Oneri per la sicurezza incongrui: l'esclusione è automatica

Il Consiglio di Stato chiarisce che non è ammessa alcuna rimodulazione postuma: la separata indicazione dei costi per la sicurezza è obbligatoria e vincolante

di Redazione tecnica - 16/07/2025

Se gli oneri aziendali per la sicurezza dichiarati nell’offerta economica risultano incongrui, è possibile rimodularli nella fase di verifica dell’anomalia? L’inserimento postumo di costi già “caricati” su altre voci può evitare l’esclusione? E in che modo le stazioni appaltanti devono valutare la coerenza tra dichiarazioni economiche e obblighi di tutela della sicurezza?

Oneri aziendali per la sicurezza: esclusione automatica se sono incongrui

Ha risposto alle domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 4896 del 5 giugno 2025, ha fornito un importante chiarimento sui limiti della giustificazione ex post dei costi per la sicurezza aziendale, richiamando principi inderogabili del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e confermato l’automatismo dell’esclusione in caso di incongruità.

Nel caso di specie, un operatore economico era stato escluso da una procedura di gara per avere indicato in offerta solo 15.000 euro di oneri aziendali per la sicurezza, a fronte di un appalto multimilionario. In sede di verifica dell’anomalia, ha cercato di “riequilibrare” l’importo spostando 185.000 euro dalle spese generali a copertura degli obblighi di sicurezza.

Secondo il ricorrente, l’importo complessivo sarebbe stato corretto sin dall’origine, ma distribuito tra diverse voci contabili. La stazione appaltante non ha condiviso questa lettura, disponendo l’esclusione, confermata prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato.

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