Punteggi cambiati tra due verbali di gara: il CGARS sospende l’aggiudicazione sull’appalto del Parco della Favorita

Con l'ordinanza n. 220 del 6 luglio 2026 i giudici amministrativi siciliani congelano in via cautelare la gara per il Real Parco «La Favorita»: se la commissione ritocca i punteggi passando dalla seduta riservata a quella pubblica, deve dichiararlo nel verbale e indicare il criterio, perché la discrezionalità tecnica non cancella l'obbligo di motivazione.

di Redazione tecnica - 10/07/2026

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Una commissione di gara può modificare i punteggi già assegnati alle offerte tecniche passando da una seduta all'altra? Se lo fa, cosa deve indicare nel verbale di gara perché quella modifica sia legittima? E quando la tutela cautelare consente di sospendere un'aggiudicazione prima ancora di entrare nel merito?

A questi interrogativi risponde il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con l'ordinanza n. 220 del 6 luglio 2026, che mette al centro non chi meritasse di vincere l'appalto, ma un problema più elementare, ovvero la tracciabilità dei punteggi quando una commissione di gara li ritocca tra un verbale e l'altro senza spiegarne la ragione.

La vicenda nasce da un appalto del Comune di Palermo per la salvaguardia e la valorizzazione del Real Parco «La Favorita», eppure il rilievo che i giudici siciliani mettono a fuoco ha portata generale e tocca ogni stazione appaltante. Quando i punteggi attribuiti alle offerte cambiano da una seduta a quella successiva, un'eventuale rivalutazione va dichiarata con chiarezza nel verbale e ancorata a un criterio esplicito, e il tutto si gioca sul terreno della tutela cautelare, dove i giudici non stabiliscono chi abbia ragione nel merito ma se la tesi di chi impugna meriti un approfondimento.

Cosa è successo nella gara per il Parco della Favorita

L'appalto riguarda gli interventi di salvaguardia e valorizzazione del Real Parco «La Favorita» di Palermo, finanziati con risorse soggette a scadenze di spesa stringenti. Alla procedura hanno partecipato tre concorrenti, le cui offerte tecniche sono state esaminate in una serie di sedute riservate. Al loro termine la commissione aveva fissato i punteggi, attribuendo alla società poi appellante 60,267 punti; nella successiva seduta pubblica, però, i punteggi letti risultavano più alti per tutte e tre le offerte, con la stessa società passata a 60,4 punti, senza che il verbale desse conto del motivo di quell'incremento.

La società rimasta prima nella valutazione tecnica ha comunque impugnato l'aggiudicazione, chiedendo tra l'altro la riduzione dei punti riconosciuti a una delle controinteressate e contestando proprio la modifica non spiegata dei punteggi. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha respinto la domanda di sospensione e contro questa decisione è stato proposto appello cautelare davanti al Consiglio di Giustizia amministrativa.

Punteggi modificati tra due verbali: perché il CGARS non li ritiene chiari

Alla luce di questo quadro, i giudici d'appello rilevano che non è chiara, già a un primo esame, la ragione per cui la commissione ha mutato i punteggi in corso di procedura. La tesi dell'appellante non appare manifestamente destituita di fondamento, perché se la commissione avesse voluto rivalutare i punteggi in precedenza attribuiti, come sostenuto dalle parti appellate, avrebbe dovuto quantomeno rappresentarlo con chiarezza nel verbale, indicando anche il criterio adottato per la variazione. È il cuore dell'ordinanza, ma va letto per quello che è, ovvero una valutazione ancora sommaria propria della fase cautelare. La qualificazione di illegittimità della gara non è stata in realtà decisa, perché la pronuncia si è arrestata prima, sul terreno della delibazione del fumus.

Su questo sfondo i giudici ricordano un principio che vale ben oltre il caso siciliano. La discrezionalità tecnica riconosce all'amministrazione un margine ampio nelle proprie valutazioni, ma non la esonera dall'obbligo di motivare gli atti in modo che il ragionamento seguito resti agevolmente evincibile. Un punteggio che cambia senza spiegazione tradisce proprio quell'obbligo, perché impedisce di ricostruire il percorso logico che ha portato al nuovo numero.

I giudici si soffermano anche su un'eccezione sollevata da una delle controinteressate, che aveva chiesto di dichiarare inammissibile l'appello per difetto di interesse, poiché l'appellante non aveva riproposto, in questo grado, la censura relativa alla detrazione di 4,80 punti sul proprio punteggio, dedotta in via principale davanti al TAR. L'eccezione viene però respinta, perché nel giudizio cautelare conta la probabilità di accoglimento del ricorso e le scelte difensive vanno lette in quell'ottica. Riproporre soltanto le censure dirette a ridurre il punteggio della controinteressata, e non anche quelle volte ad aumentare il proprio, non rende quindi inammissibile l'appello.

Il periculum del Comune e il documento depositato fuori termine

Il Comune di Palermo aveva difeso l'aggiudicazione anche sul versante dell'urgenza, sostenendo che l'appalto rientra in linee di finanziamento con scadenze rigide e improrogabili e richiamando l'art. 12-bis del Decreto-Legge n. 68/2022, che impone al giudice di tenere conto, in sede cautelare, del rispetto dei tempi di attuazione degli interventi finanziati. A sostegno aveva prodotto una nota del dirigente competente, che paventava la perdita definitiva del finanziamento in caso di blocco della gara.

I giudici, però, non entrano nel merito di quell'allarme, perché la nota è stata depositata soltanto il giorno prima della camera di consiglio, oltre il termine di un giorno libero prima previsto dall'art. 55, comma 5, del Codice del processo amministrativo e qui dimezzato per effetto del rito speciale sugli appalti dell'art. 120. Il documento non è quindi utilizzabile e l'urgenza addotta dal Comune resta non provata, tanto più che l'appellante l'aveva contestata in udienza. Sul piano sistematico, e al di là di questa pronuncia che non lo affronta, quella norma è dettata per gli interventi finanziati dal PNRR, mentre l'appalto in esame poggia su risorse della politica di coesione.

Cosa devono fare le commissioni di gara quando cambiano i punteggi

Dal punto di vista operativo, la vicenda indica alle stazioni appaltanti una regola di metodo prima ancora che di diritto, ovvero rendere sempre tracciabile nel verbale ogni passaggio che incida sui punteggi. Sul piano sistematico, anche se l'ordinanza non lo affronta, è utile distinguere il mero errore materiale, che la commissione può correggere senza particolari oneri, dalla rivalutazione discrezionale delle offerte, che presuppone una motivazione esplicita e non si presta a essere introdotta in modo silenzioso, tanto meno dopo che i punteggi sono stati portati in seduta pubblica.

Resta fermo che i giudici non hanno bollato come illegittima la gara, ma hanno solo ritenuto la contestazione meritevole di approfondimento. Per chi partecipa alle gare l'indicazione è speculare, ovvero confrontare i verbali delle sedute riservate e di quelle pubbliche e contestare per tempo ogni incongruenza nei punteggi, che spesso è la prima traccia di un vizio del procedimento.

Aggiudicazione sospesa in via cautelare: cosa succede ora

In conclusione, il Consiglio di Giustizia amministrativa ha accolto l'appello cautelare e, in riforma dell'ordinanza di primo grado, ha sospeso l'efficacia dell'aggiudicazione impugnata, al solo fine di mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito, che il TAR è chiamato a fissare sollecitamente. Non c'è quindi un vincitore diverso, ma una gara temporaneamente congelata in attesa che il giudice verifichi davvero come e perché quei punteggi siano cambiati.

La postura che la pronuncia impone è duplice. Alle stazioni appaltanti chiede di verbalizzare in modo trasparente e ricostruibile ogni valutazione, perché la discrezionalità tecnica regge solo finché resta leggibile dall'esterno; ai concorrenti ricorda che la coerenza tra i verbali è un terreno di controllo tutt'altro che formale. Sul piano della tendenza, l'ordinanza conferma che neppure la pressione dei finanziamenti e dei cronoprogrammi può comprimere l'obbligo di motivazione, che resta il contrappeso naturale del potere valutativo. Un punteggio che si sposta senza lasciare traccia nel verbale non è un dettaglio procedurale, ma una crepa nella trasparenza su cui si regge l'intera gara.

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