RTI e requisiti tecnico-professionali: il TAR Campania conferma il principio del cumulo

La sentenza n. 1471/2025 chiarisce che, salvo diversa previsione della lex specialis, il requisito esperienziale può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso

di Redazione tecnica - 10/11/2025

Quando un raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) può sommare le esperienze dei suoi componenti? E fino a che punto la stazione appaltante può pretendere che anche le mandanti dimostrino requisiti tecnico-professionali propri, in proporzione alla quota che eseguiranno?

RTI e requisiti tecnico-professionali: la sentenza del TAR Campania

Tra le principali criticità del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) – riaffiorate soprattutto dopo il D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo) – vi è certamente l’art. 68 riservato ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici. Criticità che emergono in sede di contenzioso, soprattutto quando si tratta di dimostrare i requisiti tecnico-professionali imposti dalla legge di gara, dove la linea di confine tra “cumulo” e “corrispondenza” non è sempre chiara.

A chiarirla è intervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con la sentenza n. 1471 del 15 settembre 2025, che ha offerto un’interpretazione ormai stabile del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Tutto nasce da una procedura aperta indetta da un’azienda sanitaria per il servizio di recupero e smaltimento delle carcasse di animali selvatici. Un RTI costituendo era stato escluso perché la società mandante – cui spettava il 49% delle prestazioni – non aveva dimostrato di aver eseguito in passato un contratto analogo.

Secondo la stazione appaltante, quel requisito doveva essere posseduto da ogni impresa del raggruppamento in misura proporzionale alla propria quota di esecuzione. Le imprese escluse hanno però contestato questa lettura, sostenendo che, nel caso dei servizi, vale il principio del cumulo: il requisito tecnico-professionale può cioè essere soddisfatto nel complesso del raggruppamento, purché almeno uno dei componenti lo possieda.

La questione è, dunque, finita sul tavolo dei giudici del TAR che si è pronunciato basandosi sulla disciplina contenuta all’interno del Codice dei contratti.

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