravame, l’appellante aveva sostenuto che la commissione avesse operato in violazione della lex specialis e dei principi di collegialità e segretezza, contestando in modo puntuale le modalità con cui era stata condotta la fase valutativa delle offerte tecniche.

In particolare, dai verbali di gara era emerso che i commissari avevano scaricato sui propri dispositivi i file contenenti le offerte tecniche e li avevano esaminati nel periodo intercorrente tra una seduta e l’altra. L’attività di analisi e di valutazione non si era quindi esaurita all’interno delle sedute riservate, ma si era sviluppata anche in momenti successivi, in forma individuale. Le riunioni collegiali erano state poi utilizzate per ricondurre a sintesi tali valutazioni, attraverso la compilazione delle tabelle e la formalizzazione dei punteggi.

Su questa base, l’appellante aveva sostenuto che la lex specialis imponesse un modello diverso, nel quale l’esame delle offerte tecniche avrebbe dovuto svolgersi esclusivamente nell’ambito delle sedute riservate della commissione, senza possibilità di attività istruttorie o valutative svolte autonomamente dai singoli commissari al di fuori di tali momenti.

Il fatto che i documenti fossero stati scaricati e resi disponibili sui dispositivi personali veniva quindi letto come un elemento critico sotto un duplice profilo:

  • si sarebbe determinata una compressione della collegialità, perché una parte della valutazione si era svolta fuori dal contesto comune della commissione;
  • si sarebbe creato un rischio di compromissione della segretezza, in quanto la disponibilità dei file al di fuori della piattaforma avrebbe potuto favorire una loro circolazione indebita o l’interferenza di soggetti esterni nel processo valutativo.

L’appellante aveva inoltre evidenziato che il giudice di primo grado avrebbe confuso il piano dell’autonomia valutativa dei singoli commissari, tipica del metodo del confronto a coppie, con una diversa questione, cioè quella della legittimità dello svolgimento dell’esame delle offerte al di fuori delle sedute riservate e senza adeguate garanzie di custodia.

Infine, era stato sostenuto che non fosse necessario dimostrare un pregiudizio concreto, perché la violazione avrebbe avuto natura tale da rilevare anche in termini di rischio potenziale. In questa prospettiva, la semplice possibilità che la disponibilità dei file potesse incidere sulla regolarità della procedura sarebbe stata ritenuta sufficiente a fondare la censura.

Commissione giudicatrice: cosa prevede l'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023

Per comprendere correttamente la questione è necessario partire dal quadro normativo, che nel nuovo Codice ha subito un’evoluzione significativa proprio con riguardo al funzionamento della commissione giudicatrice.

L’art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina la composizione e le modalità operative della commissione nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, confermando da un lato i principi tradizionali di competenza, imparzialità e collegialità, ma introducendo dall’altro elementi di forte innovazione legati alla digitalizzazione delle procedure.

Il passaggio più rilevante, ai fini che qui interessano, è contenuto nel comma 4, dove si stabilisce che:

  • la commissione può riunirsi con modalità telematiche, purché sia garantita la riservatezza delle comunicazioni;
  • la commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte.

Si tratta di una previsione che incide in modo diretto sull’organizzazione dei lavori. La valutazione delle offerte non è più necessariamente legata alla presenza fisica dei commissari in un’unica sede e in un unico momento, ma si sviluppa all’interno di un ambiente digitale che consente l’accesso e la consultazione dei documenti anche in tempi diversi.

Questo non significa che vengano meno i principi di collegialità e riservatezza, ma che tali principi devono essere letti alla luce di un contesto operativo diverso, nel quale assumono un ruolo centrale:

  • la tracciabilità delle operazioni;

  • l’integrità dei documenti;

  • la sicurezza dei flussi informativi.

In questo quadro, la norma non introduce un divieto espresso di esame individuale delle offerte da parte dei commissari, né vincola l’attività valutativa a una rigida coincidenza temporale con le sedute. Piuttosto, sposta l’attenzione sul corretto funzionamento del procedimento nel suo complesso.

Offerte tecniche fuori seduta: l'analisi del Consiglio di Stato

Nel valutare il caso, il Collegio ha evidenziato come l’appellante non avesse fornito alcuna prova, né allegato elementi concreti, in ordine alla effettiva compromissione della segretezza delle offerte o alla presenza di interferenze esterne nel processo valutativo. La censura si era quindi risolta in una prospettazione meramente teorica.

Sul punto, Palazzo Spada ha affermato che “non è sufficiente dedurre in via generica un vizio dell’azione amministrativa…”.

Chiarito questo primo profilo, il Consiglio è comunque entrato nel merito.

Collegialità della commissione: quando l’esame individuale è legittimo

Sul principio di collegialità, il Collegio ha osservato che la lex specialis non conteneva alcun divieto espresso di esame individuale delle offerte tecniche.

È stato inoltre valorizzato il metodo del confronto a coppie, che richiede una valutazione autonoma dei commissari.

In questa prospettiva, nel caso concreto e in assenza di un divieto espresso nella lex specialis, l’attività di esame individuale delle offerte non solo non è incompatibile con la collegialità, ma rappresenta una fase fisiologica del procedimento.

Il Consiglio ha quindi ritenuto che la modalità operativa seguita dalla commissione fosse coerente con questo assetto, chiarendo che l’esame delle offerte, anche se svolto individualmente tra una seduta e l’altra, non integra una violazione, purché la valutazione sia poi ricondotta a sintesi nelle sedute collegiali.

Segretezza delle offerte tecniche: il download dei file è una violazione?

In relazione alla segretezza delle offerte e alla riservatezza della valutazione tecnica, i giudici d’appello hanno ricordato che si tratta di piani distinti, rispondenti a finalità diverse e non sovrapponibili.

In particolare, la riservatezza della fase tecnica serve a garantire la serenità di giudizio dei commissari, evitando condizionamenti esterni.

In questo quadro, il Collegio ha escluso che il semplice download dei file possa essere considerato, di per sé, una violazione. La sentenza lo afferma in modo esplicito, osservando che “il mero fatto che i commissari abbiano effettuato il download delle offerte tecniche sui propri dispositivi non è di per sé idoneo a dimostrare la compromissione della segretezza”, in assenza di elementi concreti.

Piattaforma digitale e tracciabilità: perché non basta il rischio astratto

Ulteriore elemento valorizzato dal Consiglio di Stato è il ruolo della piattaforma digitale. La sentenza richiama un orientamento ormai consolidato, secondo cui le procedure telematiche consentono di tracciare in modo puntuale i flussi informativi e garantiscono la verificabilità delle operazioni.

In questo senso, la piattaforma rappresenta un presidio di sicurezza e trasparenza, non un fattore di rischio.

Ne consegue che non è sufficiente ipotizzare che i file, una volta scaricati, possano circolare al di fuori della piattaforma. In assenza di elementi concreti, una simile prospettazione resta sul piano astratto e non può incidere sulla validità della procedura.

Violazioni a struttura di pericolo: quando il rischio non è sufficiente

Il Consiglio ha affrontato anche il tema delle violazioni a struttura di pericolo, chiarendo che si tratta di irregolarità rilevanti anche senza danno concreto, ma che richiedono comunque l’allegazione di elementi concreti idonei a rendere plausibile la violazione.

L’invalidità della procedura non può essere fondata sulla mera astratta possibilità di una violazione.

Commissione giudicatrice: indicazioni operative dopo la sentenza

L’appello è stato respinto, con conferma della legittimità della procedura.

Nel caso concreto, l’esame individuale delle offerte tecniche non è stato ritenuto in contrasto con il principio di collegialità, mentre il download dei documenti non è stato considerato sufficiente a dimostrare una violazione della segretezza.

Il punto centrale è chiaro: non basta il rischio astratto. Occorre allegare elementi concreti.

Dalla sentenza emerge che le modalità operative della commissione devono garantire:

  • coerenza con la lex specialis;
  • tracciabilità del procedimento;
  • assenza di condizionamenti esterni.

La decisione si pone in continuità con il d.Lgs. n. 36/2023, confermando che collegialità e riservatezza vanno lette in chiave sostanziale all’interno di un contesto ormai pienamente digitale.

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