Il ricorso a professionisti esterni per incarichi all’interno delle scuole, ad esempio nel caso dello psicologo scolastico, è una prassi sempre più diffusa, che però non sempre gli istituti qualificano correttamente.
Proprio per questo ANAC è intervenuta con l’Atto del Presidente del 18 marzo 2026, offrendo un criterio di lettura che valorizza il fabbisogno dell’amministrazione.
Psicologo scolastico e CIG: quando serve negli affidamenti delle scuole
La questione riguarda la necessità di stabilire se si è di fronte a un incarico individuale ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 oppure a un appalto di servizi di natura intellettuale, con tutte le conseguenze che ne derivano, a partire dall’obbligo di acquisire il CIG e di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Autorità chiarisce che, quando un istituto scolastico deve reperire sul mercato uno psicologo, non è sufficiente qualificare l’affidamento in base alla tipologia contrattuale scelta, ma è necessario interrogarsi sulla natura della prestazione richiesta.
Se l’attività da affidare si presenta come altamente qualificata e, soprattutto, è connotata da un carattere temporaneo e straordinario, allora l’amministrazione può ricondurla nell’ambito degli incarichi individuali disciplinati dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
In questo scenario, la prestazione conserva una dimensione episodica, non è destinata a protrarsi nel tempo e, proprio per questo, non è suscettibile di rinnovo.
Art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001: una norma di limite
Il richiamo alla disciplina degli incarichi esterni non è casuale e va letto alla luce della funzione che la norma svolge all’interno dell’ordinamento.
L’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 consente alle amministrazioni di ricorrere a professionalità esterne solo quando si trovano di fronte a esigenze che non possono essere soddisfatte con le risorse interne e che, soprattutto, non hanno carattere stabile.
La norma nasce per consentire flessibilità, ma al tempo stesso introduce un limite preciso: evitare che il lavoro autonomo venga utilizzato per coprire fabbisogni permanenti.
In questa prospettiva si spiega anche il divieto di rinnovo dell’incarico, che rappresenta un presidio contro l’utilizzo distorto di questo strumento.
Differenza tra incarico e appalto di servizi intellettuali
Diverso è il caso in cui l’amministrazione, già prima di procedere all’affidamento, sia consapevole che la prestazione richiesta non ha carattere meramente occasionale ed eccezionale e, soprattutto, è destinata a rispondere a un bisogno che richiederà continuità nel tempo o un prevedibile rinnovo.
In queste circostanze non è più possibile ricondurre il rapporto all’ambito dell’incarico individuale. Anche se la prestazione mantiene natura intellettuale e richiede un’elevata qualificazione professionale, si è infatti di fronte a un vero e proprio appalto di servizi, con conseguenze precise:
- obbligo di acquisizione del CIG;
- applicazione delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- utilizzo delle procedure previste per i contratti pubblici.
Il discrimine è dunque la continuità del fabbisogno: se il bisogno non è occasionale e presenta caratteri di stabilità, secondo la valutazione preventiva dell’amministrazione, non può essere gestito attraverso uno strumento pensato per situazioni eccezionali.
Conclusioni operative
In termini operativi, il criterio può essere riassunto in modo chiaro:
- in presenza di un’esigenza temporanea e straordinaria si può ricorrere all’incarico ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, senza necessità di acquisire il CIG;
- quando invece l’esigenza non è occasionale, presenta caratteri di continuità o è prevedibile un rinnovo, si configura un appalto di servizi, con conseguente obbligo di CIG.
La vera scelta, dunque, non riguarda la procedura, ma la qualificazione del fabbisogno, e deve essere compiuta a monte, sulla base della reale natura dell’esigenza dell’amministrazione.