Antincendio in edifici vincolati: le novità nel Milleproroghe 2026

Il Decreto Milleproroghe 2026 sposta al 31 dicembre 2026 il termine per l’adeguamento antincendio degli istituti e dei luoghi della cultura sottoposti a tutela, riaprendo il tema della prevenzione

di Redazione tecnica - 07/01/2026

I tristi fatti avvenuti a Crans-Montana riportano con forza i riflettori su una questione che, nel nostro ordinamento,viene spesso affrontata più con rinvii che con scelte strutturali: la sicurezza antincendio negli edifici.

Ultimo esempio di differimento, solo in ordine cronologico, è quello disposto con il Decreto Milleproroghe 2026 (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200), in relazione a edifici complessi come quelli vincolati dal punto di vista storico-artistico. Sebbene si tratti di un ambito che richiede equilibrio tra tutela del patrimonio culturale e salvaguardia delle persone, il ricorso sistematico alle proroghe rischia infatti di trasformare l’eccezione in regola.

Antincendio: nuova proroga per gli istituti e i luoghi della cultura sottoposti a tutela

Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del Decreto, viene rinviato il termine per l’adeguamento antincendio degli istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La norma riguarda il Ministero della cultura e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all’art. 1, comma 566, della legge n. 145/2018, oltre che gli enti territoriali proprietari degli immobili vincolati.

Il riferimento è agli edifici che al 31 dicembre 2024 non avevano ancora completato l’iter per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, ai sensi del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, oppure che dovevano ancora sanare criticità emerse in sede di controllo o adempiere alle prescrizioni impartite dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Per questi soggetti, il termine per completare l’adeguamento viene ora fissato al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Un differimento che non è il primo

Va ricordato che non si tratta di una novità assoluta. Un primo differimento era già stato disposto con scadenza 31 dicembre 2025. La proroga ora concessa aggiunge dunque un ulteriore anno per l’attuazione delle misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell’art. 15 del d.Lgs. n. 139/2006.

Tra tali misure rientra espressamente anche l’adozione del piano di limitazione dei danni, strumento centrale nella gestione del rischio incendio negli edifici storici, dove l’obiettivo non è solo la protezione della vita umana, ma anche la conservazione del bene culturale.

Sicurezza antincendio e patrimonio vincolato: una criticità strutturale

Chi opera professionalmente nel settore sa bene quanto l’adeguamento antincendio degli edifici tutelati sia complesso. Vincoli architettonici, limiti all’inserimento di impianti, difficoltà di compartimentazione e di esodo rendono spesso necessarie soluzioni progettuali avanzate, basate sull’approccio prestazionale.

Proprio per questo, tuttavia, la prevenzione incendi dovrebbe essere affrontata come un processo da governare, non come un problema da rinviare. Ogni proroga sposta in avanti il completamento degli interventi, ma non riduce il rischio reale cui sono esposti utenti, lavoratori e visitatori.

La prevenzione incendi, soprattutto nei luoghi della cultura, non dovrebbe essere trattata come un adempimento formale, bensì come una parte integrante della gestione del bene.

Un ulteriore anno può essere utile per completare iter complessi e reperire risorse, ma forse il tema meriterebbe un cambio di passo, prevedendo meno proroghe e più programmazione, meno emergenze e più cultura della sicurezza. Perché il tempo, quando si parla di incendi, non è mai una variabile neutra.

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