Ordine di demolizione: per il TAR gli errori formali non ne invalidano la legittimità

Un refuso, una motivazione sintetica o una notifica al solo proprietario non bastano a far cadere l’ordinanza: il TAR richiama i principi di sostanza e chiarezza dell’azione amministrativa.

di Redazione tecnica - 10/11/2025

Un errore materiale o una motivazione sintetica possono rendere illegittimo un ordine di demolizione? E cosa accade se l’atto è notificato solo al proprietario o contiene un refuso sul termine per eseguire la demolizione?

Ordine di demolizione ed errori formali: la sentenza del TAR Lazio

Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 19808 del 7 novembre 2025 che si sofferma su una problematica che, nella pratica quotidiana, torna spesso sui tavoli dei tecnici e dei legali impegnati in contenziosi edilizi, dove forma e sostanza devono trovare un equilibrio ragionevole.

Il caso riguarda un’ordinanza di demolizione emessa da un Comune per la realizzazione di opere difformi rispetto alla SCIA originaria: al piano terra, un cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale e una nuova distribuzione interna dei locali; al piano seminterrato, modifiche interne ai vani adibiti a cantina e magazzino.

Il destinatario dell’ordinanza ha proposto ricorso al TAR sollevando sei motivi di illegittimità:

  • l’atto sarebbe nullo per mancanza di indicazione del responsabile dell’abuso;
  • la motivazione sarebbe carente, non descrivendo con precisione le opere abusive;
  • il termine per la demolizione (“entro 120” invece di “entro 120 giorni”) renderebbe l’ordinanza indeterminata;
  • mancherebbe un accertamento preventivo dell’abuso da parte dell’ufficio tecnico;
  • la notifica sarebbe irregolare, perché indirizzata al solo proprietario.

Il TAR Lazio ha respinto tutte le censure, riaffermando che il provvedimento comunale risponde ai requisiti di legittimità sostanziale e che i vizi formali non incidono sulla validità dell’atto quando il contenuto resta chiaro e comprensibile.

Come sempre, per comprendere i principi espressi dai giudici di primo grado, circoscriviamo il quadro normativo di riferimento.

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