Estensione dei termini, anticipazione degli obblighi procedurali e introduzione di una nuova logica di incentivazione basata su interventi integrati: sono queste le principali novità contenute nell’aggiornamento delle Regole Applicative della PNRR M.7 I.17, misura dedicata all’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica.
L’intervento si inserisce nel quadro degli investimenti PNRR finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, con un’attenzione sempre più marcata alla gestione dei tempi procedurali e al rispetto dei target europei.
PNRR M.7 I.17: proroga dello sportello e riduzione dei tempi istruttori
L’aggiornamento interviene innanzitutto sulla tempistica di accesso alla misura e su alcuni passaggi operativi rilevanti per i soggetti attuatori.
Il termine per la presentazione delle domande viene prorogato dal 31 maggio 2026 al 30 giugno 2026, offrendo un margine aggiuntivo per la predisposizione delle istanze.
Contestualmente, per garantire il rispetto delle milestone PNRR, viene ridotto il tempo della fase interlocutoria tra GSE e soggetti proponenti. Questo comporta la necessità di presentare domande già complete sotto il profilo documentale, limitando al minimo le integrazioni successive.
Multi-intervento PNRR M.7 I.17: incentivo al 65% e limite di spesa
Tra le novità più rilevanti è introdotta la categoria “multi-intervento”, riferita ai progetti che combinano più interventi ammissibili all’interno dello stesso investimento.
Per questa tipologia è previsto un incentivo pari al 65% delle spese ammissibili, applicato in misura uniforme. La condizione è che il valore complessivo dell’investimento non superi il limite massimo di 30 milioni di euro, come stabilito dal Decreto interministeriale 9 aprile 2025.
La misura orienta quindi i soggetti attuatori verso interventi integrati, superando la logica degli interventi singoli e favorendo programmi di riqualificazione più strutturati.
Requisiti di accesso e criteri di ammissibilità dei progetti
Le Regole Applicative precisano anche i criteri di accesso alla misura, delimitando in modo netto il perimetro degli interventi finanziabili. Possono essere ammessi esclusivamente progetti di investimento con un valore complessivo compreso tra 10 e 30 milioni di euro, calcolato sui costi ammissibili.
I progetti possono riguardare uno o più edifici, a condizione che:
- si tratti di edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica;
- siano nella titolarità di enti pubblici territoriali o di loro enti strumentali;
- siano dotati di impianto centralizzato di climatizzazione, oppure ne prevedano la realizzazione nell’ambito dell’intervento.
Restano fermi i requisiti prestazionali già previsti, con una verifica effettuata puntualmente per ciascun edificio, senza possibilità di compensazioni tra fabbricati.
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda l’avvio dei lavori: l’Avviso stabilisce che gli interventi non devono essere avviati prima della presentazione della domanda di ammissione. L’eventuale avvio anticipato comporta l’inammissibilità del progetto.
Interventi ammessi ai sensi del D.M. 9 aprile 2025
Il perimetro degli interventi finanziabili è definito dall’Allegato 1 del Decreto interministeriale 9 aprile 2025, che individua le tipologie ammesse nell’ambito della misura.
Si tratta di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, che possono interessare sia l’involucro sia gli impianti, purché contribuiscano al raggiungimento del miglioramento minimo richiesto per ciascun edificio.
Rientrano tra gli interventi ammissibili:
- interventi sull’involucro edilizio, tra cui isolamento termico delle superfici opache, sostituzione di infissi e installazione di schermature solari;
- interventi sugli impianti di climatizzazione, con sostituzione o riqualificazione tramite soluzioni ad alta efficienza come pompe di calore, sistemi ibridi, impianti alimentati da fonti rinnovabili o allaccio a reti di teleriscaldamento efficiente;
- installazione di impianti da fonti rinnovabili, inclusi sistemi fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo;
- interventi di efficientamento dei sistemi elettrici, come relamping con corpi illuminanti ad alta efficienza e sistemi di building automation e controllo.
Istanze in corso: nuovi obblighi e integrazioni richieste dal GSE
Per le istanze già presentate e non ancora esitate viene introdotta una modifica significativa sul piano procedurale.
Il GSE richiederà l’integrazione della domanda con la sottoscrizione degli obblighi già in fase di istruttoria, in sostituzione del precedente meccanismo che prevedeva un atto d’obbligo successivo all’ammissione. La modifica si allinea alle modalità operative già adottate in altre misure PNRR e anticipa, di fatto, gli impegni a carico dei beneficiari.
Nuovi adempimenti: scheda DNSH per impianti fotovoltaici
L’aggiornamento interviene anche sugli obblighi connessi al principio DNSH (Do No Significant Harm).
Nei casi in cui i progetti includano impianti fotovoltaici, è richiesta la compilazione e trasmissione di una scheda DNSH specifica, necessaria per attestare la conformità agli obiettivi ambientali del PNRR. Si tratta di un adempimento che incide direttamente sulla fase di progettazione e verifica tecnica degli interventi.
Portale GSE: attivazione delle nuove funzionalità dal 28 aprile 2026
Le modifiche saranno operative a partire dal 28 aprile 2026, data dalla quale saranno disponibili sul portale GSE anche le nuove funzionalità per la gestione delle domande e degli adempimenti aggiornati.
Nel complesso, l’aggiornamento rafforza l’impostazione della misura sia sotto il profilo temporale sia procedurale, introducendo al contempo un meccanismo incentivante che premia la combinazione di più interventi all’interno di un’unica strategia di riqualificazione.