Qualificazione stazioni appaltanti: il report ANAC fotografa il sistema a fine 2025

Con 3.680 amministrazioni qualificate al 31 dicembre 2025, il nuovo report ANAC consente di valutare l’impatto del sistema introdotto dal nuovo Codice dei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 12/03/2026

Raggiunge quota 3.680 il numero delle stazioni appaltanti qualificate nel sistema previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici. È questo il dato che emerge dall’ultimo report trimestrale pubblicato da ANAC, aggiornato al 31 dicembre 2025, che offre una fotografia aggiornata dello stato di attuazione del sistema di qualificazione delle amministrazioni che gestiscono procedure di gara.

Il monitoraggio dell’Autorità consente di osservare come sta evolvendo uno dei pilastri organizzativi introdotti dal d.lgs. n. 36/2023, cioè il meccanismo che lega la possibilità di bandire e gestire appalti pubblici al possesso di specifici requisiti di capacità amministrativa, competenze tecniche e struttura organizzativa.

Stazioni appaltanti qualificate: il report ANAC fotografa il sistema a fine 2025

Il report assume particolare rilievo perché fotografa la situazione alla fine del primo semestre del secondo biennio di qualificazione, consentendo una prima valutazione degli effetti prodotti dal nuovo modello organizzativo degli appalti pubblici.

Si tratta di una vera e propria fotografia del sistema disciplinato dagli articoli 62 e 63 del Codice e dall’Allegato II.4, partendo dal presupposto che non tutte le amministrazioni possono svolgere autonomamente attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

La possibilità di bandire gare dipende infatti dal livello di qualificazione posseduto, determinato sulla base di una serie di indicatori che riguardano, tra gli altri aspetti, l’esperienza maturata nelle procedure di gara, le competenze del personale e l’organizzazione interna.

I dati del report

Alla data del 31 dicembre 2025 risultano 3.680 amministrazioni qualificate, considerando esclusivamente i soggetti che hanno ottenuto la qualificazione tramite domanda e non quelli qualificati di diritto.

La distribuzione tra i diversi settori mostra come la maggior parte delle amministrazioni abbia scelto di qualificarsi su entrambe le tipologie di contratti.

Nel dettaglio:

  • 17,3% delle amministrazioni è qualificato esclusivamente per il settore lavori;
  • 22,3% esclusivamente per servizi e forniture;
  • 60,4% risulta qualificato per entrambi i settori.

In termini assoluti, le amministrazioni abilitate nel settore lavori sono 2.858, mentre quelle abilitate nel settore servizi e forniture sono 3.045.

Il dato evidenzia quindi una diffusione significativa del sistema di qualificazione, che coinvolge ormai diverse migliaia di amministrazioni.

Le domande presentate e gli esiti delle istruttorie

Il report analizza anche il numero di domande presentate dalle amministrazioni per ottenere la qualificazione.

Alla fine del 2025 risultano:

  • 4.097 istanze per il settore lavori;
  • 4.419 istanze per il settore servizi e forniture.

Il numero maggiore di domande nel settore dei servizi e delle forniture conferma la forte diffusione delle procedure di acquisto in questo ambito.

Per quanto riguarda gli esiti delle istruttorie, la percentuale delle amministrazioni non qualificate si colloca tra il 9% e il 12% delle istanze presentate, un valore sostanzialmente in linea con quello registrato nei primi mesi di applicazione del sistema nel 2023.

Le istanze con qualificazione “con riserva” risultano complessivamente 39, riferite a 30 amministrazioni.

I livelli di qualificazione nel sistema ANAC

Il sistema di qualificazione introdotto dal Codice dei contratti pubblici non si limita a stabilire se una stazione appaltante sia o meno qualificata. La qualificazione è infatti articolata in livelli che determinano l’importo massimo delle procedure che l’amministrazione può gestire autonomamente.

In base all’Allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione per la fase di progettazione e affidamento è articolata in tre livelli.

Per il settore lavori:

  • Livello L1 – consente la gestione di procedure senza limiti di importo;
  • Livello L2 – consente la gestione di procedure entro soglie intermedie;
  • Livello L3 – consente la gestione di procedure di importo più limitato.

Una struttura analoga è prevista anche per il settore servizi e forniture, con i livelli SF1, SF2 e SF3, che individuano le diverse fasce di importo delle procedure affidabili direttamente dalla stazione appaltante.

I dati del report mostrano che la maggioranza delle amministrazioni qualificate si colloca nel livello più alto di qualificazione. Nel settore dei lavori, il 62,2% delle amministrazioni ha ottenuto il livello L1, mentre nel settore dei servizi e forniture la quota di qualificazioni di livello SF1 si attesta attorno al 60%.

Una percentuale ancora più elevata si registra tra i soggetti che svolgono funzioni di centralizzazione delle committenze, dove la quota di qualificazioni di livello massimo supera in molti casi i tre quarti del totale.

Il confronto tra il primo e il secondo biennio di qualificazione

Il report contiene anche un confronto tra i risultati ottenuti dalle amministrazioni nel primo biennio di qualificazione e quelli registrati nel secondo biennio.

Nel settore lavori, su 3.041 amministrazioni che hanno presentato domanda in entrambi i periodi:

  • 2.449 risultano qualificate in entrambi i bienni;
  • 85 amministrazioni precedentemente qualificate risultano ora non qualificate;
  • 170 amministrazioni che prima non erano qualificate hanno invece ottenuto la qualificazione nel nuovo sistema.

Nel settore servizi e forniture, su 3.415 amministrazioni:

  • 2.875 risultano qualificate in entrambi i bienni;
  • 25 amministrazioni prima non qualificate lo sono diventate;
  • 245 amministrazioni qualificate nel primo biennio non risultano invece qualificate nel secondo.

Questa differenza tra i due settori è spiegata anche da una modifica dei criteri di valutazione: nel settore lavori il sistema ha ampliato il perimetro delle gare considerate ai fini dell’esperienza, includendo i CIG superiori a 150.000 euro, mentre nel primo biennio venivano considerati solo quelli sopra 500.000 euro.

La clausola di salvaguardia e le scadenze del 2026

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il ricorso alla clausola di salvaguardia, prevista dall’articolo 11 dell’Allegato II.4 del Codice.

Questa disposizione consente alle amministrazioni di mantenere temporaneamente il livello di qualificazione del biennio precedente, anche quando nel nuovo sistema il punteggio risulti inferiore.

Secondo i dati del report:

  • nel settore lavori hanno utilizzato questa possibilità 568 amministrazioni, pari a circa il 21,5% delle qualificate;
  • nel settore servizi e forniture la percentuale è ancora più elevata, con 971 amministrazioni, pari a circa un terzo del totale.

Il meccanismo ha tuttavia una durata limitata a un anno e si applica esclusivamente alla prima domanda presentata nel nuovo sistema.

Per questo motivo ANAC ha avviato una comunicazione diretta agli enti che hanno usufruito della clausola, ricordando che alla scadenza della qualificazione sarà necessario presentare una nuova domanda e verificare il punteggio maturato secondo i criteri ordinari.

Cosa emerge dal report ANAC

Nel complesso, lo stato di attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti mostra numeri ormai consistenti-

I dati mostrano che:

  • il numero di amministrazioni qualificate è elevato;
  • la maggioranza degli enti ha raggiunto il livello massimo di qualificazione;
  • il sistema appare progressivamente stabilizzato dopo la fase iniziale di avvio.

Allo stesso tempo emergono alcuni elementi che meritano attenzione.

Il ricorso piuttosto diffuso alla clausola di salvaguardia indica che molte amministrazioni stanno ancora completando il percorso di adeguamento organizzativo richiesto dal nuovo sistema. Inoltre, la distribuzione dei livelli di qualificazione evidenzia una differenza significativa tra amministrazioni più strutturate e amministrazioni di dimensioni minori.

Si tratta di dinamiche che potrebbero incidere nel medio periodo sull’assetto complessivo del sistema degli appalti pubblici, anche nella prospettiva - già delineata dal Codice - di una progressiva riduzione del numero delle stazioni appaltanti e di una maggiore concentrazione delle procedure di gara nelle amministrazioni dotate di maggiore capacità organizzativa.

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