Principio del risultato negli appalti: ANAC definisce regole e limiti

Prezzari non aggiornati, prestazioni aggiuntive e verifiche progettuali: l’Autorità ricorda che la discrezionalità del RUP e l'efficienza non possono trasformarsi in una compressione delle disposizioni del Codice

di Redazione tecnica - 22/01/2026

Negli appalti pubblici, il nuovo Codice dei contratti ha certamente rafforzato il ruolo del RUP e valorizzato il principio del risultato come criterio guida dell’azione amministrativa, ma questo spostamento di baricentro non ha inciso sul presidio delle regole tecniche ed economiche che garantiscono concorrenza, trasparenza e affidabilità delle scelte effettuate dall’amministrazione.

Rimangono infatti sempre dei limiti ai quali la stazione appaltante deve attenersi nella formulazione e nell’interpretazione delle regole di gara. Non trovano quindi spazio prezzari non aggiornati o “adattati” per esigenze di copertura finanziaria, prestazioni aggiuntive ricondotte a clausole opzionali dal perimetro incerto, verifiche progettuali ridotte o parzializzate in nome della semplificazione. Tutte scelte che, singolarmente considerate, sebbene possano apparire funzionali all’obiettivo di “far partire il cantiere”, lette nel loro insieme mettono a rischio la tenuta complessiva della procedura.

Esempio ne è il caso affrontato da ANAC con la Delibera 17 dicembre 2025, n. 502, in relazione a un impianto procedurale nel quale il principio di risultato è stato progressivamente utilizzato come chiave interpretativa per giustificare scelte che si discostano dal dato normativo puntuale.

Il risultato è un’istruttoria che ha messo in luce una serie di scostamenti sistematici dalle regole del Codice: nella determinazione dei prezzi di progetto, nella gestione delle prestazioni aggiuntive e nelle modalità di verifica e validazione del progetto esecutivo.

È su questo punto che il provvedimento dell’Autorità assume un rilievo che va oltre il singolo caso, offrendo indicazioni di metodo utili per tutte le stazioni appaltanti e, soprattutto, per chi è chiamato a governare le scelte tecniche ed economiche nella fase più delicata dell’affidamento.

Appalti di lavori: il principio del risultato non giustifica deroghe al Codice

La vicenda esaminata dall’ANAC prende avvio da una segnalazione relativa alla procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di rilevante importo, incentrata inizialmente sulla determinazione dei prezzi del progetto posto a base di gara.

Nel corso dell’istruttoria, l’analisi dell’Autorità si è progressivamente estesa all’intero iter di approvazione del progetto e di gestione della gara, facendo emergere ulteriori profili problematici. In particolare, sono stati esaminati l’utilizzo di prezzari non aggiornati e la riduzione lineare dei prezzi, l’affidamento diretto all’operatore aggiudicatario di prestazioni aggiuntive sopra soglia, nonché le modalità di verifica e validazione del progetto esecutivo, caratterizzate dall’esclusione di una parte significativa degli elaborati progettuali dal controllo del verificatore.

Le controdeduzioni del RUP, fondate principalmente sul richiamo al principio di risultato e all’urgenza dell’intervento, non sono state ritenute idonee a superare i rilievi formulati, conducendo ANAC a ricostruire un quadro complessivo segnato da criticità diffuse e interconnesse lungo l’intera procedura di affidamento.

I rilievi di ANAC: tre piani di criticità

Aggiornamento prezzari lavori pubblici: i vincoli imposti dal Codice

La prima e più rilevante criticità affrontata dalla Delibera ANAC n. 502/2025 riguarda la determinazione dei prezzi del progetto posto a base di gara, con particolare riferimento all’utilizzo di un prezzario regionale non aggiornato e all’applicazione di una riduzione lineare dei prezzi.

ANAC richiama in modo esplicito l’art. 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023, che disciplina in termini vincolanti la formazione dei prezzi negli appalti di lavori pubblici. La norma stabilisce che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni deve essere determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente, senza riconoscere alcun margine di discrezionalità alla stazione appaltante.

Sul punto, l’Autorità richiama anche precedenti propri orientamenti, tra cui il parere ANAC Funz. Cons. n. 60/2022, ribadendo che l’adozione di prezzari non aggiornati altera il confronto concorrenziale e può incidere sulla serietà delle offerte.

Ulteriore rilievo critico riguarda la riduzione lineare del 17%, disposta dal RUP senza adeguata motivazione negli atti progettuali e di gara. ANAC osserva che, anche laddove il prezzario regionale consenta rimodulazioni entro una certa percentuale, tali variazioni devono essere puntualmente motivate e esplicitate nei documenti di progetto.

Inoltre, l’Autorità evidenzia come tale riduzione sia stata applicata anche a prezzi desunti da prezzari di altre Regioni, per i quali non risultava prevista analoga facoltà, rafforzando così la conclusione di non conformità all’art. 41, comma 13.

Prestazioni aggiuntive e affidamento diretto: l’art. 120 non è una scorciatoia

Il secondo blocco di criticità riguarda l’affidamento all’operatore economico aggiudicatario di ulteriori prestazioni sopra soglia, giustificato dalla stazione appaltante mediante il richiamo all’art. 120, comma 1, lett. a).

ANAC chiarisce che le modifiche contrattuali possono essere disposte solo se previste ab origine nei documenti di gara attraverso clausole chiare, precise e inequivocabili, requisito che non può ritenersi soddisfatto in assenza di una preventiva valorizzazione economica delle prestazioni opzionali.

Nel caso esaminato, tali prestazioni non risultavano valorizzate nel capitolato, né incluse nel computo metrico, né considerate ai fini della corretta determinazione dell’importo stimato dell’appalto, in violazione anche dell’art. 14, comma 4, del Codice.

Particolarmente significativa è poi l’osservazione secondo cui le lavorazioni erano già previste nel progetto ed erano addirittura propedeutiche all’avvio del cantiere, rendendo difficilmente sostenibile la loro qualificazione come “opzionali”.

Quanto al richiamo all’urgenza, l’Autorità rileva un difetto di motivazione nella determina di aggiudicazione, precisando inoltre che il rispetto del quinto d’obbligo non assume rilievo dirimente, trattandosi di fattispecie disciplinata da un diverso comma dell’art. 120.

Ne deriva che l’affidamento delle prestazioni aggiuntive non può ritenersi conforme al Codice.

Verifica e validazione del progetto: la semplificazione non equivale all’esclusione

Il terzo profilo critico riguarda le modalità di verifica e validazione del progetto esecutivo, con riferimento all’art. 41 del Codice e all’Allegato I.7.

ANAC contesta una distorta applicazione della facoltà di semplificazione, chiarendo che essa non può mai tradursi nella sottrazione alla verifica di interi elaborati progettuali.

Le ipotesi di semplificazione richiamate dall’Allegato I.7ripetitività degli elementi o verifiche già svolte – non risultano applicabili a un progetto dotato di complessità tecnica, nel quale il passaggio al livello esecutivo comporta inevitabili approfondimenti.

L’Autorità richiama inoltre l’art. 34 dell’Allegato I.7, evidenziando che il progetto deve essere valutato come un unicum, con riferimento a affidabilità, completezza, coerenza e appaltabilità.

Non a caso, il verificatore aveva segnalato l’impossibilità di effettuare controlli fondamentali, tra cui quelli relativi allo stato dei luoghi e al capitolato informativo BIM, elementi che hanno condotto a un giudizio finale di non conformità.

Conclusioni

ANAC ha concluso deliberando la non conformità della procedura alle disposizioni del d.lgs. 36/2023.

Le scelte operate dalla stazione appaltante, e in particolare dal RUP, non sono risultate coerenti con il quadro normativo, nonostante il richiamo reiterato al principio di risultato.

Secondo l’Autorità:

  • l’uso di prezzari non aggiornati e di riduzioni lineari non motivate viola l’art. 41, comma 13;
  • l’affidamento delle prestazioni aggiuntive non soddisfa i presupposti dell’art. 120, comma 1, lett. a);
  • le modalità di verifica e validazione risultano in contrasto con l’Allegato I.7.

In questo quadro, ANAC precisa che il principio di risultato non può essere utilizzato per derogare alle regole puntuali del Codice e che l’assenza di motivazioni puntuali, oggettive e verificabili conduce a un esercizio arbitrario della discrezionalità amministrativa.

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