Autorizzazioni impianti fonti rinnovabili: istanze obbligatorie su Permitting FER

Il Decreto direttoriale n. 181/2026 del MASE rende obbligatorio l'utilizzo del nuovo portale per alcune autorizzazioni uniche statali, con invio a pena di improcedibilità e una disciplina transitoria per i procedimenti già in conferenza di servizi

di Redazione tecnica - 27/07/2026

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Sarà operativo dal 31 luglio 2026 il portale digitale “Permitting FER” del MASE, destinato alla presentazione delle istanze e alla gestione telematica di alcuni procedimenti di autorizzazione unica di competenza statale.

La conferma arriva con la pubblicazione del Decreto direttoriale del 21 luglio 2026, n. 181, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha confermato la nuova modalità obbligatoria di presentazione delle domande, a pena di improcedibilità.

Il provvedimento non modifica le soglie dimensionali degli impianti, non ridefinisce la competenza del Ministero e non introduce nuovi requisiti progettuali. Non cambiano, quindi, la documentazione richiesta per l’istanza, le valutazioni ambientali eventualmente necessarie, le modalità di convocazione della conferenza di servizi e gli atti di assenso che confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico.

Autorizzazioni impianti rinnovabili: arriva il portale Permitting FER del MASE

In particolare, il portale Permitting FER dovrà essere utilizzato per gli interventi individuati dall’Allegato C, Sezione II, lettere a), t) e v), del D.Lgs. n. 190/2024, come modificato dal D.L. n. 175/2025 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 178/2025.

Prima di presentare l’istanza sarà quindi necessario verificare l’esatta classificazione dell’intervento nell’Allegato C. La sola competenza statale del MASE non è sufficiente per affermare che la domanda debba essere trasmessa tramite Permitting FER, perché il decreto individua un perimetro più ristretto.

Gli interventi interessati dal nuovo portale

Scendendo nel dettaglio degli interventi da comunicare, la lettera a) della Sezione II comprende gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza superiore a 300 MW.

La lettera t) riguarda invece gli impianti offshore a mare, per i quali il criterio di attribuzione della competenza statale è collegato alla localizzazione dell’intervento. La disposizione non indica una soglia minima di potenza e non limita il proprio ambito agli impianti eolici, utilizzando una formulazione più ampia riferita agli impianti offshore.

La lettera v), infine, comprende le modifiche di impianti esistenti o già autorizzati che determinano una potenza complessiva superiore a 300 MW, incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione, ricostruzione, sostituzione o riconversione. Per questa categoria il testo include espressamente anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto dell’intervento, comprese le opere di connessione risultanti dalla soluzione rilasciata dal gestore di rete.

Il parametro utilizzato dalla lettera v) è la potenza complessiva dell’impianto risultante dall’intervento e non soltanto la potenza aggiuntiva. Rientra quindi nella previsione, ad esempio, la modifica di un impianto che, a seguito del potenziamento o del ripotenziamento, superi complessivamente la soglia dei 300 MW.

Presentazione istanze: date di operatività e procedimenti già in corso

Come specificato nel decreto, l’utilizzo del portale è richiesto a pena di improcedibilità. Permitting FER non sarà utilizzato soltanto per il deposito iniziale della domanda, perché il procedimento di autorizzazione unica si svolgerà sulla piattaforma, alla quale accederanno le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli operatori attraverso una specifica sezione dedicata.

Il Decreto non disciplina, però, nel dettaglio le funzioni messe a disposizione dalla piattaforma. Non vengono precisate le modalità con cui saranno trasmesse le richieste di integrazione, depositati i documenti successivi, coinvolte le amministrazioni o gestiti gli atti della conferenza di servizi.

Questi aspetti dovranno essere definiti attraverso le istruzioni operative e le indicazioni pubblicate dal MASE, mentre restano invariati i termini, le competenze e gli adempimenti previsti dalla normativa primaria.

Per i procedimenti già in corso, il decreto specifica che sono fatti salvi quelli per i quali sia stata già indetta la conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990. Quando questo passaggio è già avvenuto, il procedimento rientra nella clausola di salvaguardia prevista dal decreto e può proseguire secondo le modalità già adottate.

Le verifiche da effettuare prima del passaggio al portale

Dal 31 luglio 2026, per gli interventi compresi nelle lettere a), t) e v) della Sezione II dell’Allegato C al D.Lgs. n. 190/2024, la domanda dovrà essere presentata attraverso Permitting FER, verificando che il caricamento sia stato completato e che l’istanza risulti correttamente acquisita dal sistema.

Per le pratiche già in corso, la clausola di salvaguardia opera quando la conferenza di servizi sia stata formalmente indetta.

Il provvedimento avvia quindi la gestione digitale di una parte delle autorizzazioni FER statali, lasciando alle successive indicazioni del MASE la definizione degli aspetti tecnici di utilizzo della piattaforma e delle modalità di gestione delle pratiche pendenti.

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