Premio di accelerazione e accordi di collaborazione: l’intervento del MIT

Linee guida, Circolare e modello di accordo chiariscono come usare davvero premio di accelerazione e accordi di collaborazione nella fase esecutiva degli appalti pubblici

di Redazione tecnica - 02/02/2026

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le Linee guida sul premio di accelerazione, la Circolare sugli accordi di collaborazione e il Modello di accordo di collaborazione, in attuazione degli artt. 126 e 82-bis del d.lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.6-bis, nel quadro degli obiettivi del PNRR.

Premio di accelerazione e accordi di collaborazione nel Codice dei contratti: quadro normativo e indicazioni del MIT

I documenti intervengono su due istituti che, nella prima fase applicativa del Codice, hanno evidenziato criticità ricorrenti sul piano esecutivo.

Con riferimento al premio di accelerazione, l’esperienza ha mostrato un utilizzo spesso scollegato dalla struttura del cronoprogramma contrattuale, con anticipazioni difficili da misurare e riconoscimenti fondati su valutazioni maturate in corso d’opera. In questo scenario, il premio ha rischiato di assumere una funzione compensativa, più che incentivante.

Sul versante degli accordi di collaborazione, le difficoltà sono emerse in senso opposto: l’istituto è stato talvolta impiegato per disciplinare rapporti che, per contenuto e modalità di svolgimento, risultavano prossimi a vere e proprie prestazioni di servizio. In tali casi, la cooperazione formale non coincideva con una effettiva condivisione di funzioni e responsabilità.

Le Linee guida, la Circolare e il Modello intervengono su entrambi i fronti, restringendo l’area delle interpretazioni possibili e fissando condizioni di utilizzo puntuali, con effetti diretti sulla costruzione dei cronoprogrammi, sui presupposti per il riconoscimento del premio e sulla qualificazione degli accordi come effettivamente collaborativi.

Premio di accelerazione

L’art. 126 disciplina in modo unitario penali per ritardo e premio di accelerazione, trattando quest’ultimo come strumento connesso alla riduzione dei tempi contrattuali, ma subordinato a presupposti tecnici stringenti.

Per gli appalti di lavori, il Codice prevede che la stazione appaltante inserisca già nel bando o avviso la clausola premiale: se l’ultimazione avviene in anticipo rispetto al termine contrattuale, è riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo, secondo criteri definiti nei documenti di gara e meccanismi collegati a scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive.

Linee guida MIT: come si costruisce il premio prima della gara

Le Linee guida insistono su un profilo dirimente: la clausola sul premio non può essere generica né sganciata dal cronoprogramma. Le stazioni appaltanti devono predisporre i documenti di gara definendo in via preventiva:

  • indicatori oggettivi per misurare l’anticipazione dell’ultimazione;
  • parametri tecnici di verifica, con riferimento alle evidenze documentali e agli atti di contabilità;
  • modalità di calcolo del premio coerenti con il cronoprogramma esecutivo.

Cronoprogrammi eccessivamente ampi, poco scanditi o costruiti su fasi difficilmente verificabili rendono il premio un terreno applicativo fragile. Le Linee guida richiedono invece che nei documenti di gara sia chiarito:

  • il termine contrattuale di riferimento;
  • la metodologia di computo dell’anticipo;
  • l’eventuale articolazione in scaglioni temporali;
  • l’incidenza di sospensioni, proroghe e varianti sulla misurazione dell’anticipazione, specie quando non imputabili all’appaltatore.

Presupposti di spettanza

Il premio è riconoscibile solo se ricorrono congiuntamente:

  • ultimazione anticipata rispetto alla data contrattuale risultante dal cronoprogramma esecutivo approvato;
  • corretta esecuzione accertata in sede di collaudo;
  • assenza di vizi o difformità che richiedano interventi successivi;
  • tracciabilità dell’avanzamento nel giornale dei lavori e nella contabilità.

L’anticipazione deve riguardare l’intera opera, non singole lavorazioni. Demonstrarsi effettiva e misurabile, accertata secondo le regole del collaudo e inscindibile dai profili di qualità e sicurezza.

Criteri di quantificazione

Il documento propone un criterio parametrico: percentuale giornaliera pari allo 0,10% per ciascun giorno di anticipo, calcolata sull’importo contrattuale al netto degli oneri di sicurezza, con un limite massimo del 10%. È ammessa una modulazione motivata nei documenti di gara in relazione alla natura e complessità dell’intervento e alle disponibilità finanziarie.

Termine contrattuale di riferimento e proroghe

Il riferimento resta il termine contrattuale fissato nel contratto. Le proroghe rilevano solo se disciplinate come nuovo termine di riferimento nei documenti di gara o nel contratto; in difetto resta fermo il termine originario. La regola evita letture elastiche e ricalcoli opportunistici a valle dell’esecuzione.

Corresponsione ed esclusioni

Il pagamento è subordinato all’esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Il premio è escluso in presenza di vizi, difformità o carenze che incidano sulla funzionalità dell’opera o quando l’anticipazione non rappresenti una reale riduzione dei tempi.

Sono escluse anche ipotesi di anticipazione meramente formale, riduzione dell’ambito delle lavorazioni e violazioni in materia di sicurezza o qualità esecutiva.

Fonti di copertura: imprevisti e ribasso d’asta

Le Linee guida individuano due canali di copertura: la voce “imprevisti” e, dopo gli interventi connessi alle milestone PNRR, anche le economie da ribasso d’asta, nei limiti delle disponibilità e nel rispetto dei vincoli di destinazione. In assenza di una copertura praticabile, il premio resta previsto ma non esigibile.

Tracciabilità e responsabilità istruttoria (RUP e DL)

È richiesto un livello di documentazione puntuale idoneo a ricostruire il computo dei giorni di anticipo e la verifica della conformità dell’esecuzione. Direttore dei lavori e RUP devono produrre attestazioni coerenti con elaborati progettuali e registri di contabilità, così da giustificare l’erogazione del premio in termini di effettivo vantaggio temporale.

È previsto un passaggio procedurale strutturato: istanza dell’appaltatore, attestazioni del DL e proposta di liquidazione del RUP entro i termini indicati.

Accordi di collaborazione

L’art. 82-bis introduce una disciplina espressa degli accordi di collaborazione tra amministrazioni, collocandoli al di fuori degli affidamenti a titolo oneroso. La norma tipizza un istituto fondato su condizioni sostanziali precise:

  • interesse pubblico condiviso;
  • contributo effettivo di tutte le parti, anche sul piano operativo;
  • assenza di corrispettivo, quale conseguenza della natura cooperativa dell’istituto.

L’Allegato II.6-bis rafforza questo impianto, precisando che l’accordo deve essere funzionale allo svolgimento di attività istituzionali e non può essere utilizzato per aggirare le regole dell’evidenza pubblica.

La Circolare MIT: delimitazione rigorosa dell’ambito applicativo

La Circolare interviene con un’impostazione restrittiva, volta a prevenire utilizzi distorsivi dell’istituto. Esclude che possano essere oggetto di accordo attività standardizzate, ripetitive o riconducibili al mercato dei servizi.

È imposta una verifica in concreto del rapporto, accertando:

  • chi svolge effettivamente le attività;
  • il grado di autonomia;
  • le responsabilità operative;
  • l’incidenza sulle decisioni finali.

Oggetto e durata dell’accordo devono essere chiaramente delimitati, escludendo schemi aperti o di supporto tecnico continuativo.

Funzione organizzativa e rapporto con i tempi di attuazione

Le Linee guida richiamano gli accordi di collaborazione come strumenti organizzativi funzionali al coordinamento tra amministrazioni in contesti complessi, ma ne confermano l’utilizzo solo quando rafforzano la capacità amministrativa complessiva. L’accordo non è ammesso come strumento sostitutivo dell’affidamento di servizi esterni.

Il collegamento agli obiettivi temporali del PNRR non introduce deroghe ai presupposti sostanziali: il rispetto dei tempi non giustifica compressioni delle condizioni di legittimità.

Premio di accelerazione e accordi di collaborazione: come vanno coordinati

Le Linee guida e la Circolare chiariscono che premio di accelerazione e accordi di collaborazione non possono sovrapporsi quando incidono sullo stesso risultato temporale.

Il premio è uno strumento contrattuale, rivolto all’operatore economico e ancorato al cronoprogramma; gli accordi operano sul piano organizzativo e non introducono meccanismi premiali. Quando l’anticipazione dei tempi è già valorizzata attraverso il premio ex art. 126, non può essere ulteriormente premiata mediante strumenti collaborativi che producano effetti equivalenti.

Gli istituti possono coesistere solo se restano distinti sul piano funzionale:

  • l’accordo incide sull’organizzazione e sul coordinamento;
  • il premio incentiva l’esecuzione materiale dell’appalto.

Ne deriva una responsabilità chiara in capo alla stazione appaltante, chiamata a selezionare a monte lo strumento coerente con la criticità da risolvere, evitando soluzioni ibride o compensative.

In sintesi

  • Il premio di accelerazione richiede una costruzione a monte: cronoprogramma analitico, clausola esplicita negli atti di gara e copertura finanziaria individuata.
  • Le Linee guida escludono riconoscimenti discrezionali o successivi all’esecuzione.
  • Gli accordi di collaborazione sono legittimi solo in presenza di un interesse pubblico condiviso e di un contributo effettivo di tutte le amministrazioni coinvolte.
  • La Circolare impone una verifica in concreto dell’accordo, soprattutto nella fase esecutiva.
  • Premio di accelerazione e accordi di collaborazione non sono cumulabili sullo stesso risultato temporale.
  • La scelta dello strumento spetta alla stazione appaltante e deve avvenire a monte.
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