Omessa verifica dei presupposti per i bonus edilizi: il geometra va pagato lo stesso

Il Tribunale di Brescia ribalta le contestazioni del committente e riconosce il diritto al compenso per un tecnico, nonostante l’omessa verifica della fattibilità economica e fiscale del progetto

di Cristian Angeli - 13/03/2025

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L’esperienza del Superbonus ha insegnato come non sempre i progetti iniziano e finiscono come previsto. L’euforia iniziale, alimentata dall’idea di interventi edilizi gratuiti, è stata presto mitigata dai continui cambiamenti normativi e dalle problematiche legate alla sostenibilità finanziaria dei lavori. Questo ha determinato non solo una revisione delle aspettative, ma anche un incremento dei conflitti tra i soggetti coinvolti, talvolta sfociati in contenziosi legali.

Una recente sentenza ha offerto un'importante lezione sul valore di un contratto ben redatto che, a fronte di una prestazione correttamente svolta, è in grado di tutelare le parti. Il Tribunale di Brescia ha infatti riconosciuto il diritto al pagamento di un geometra, nonostante il committente gli avesse contestato la mancata verifica della sostenibilità economica del progetto, ritenendo che il professionista non avesse rispettato i limiti di spesa previsti e avesse fatto promesse errate sui bonus statali.

I fatti di causa: il contenzioso su un compenso professionale

Un geometra bresciano si è visto costretto a rivolgersi al tribunale per ottenere il pagamento dell’onorario dovutogli per un incarico di progettazione legato a un intervento di ristrutturazione edilizia. Nonostante avesse completato il progetto secondo quanto concordato, il committente ha contestato la prestazione, accusando il professionista di non aver tenuto conto dei limiti di spesa da lui imposti e di aver omesso le necessarie verifiche preliminari sulla sostenibilità economica del progetto.

In particolare, il committente sosteneva che il tecnico avesse promesso che, con un budget di 200.000 euro, sarebbe stato possibile realizzare i lavori sfruttando i bonus edilizi, e che, in realtà, tale importo fosse risultato non sufficiente. Inoltre, il committente ha criticato l’assenza di verifiche preliminari sui requisiti per ottenere il Superbonus, il bonus facciate e l’ecobonus, che erano ritenuti essenziali per la realizzazione dell’intervento.

La contestazione si è estesa anche alla richiesta di annullamento del contratto per "vizio del consenso", in quanto, secondo il committente, il presupposto per cui aveva deciso di affidare l’incarico e avviare l’iter edilizio era la promessa di un accesso certo ai bonus fiscali.

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