Nel caso in cui sia necessario garantire la continuità operativa di una fornitura soprasoglia prossima alla scadenza, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando? Quando può ritenersi legittimo il ricorso alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 76, comma 4, lett. b), del Codice dei contratti pubblici? Quali verifiche e condizioni devono sussistere affinché la stazione appaltante possa attivare legittimamente tale procedura?
Procedura negoziata senza bando e forniture soprasoglia: il parere del MIT
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con il parere n. 3580 del 23 giugno 2025, ha fornito un chiarimento rilevante sull’applicazione dell’art. 76, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in relazione alla possibilità di garantire la continuità operativa di una fornitura soprasoglia prossima alla scadenza.
L’istanza riguardava la legittimità del ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, in un contesto in cui si rendeva necessario garantire che una fornitura soprasoglia, prossima alla scadenza, operi senza soluzione di continuità. Il MIT ha risposto richiamando i principi generali del Codice e la natura eccezionale e derogatoria della procedura in esame.
Secondo l’art. 76, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti possono attivare la procedura negoziata senza bando solo nei casi previsti dai commi successivi, dandone puntuale motivazione nel primo atto della procedura, tenendo conto delle dinamiche di mercato e nel rispetto dei principi cardine del Codice, in particolare quelli previsti dagli articoli 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato).
Il comma 4 del citato art. 76 dispone che la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando può essere utilizzata, negli appalti pubblici di forniture, nei seguenti casi specifici:
- per prodotti realizzati esclusivamente a fini di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo, escludendo le produzioni destinate alla verifica della redditività o all’ammortamento dei costi;
- per consegne complementari da parte del fornitore originario, necessarie a rinnovare o ampliare forniture o impianti esistenti, qualora il cambio di fornitore comporti incompatibilità tecniche o difficoltà sproporzionate; in tal caso, la durata del contratto non può in genere superare i tre anni;
- per forniture acquistate sul mercato delle materie prime;
- per acquisti a condizioni particolarmente vantaggiose, quando provengano da un fornitore che cessa l’attività o da procedure concorsuali.