Quali parametri devono essere utilizzati per determinare il compenso di un tecnico quando un incarico legato al Superbonus finisce in contenzioso? Il D.M. 17 giugno 2016, utilizzato per la verifica della congruità delle spese professionali agevolabili, oppure il D.M. n. 140/2012, relativo alla liquidazione giudiziale dei compensi?
Sul punto è intervenuto il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7234 del 22 settembre 2026, pronunciata in primo grado, operando una netta distinzione tra congruità fiscale della spesa professionale e determinazione del compenso dovuto nell’ambito di un rapporto tra privati.
Secondo il Tribunale, il richiamo al D.M. 17 giugno 2016 contenuto nella disciplina del Superbonus non ne comporta l’automatica applicazione nel contenzioso sul compenso. Nel caso esaminato, in assenza di una specifica pattuizione, il valore della prestazione è stato determinato dal CTU applicando il D.M. n. 140/2012.
Una distinzione tutt’altro che teorica, destinata ad assumere particolare rilievo nei contenziosi relativi agli incarichi professionali legati al Superbonus.
D.M. 17 giugno 2016 o D.M. n. 140/2012?
In assenza di una pattuizione espressa sul compenso della progettazione esecutiva, il Tribunale ha dovuto stabilire il valore economico dell’attività effettivamente svolta. Lo ha fatto ai fini della liquidazione del danno, perché la società di progettazione aveva agito per il risarcimento da inadempimento e non per il pagamento della parcella; il giudice ha però ritenuto che quel danno coincidesse, nella sostanza, con il compenso non percepito, liquidandolo a titolo di lucro cessante.
La CTU disposta nel corso del giudizio ha verificato la consistenza e la qualità degli elaborati e ha quantificato la prestazione in 110.719,28 euro, facendo riferimento al D.M. n. 140/2012.
Nel giudizio è stato sostenuto che la quantificazione avrebbe dovuto essere effettuata utilizzando il D.M. 17 giugno 2016, vale a dire il decreto contenente le tabelle dei corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura e divenuto il riferimento utilizzato nell’ambito del Superbonus per la congruità delle spese professionali.
Il Tribunale non condivide questa impostazione e traccia una linea di separazione molto precisa.
Il D.M. 17 giugno 2016 nasce infatti nell’ambito dei contratti pubblici, in attuazione dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (oggi abrogato dal D.Lgs. n. 36/2023, che ha trasferito le tabelle nell’Allegato I.13). La disciplina speciale del Superbonus lo ha poi richiamato, attraverso il D.M. 6 agosto 2020, ai fini della verifica della congruità delle spese professionali ammesse all’agevolazione.
Ma, secondo il giudice milanese, questo richiamo non trasforma automaticamente il D.M. 17 giugno 2016 nel criterio per determinare il compenso civilisticamente dovuto al professionista.
Un conto, in altre parole, è stabilire quale importo della prestazione professionale possa essere considerato congruo nell’ambito del meccanismo fiscale del Superbonus; altro conto è stabilire quanto il committente debba pagare al professionista quando manca un accordo sul compenso e la controversia arriva davanti al giudice.
Nel secondo caso si tratta di un rapporto tra soggetti privati e occorre accertare il valore economico dell’attività realmente eseguita, tenendo conto della sua consistenza, completezza e utilità.
È in questa prospettiva che il Tribunale ritiene corretta la quantificazione effettuata dal CTU mediante il D.M. n. 140/2012.
Due parametri per due funzioni diverse
La distinzione ha conseguenze operative importanti, soprattutto nei numerosi contenziosi ancora aperti relativi a interventi Superbonus mai completati.
Il D.M. n. 140/2012 ha infatti una funzione specifica: disciplina i parametri utilizzabili dall’organo giurisdizionale per liquidare il compenso dei professionisti quando manca un accordo tra le parti. Per gli incarichi non conclusi, inoltre, il decreto impone di tenere conto dell’opera effettivamente svolta.
È esattamente la situazione verificatasi nel caso esaminato dal Tribunale di Milano.
La pronuncia, tuttavia, non significa che tutte le parcelle Superbonus debbano essere ricalcolate utilizzando il D.M. n. 140/2012, né che il D.M. 17 giugno 2016 perda rilevanza. Il punto è più sottile e riguarda la diversa funzione dei due parametri.
Se esiste un accordo sul compenso, il problema deve essere affrontato innanzitutto alla luce delle pattuizioni intervenute tra professionista e committente. Se invece il compenso non è stato determinato e deve essere liquidato giudizialmente, non può essere dato per scontato che il parametro utilizzato per stabilire la congruità fiscale della spesa Superbonus coincida con quello utilizzabile per quantificare il credito professionale.
È un aspetto che può diventare decisivo nei giudizi in corso.
Durante gli anni del Superbonus il D.M. 17 giugno 2016 è entrato profondamente nella prassi professionale, tanto che preventivi, computi e parcelle sono stati frequentemente costruiti utilizzando quei parametri. La sentenza di Milano ricorda però che la “congruità Superbonus” e il “compenso dovuto” appartengono a due piani giuridici differenti.
Anche gli importi in gioco danno la misura del problema. A fronte di una richiesta superiore a 258mila euro, determinata dalla società attrice sulla base del computo metrico, la prestazione è stata quantificata dal CTU, e recepita dal Tribunale, in 110.719,28 euro.
A incidere sul risultato è stata soprattutto la verifica qualitativa dell’attività svolta: lo studio di fattibilità è stato ritenuto non eseguito a regola d’arte, con diverse incongruenze tecniche e formali, e il relativo compenso di 18mila euro non è stato riconosciuto. La progettazione esecutiva, invece, è stata ritenuta redatta a regola d’arte solo in parte, per il 75% dei documenti necessari.
Il messaggio per i professionisti è quindi duplice: un importo costruito sui parametri dell’operazione agevolata non garantisce da solo il riconoscimento dello stesso importo in giudizio e, soprattutto, la liquidazione resta strettamente collegata all’attività effettivamente eseguita e alla sua qualità.
Non solo parcelle: incarico, progetto e perdita del Superbonus
La sentenza affronta anche altri aspetti di particolare interesse.
Il primo riguarda il conferimento dell’incarico. Il Tribunale riconosce che la progettazione esecutiva era stata affidata pur in assenza di uno specifico disciplinare scritto, valorizzando la delibera assembleare e il successivo comportamento dell’amministratore. Una conclusione importante, ma che non elimina i rischi derivanti dall’assenza di un accordo scritto: proprio la mancata determinazione preventiva del compenso ha infatti reso necessaria la successiva quantificazione giudiziale.
Il secondo riguarda la responsabilità per la perdita del bonus. Il condominio chiedeva 200.000 euro per perdita di chance, sostenendo che l’accesso al Superbonus fosse sfumato per colpa della società di progettazione. Il Tribunale ha respinto la domanda per difetto di nesso causale, ai sensi dell’art. 1218 c.c.: l’iter si era fermato perché l’impresa individuata aveva rinunciato e la seconda proposta dall’amministratore non aveva mai avviato un rapporto operativo, tanto che il contratto d’appalto non era stato sottoscritto. Anche la mancata presentazione della CILAS è stata ritenuta irrilevante, perché presupponeva proprio l’individuazione dell’impresa esecutrice.
Il giudice osserva infine che, pur decorsi i termini del Superbonus, il progetto resta utilizzabile per l’efficientamento energetico dell’edificio condominiale.
La decisione milanese offre così una fotografia particolarmente efficace dei contenziosi che stanno emergendo dopo la stagione del 110%: incarichi conferiti in modo non sempre lineare, operazioni interrotte, progetti solo parzialmente sviluppati e compensi costruiti sulla logica dell’agevolazione che devono oggi essere ricondotti alle ordinarie regole civilistiche.
Ed è proprio su quest’ultimo punto che la sentenza lascia l’indicazione più significativa: il parametro utilizzato per stabilire quanto di una parcella fosse congruo e agevolabile con il Superbonus non stabilisce necessariamente quanto di quella stessa parcella sia dovuto al professionista quando a decidere è un giudice.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto in agevolazioni edilizie e perizie tecniche
www.cristianangeli.it