Parità di genere negli appalti: quando il soccorso istruttorio è legittimo

Il Consiglio di Stato chiarisce il rapporto tra art. 47 del d.l. 77/2021 e art. 101 del Codice dei contratti: l’omessa allegazione del rapporto sul personale non comporta automaticamente l’esclusione se il requisito è già posseduto

di Redazione tecnica - 17/01/2026

Nel nuovo quadro delineato dal Codice dei contratti pubblici, la spinta verso procedure più snelle e orientate al risultato convive con alcune regole inderogabili, soprattutto quando si entra nel perimetro degli obblighi documentali connessi ai requisiti di ordine generale.
Si tratta di temi particolarmente sensibili, anche alla luce dei principi di tutela del lavoro e di sostenibilità sociale, che nella pratica incidono direttamente sulla legittimità delle aggiudicazioni e sulla tenuta complessiva delle procedure.

Ma qual è il corretto equilibrio tra rigidità delle regole di gara e favor partecipationis, specie in presenza di omissioni documentali che non incidono sul contenuto tecnico-economico dell’offerta? E, soprattutto, fino a che punto il soccorso istruttorio può essere utilizzato senza trasformarsi in uno strumento surrettizio di integrazione postuma dei requisiti?

È in questo quadro che si inserisce la sentenza del Consiglio di Stato, 9 gennaio 2026, n. 2026, offrendo spunti operativi di particolare rilievo per chi, quotidianamente, si confronta con la gestione delle gare pubbliche.

Parità di genere, soccorso istruttorio e requisiti di partecipazione: interviene il Consiglio di Stato

Il caso attiene a una procedura di gara nella quale, all’esito dell’aggiudicazione, un concorrente aveva proposto ricorso contestando la legittimità dell’operato della stazione appaltante sotto diversi profili.

In primo luogo, veniva censurata l’attivazione del soccorso istruttorio per consentire all’operatore aggiudicatario di integrare la documentazione amministrativa mediante la produzione dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, unitamente alle attestazioni di conformità e di avvenuta trasmissione ai soggetti previsti dalla normativa. Secondo la ricorrente, tale adempimento costituiva un requisito necessario di partecipazione e, come tale, non sarebbe stato suscettibile di sanatoria postuma.

Un secondo ordine di censure riguardava l’offerta economica dell’RTI aggiudicatario, ritenuta ambigua e non univoca con riferimento ai costi della manodopera indicati nei diversi documenti di gara. In tale prospettiva, l’offerta sarebbe risultata in contrasto con il principio di unicità dell’offerta, con conseguente obbligo di esclusione. A ciò si aggiungeva la doglianza relativa alla mancata verifica, prima dell’aggiudicazione, della congruità dei costi della manodopera dichiarati dall’aggiudicataria.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso limitatamente al profilo dell’ambiguità dell’offerta economica, ritenendo che la presenza di importi non univoci violasse il principio di unicità dell’offerta e comportasse, di per sé, l’illegittimità dell’aggiudicazione.

Contro questa decisione l’operatore aggiudicatario aveva proposto appello, contestando l’interpretazione del disciplinare di gara e sostenendo l’univocità della propria offerta economica, nonché la correttezza dell’indicazione dei costi della manodopera in coerenza con le prescrizioni della lex specialis. Parallelamente, la ricorrente in primo grado aveva proposto appello incidentale, ribadendo l’illegittimità dell’attivazione del soccorso istruttorio, l’errata verifica dei costi della manodopera e l’illegittimità del diniego di accesso all’offerta tecnica.

Il quadro normativo

Aspetto di particolare rilievo nella decisione è quello relativo al rapporto sulla parità di genere.

Il punto di partenza è l’art. 47 del decreto-legge n. 77/2021, che ha introdotto, per gli operatori economici con oltre cinquanta dipendenti, l’obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, nonché l’obbligo di dimostrarne l’avvenuta trasmissione ai soggetti istituzionalmente competenti.

Si tratta di una norma che non nasce nel Codice dei contratti, ma in un contesto di legislazione speciale, chiaramente orientato al perseguimento degli obiettivi europei di riequilibrio occupazionale e inclusione sociale connessi al PNRR.

L’obbligo non rappresenta un elemento dell’offerta, ma un requisito soggettivo dell’operatore economico, funzionale all’accesso alle risorse pubbliche e coerente con una logica di condizionalità sociale. La sentenza insiste su questo aspetto, richiamando la matrice eurounitaria della disciplina e il favor ordinamentale per la parità di genere.

Il passaggio decisivo riguarda, tuttavia, il modo in cui tale obbligo interagisce con la disciplina del soccorso istruttorio, oggi regolata dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. La norma consente di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, purché non si tratti di elementi afferenti all’offerta tecnica o economica.

Il rapporto sulla situazione del personale rientra pienamente in questo ambito: non incide sul contenuto dell’offerta, ma attiene alla sfera soggettiva dell’operatore. Di conseguenza, la sua mancata allegazione in sede di gara non coincide automaticamente con la mancanza del requisito, a condizione che il rapporto sia stato effettivamente redatto e trasmesso prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

È qui che si colloca il corretto punto di equilibrio tracciato dal Consiglio di Stato: l’art. 47 del d.l. n. 77/2021 individua un obbligo sostanziale serio e vincolante; l’art. 101 del Codice impedisce che tale obbligo venga applicato in modo meramente formale, trasformando una carenza documentale in un’esclusione sproporzionata.

L'analisi del Consiglio di Stato

Nel ricostruire la vicenda, il Consiglio di Stato chiarisce preliminarmente che il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile non costituisce un elemento dell’offerta, ma un adempimento che incide esclusivamente sulla qualificazione soggettiva dell’operatore economico.

Muovendo da questo presupposto, il Collegio distingue nettamente tra possesso del requisito e modalità di dimostrazione dello stesso. L’obbligo previsto dall’art. 47 del d.l. n. 77/2021 deve essere assolto entro il termine di presentazione delle offerte, ma la sua dimostrazione documentale non è sottratta, in via assoluta, agli strumenti di regolarizzazione previsti dal Codice.

Il punto dirimente, sottolinea il Consiglio di Stato, è il momento temporale di formazione del rapporto. Se il documento è stato redatto e trasmesso prima della scadenza dei termini di gara, l’eventuale omissione dell’allegazione non incide sulla parità di trattamento tra i concorrenti, perché il requisito sostanziale era già presente nel patrimonio dell’operatore.

È in questo spazio che opera l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Il soccorso istruttorio, chiarisce il Collegio, non consente di colmare una carenza sostanziale, ma serve a sanare un deficit informativo, consentendo alla stazione appaltante di verificare un requisito già esistente. In tal senso, l’intervento istruttorio non rappresenta una facoltà discrezionale “di favore”, ma uno strumento coerente con i principi di proporzionalità e corretto andamento della procedura.

Nel caso esaminato, il rapporto risultava redatto e trasmesso ben prima dell’indizione della gara e la lex specialis prevedeva espressamente la possibilità di attivare il soccorso istruttorio per le carenze della documentazione amministrativa. L’operato della stazione appaltante, pertanto, non ha alterato la par condicio, ma si è limitato a consentire la dimostrazione di un requisito già posseduto.

Il Consiglio di Stato osserva, inoltre, che una lettura diversa – volta a far discendere l’esclusione automatica dalla sola mancata allegazione del documento – finirebbe per svuotare di significato la ratio dell’art. 47 del d.l. n. 77/2021, trasformando un obbligo sostanziale di politica sociale in un mero formalismo procedurale.

Conclusioni 

L’appello è stato accolto, confermando la legittimità dell’attivazione del soccorso istruttorio in relazione al rapporto sulla parità di genere.

L’obbligo introdotto dall’art. 47 del d.l. n. 77/2021 resta un requisito sostanziale, ma la mancata allegazione del documento in sede di gara non equivale automaticamente alla sua assenza, se il rapporto era stato regolarmente redatto e trasmesso prima della scadenza dei termini.

In questi casi, il soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 non rappresenta una forzatura, ma lo strumento fisiologico per evitare esclusioni meramente formali, preservando l’equilibrio tra rigore delle regole, concorrenza e obiettivi sostanziali di inclusione perseguiti dal legislatore.

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