Concorsi di progettazione: il Fisco chiarisce il trattamento fiscale per i premi
Con la risposta n. 266/2025 l’Agenzia delle Entrate definisce il regime fiscale dei premi corrisposti ai professionisti non titolari di partita IVA e residenti all’estero
Quando un concorso di progettazione prevede premi economici, come devono essere tassati? E cosa accade se il vincitore è un architetto iscritto all’Albo ma non titolare di partita IVA, che lavora stabilmente all’estero e non esercita la libera professione in modo abituale? In questi casi il premio rientra nel lavoro autonomo abituale, con obbligo di fattura e IVA, oppure può essere trattato come prestazione occasionale soggetta a ritenuta del 20%?
A queste domande ha dato riscontro l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 21 ottobre 2025, n. 266 intervenendo su un tema che interessa da vicino le stazioni appaltanti e i professionisti impegnati nei concorsi pubblici di progettazione.
Trattamento fiscale dei premi nei concorsi di progettazione: la risposta del Fisco
L’istanza in esame trae origine da un concorso bandito ai sensi degli articoli 152 e seguenti del d.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 24 del D.L. n. 152/2021, finalizzato alla progettazione di nuove scuole nell’ambito del PNRR.
Il dubbio nasce nel momento della liquidazione del premio in favore di un architetto iscritto all’Albo e alla Cassa “ai soli fini figurativi”, domiciliato all’estero e occupato come dipendente, che dichiara di non svolgere attività autonoma con carattere di abitualità e di non aver fruito della franchigia di 5.000 euro prevista dall’art. 44 del D.L. 269/2003.
In particolare, l’Amministrazione istante ha chiesto:
- se il premio possa essere liquidato come prestazione occasionale con ritenuta del 20%, o se debba essere trattato come reddito di lavoro autonomo soggetto a IVA e obbligo di fatturazione;
- se sussista l’obbligo di contribuzione alla Cassa professionale;
- e, in caso di fattura estera, se la prestazione sia soggetta al meccanismo dello split payment.
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