Oneri della sicurezza pari a zero: l’offerta va esclusa?
È legittima l’aggiudicazione anche in presenza di oneri pari a zero, se congruamente motivati e tecnicamente sostenibili? Ecco la risposta del TAR
È possibile indicare nell’offerta un costo pari a zero per gli oneri per la sicurezza, oppure è necessario procedere con l'esclusione? E cosa deve fare la stazione appaltante se riceve un dato simile? E fino a che punto può spingersi il giudice amministrativo nella valutazione della congruità dell’offerta?
Oneri per la sicurezza pari a zero: il TAR sulla congruità dell'offerta
A queste domande ha risposto il TAR Lazio con la sentenza del 17 aprile 2024, n. 7694, nell’ambito di una controversia su una procedura di affidamento di servizi. Il pronunciamento consente di fare chiarezza su un tema spesso controverso, ribadendo alcuni principi fondamentali in tema di verifica dell’anomalia, ruolo della stazione appaltante e limiti del controllo giurisdizionale.
Secondo la ricorrente, l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe stata illegittima, avendo indicato oneri aziendali per la sicurezza pari a 0 euro, in violazione della lex specialis e dei principi generali in materia di congruità e attendibilità dell’offerta. La SA avrebbe dovuto escludere l’OE per omessa indicazione di un elemento essenziale o, in subordine, per giustificazioni inadeguate in fase di verifica dell’anomalia.
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