Premio di accelerazione negli appalti: novità dalla Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 modifica l’art. 126 del Codice dei contratti: il premio di accelerazione può attingere ai ribassi d’asta solo entro il 50%.
Quando si parla di Codice dei contratti pubblici, ogni intervento normativo rappresenta un’occasione per modificarne o integrarne la disciplina. Da questo punto di vista, non fa eccezione la Legge di Bilancio per il 2026, ormai prossima all’approvazione definitiva da parte del Parlamento, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista entro il 31 dicembre 2025.
È attualmente in corso, al Senato, l’esame del disegno di legge di Bilancio 2026 nella versione predisposta dalla 5ª Commissione. Un testo che, con ogni probabilità, sarà approvato con voto di fiducia prima di essere trasmesso all’altro ramo del Parlamento, che ha già calendarizzato i lavori per domenica 28 dicembre 2025 alle ore 16.
Codice dei contratti: nuova modifica
In attesa della conferma definitiva da parte dell’Aula, merita attenzione una modifica inserita all’art. 112 del disegno di legge, rubricato “Misure per fronteggiare esigenze connesse alla ricostruzione”. In particolare, il nuovo comma 54-sexies interviene sull’art. 126, comma 2 (già sostituito con il correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, introducendo una puntualizzazione rilevante in tema di premio di accelerazione negli appalti di lavori.
La disposizione prevede testualmente che:
“Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione del traguardo MIC1-97 ter del medesimo Piano, all’articolo 126, comma 2, del codice di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: « indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce ‘imprevisti’, » sono inserite le seguenti: « nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d’asta, ». Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”.
L’effetto pratico della norma è quello di circoscrivere il perimetro delle risorse utilizzabili per il premio di accelerazione, consentendo di attingere alle economie generate dai ribassi d’asta entro il limite del 50 per cento. Si tratta, quindi, di una scelta che mira a rendere più chiaro e governabile l’utilizzo delle economie di gara, evitando letture estensive non coerenti con l’impianto complessivo del Codice.
Di conseguenza, l’art. 126, comma 2, del Codice dei contratti pubblici è destinato ad assumere la seguente formulazione:
“Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce ‘imprevisti’, nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d’asta, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.”
Il quadro che emerge è quello di un intervento mirato, che incide in modo diretto sulla gestione economica dei contratti di lavori e sulla possibilità, per le stazioni appaltanti, di incentivare l’anticipazione dei tempi di esecuzione, mantenendo al contempo un equilibrio tra accelerazione delle opere e corretta allocazione delle risorse pubbliche, in coerenza con gli obiettivi del PNRR.
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