Procedura negoziata senza bando: il TAR sul termine minimo per la presentazione offerte

La negoziata senza bando rappresenta una modalità eccezionale di affidamento, i cui termini di presentazione delle offerte devono fare riferimento alla complessità dell'appalto

di Redazione tecnica - 14/03/2025

Nella procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 76 del d.Lgs. 36/2023 (Codice Appalti), non è stabilito un termine minimo assoluto per la presentazione delle offerte.

Piuttosto, la congruità del termine fissato dalla stazione appaltante deve essere valutata in base alla complessità del progetto e alla necessità di preparazione delle offerte.

Procedure negoziate senza bando: qual è il termine minimo per la presesentazione delle offerte?

A chiarirlo è il TAR Lazio con la sentenza del 25 febbraio 2025,  n. 4203, con cui ha respinto il ricorso di un OE, secondo cui il termine di 9 giorni stabilito dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte non era a norma di legge. 

Una tesi smentita dal giudice: il Codice dei Contratti Pubblici non delinea un termine minimo fisso per le procedure negoziate senza bando, ma a rilevare è la congruità del termine rispetto alla natura e complessità dell'affidamento. Un principio applicabile al caso concreto, in cui il progetto affidato era di semplice esecuzione e non presentava particolari difficoltà.

Spiega il TAR che la procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 76 del d.Lgs. n. 36/2023:

  • non prevede l’obbligo di un termine minimo assoluto per la presentazione delle offerte;
  • ha natura eccezionale;
  • può essere utilizzata solo in determinate situazioni, come la necessità di un unico fornitore o l’urgenza nell’acquisizione della prestazione, condizioni che giustificano la derogabilità dei termini di presentazione delle offerte.

Inoltre l'affidamento diretto, sebbene possa essere comparativo, non ha una finalità selettiva come nelle procedure ordinarie di gara, ma mira a semplificare il processo di selezione, per arrivare rapidamente alla scelta del fornitore, garantendo sempre il rispetto dei principi generali del Codice quali:

  • trasparenza;
  • par condicio tra i partecipanti;
  • miglior risultato possibile per l'Amministrazione.

Il principio di adeguatezza del termine in base alla complessità dell’appalto

Anche in assenza di un termine minimo per la presentazione delle offerte, il TAR ha sottolineato l'importanza che la stazione appaltante rispetti il principio di adeguatezza del termine, in relazione alla complessità dell'appalto.

Secondo l'art. 92, comma 1 del Codice degli Appalti, i termini devono essere:

  • proporzionati alla complessità dell'appalto;
  • adeguati al tempo necessario per la preparazione delle offerte;
  • calcolati tenendo conto di eventuali visite ai luoghi di esecuzione, se necessarie, e della consultazione dei documenti di gara.

Nel caso specifico, il termine di 9 giorni è stato considerato sufficiente, grazie alla semplicità e chiarezza del progetto, tant'è che anche la ricorrente ha potuto presentare una proposta e un'offerta adeguata, in linea con le richieste della SA, motivo per cui il ricorso è stato respinto.

 

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