RAEE e pannelli fotovoltaici: cosa cambia con il d.Lgs. 2/2026
RAEE e pannelli fotovoltaici: il d.Lgs. n. 2/2026 recepisce la direttiva UE 2024/884 e modifica il d.Lgs. 49/2014 su RAEE storici, finanziamento e fine vita del fotovoltaico
La spinta verso il fotovoltaico, sostenuta da incentivi pubblici e da una forte accelerazione degli investimenti, ha fatto emergere con maggiore evidenza la questione della gestione del fine vita delle apparecchiature, e in particolare dei pannelli fotovoltaici.
È proprio su questo punto che si sono concentrate alcune incertezze applicative del d.Lgs. n. 49/2014: dalla distinzione tra RAEE domestici e professionali, ai dubbi sulla qualificazione dei RAEE storici, fino alle sovrapposizioni tra responsabilità del produttore e obblighi del detentore, nonché a un utilizzo non sempre coerente degli strumenti di garanzia finanziaria.
In questo contesto si inserisce il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026, n. 6, che attua la direttiva (UE) 2024/884 intervenendo in modo mirato sul d.Lgs. n. 49/2014, con l’obiettivo dichiarato di chiarire, razionalizzare e rendere più coerente la disciplina vigente.
RAEE e pannelli fotovoltaici: in Gazzetta Ufficiale il d.Lgs. n. 2/2026
Il d.Lgs. n. 2/2026 si colloca all’interno di un quadro normativo europeo e nazionale ormai consolidato, ma in continua evoluzione, in cui i riferimenti principali restano:
- la direttiva 2012/19/UE, che ha definito il perimetro della disciplina RAEE;
- la direttiva (UE) 2024/884, che ha introdotto specifici correttivi, con particolare attenzione ai pannelli fotovoltaici;
- il d.Lgs. n. 49/2014, quale norma di attuazione nazionale;
- i principi di responsabilità estesa del produttore, cardine del diritto europeo dei rifiuti;
- il coordinamento con la disciplina generale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
Il provvedimento non introduce nuovi obblighi strutturali, ma mira a rendere più coerente il sistema, evitando interpretazioni difformi tra operatori, enti di controllo e gestori dei sistemi collettivi.
Nel dettaglio, il decreto è composto da 7 articoli, che intervengono sul testo del d.Lgs. n. 49/2014:
- Art. 1 – Modifiche all’articolo 4 (Definizioni)
- Art. 2 – Modifiche all’articolo 23 (Modalità di finanziamento dei RAEE domestici)
- Art. 3 – Modifiche all’articolo 24 (RAEE professionali)
- Art. 4 – Modifiche all’articolo 24-bis (RAEE da fotovoltaico)
- Art. 5 – Modifiche all’articolo 28 (Marchio di identificazione del produttore)
- Art. 6 – Modifica all’articolo 40 (Disposizioni transitorie e finali)
- Art. 7 – Clausola di invarianza finanziaria
Si tratta, quindi, di un intervento che lascia invariato l’impianto generale della disciplina RAEE, ma ne corregge alcune rigidità emerse nella pratica.
La ridefinizione dei RAEE storici
Il primo intervento riguarda l’articolo 4 del d.Lgs. n. 49/2014 e incide sulla nozione di RAEE storici.
Il legislatore chiarisce in modo più netto le date di riferimento e le categorie coinvolte, distinguendo tra:
- apparecchiature immesse sul mercato entro il 13 agosto 2005;
- AEE rientranti nell’ambito applicativo esteso, immesse prima del 15 agosto 2018;
- l’esclusione dei pannelli fotovoltaici da alcune fattispecie di RAEE storici.
La qualificazione come RAEE storico è funzionale all’individuazione del soggetto tenuto al finanziamento della gestione, con effetti diretti sui costi e sulla ripartizione degli oneri lungo la filiera.
Finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
Le modifiche all’articolo 23 rafforzano il coordinamento tra definizioni e regime di finanziamento. Il decreto chiarisce quali RAEE domestici rientrano nel sistema collettivo e in quali casi il finanziamento resta in capo ai produttori presenti sul mercato nell’anno di riferimento.
Viene inoltre precisato il perimetro temporale delle AEE immesse sul mercato dopo il 2005 e il 2018, evitando sovrapposizioni tra vecchio e nuovo regime e garantendo agli operatori della raccolta e del trattamento maggiori certezze nella gestione dei flussi e nella rendicontazione economica.
RAEE professionali: responsabilità più lineari
L’articolo 3 aggiorna l’articolo 24 sulla disciplina dei RAEE professionali, ribadendo che il produttore risponde dei RAEE derivanti dalle AEE che ha immesso sul mercato, mentre il detentore interviene solo nei casi residuali.
Resta ferma la possibilità di accordi volontari tra produttori e utilizzatori professionali, ma all’interno di un quadro che privilegia una chiara imputazione delle responsabilità, coerente con il modello europeo di responsabilità estesa.
RAEE da fotovoltaico
Il cuore del provvedimento è rappresentato dalla riscrittura dell’articolo 24-bis del d.Lgs. n. 49/20214.
Il decreto chiarisce che:
- il finanziamento della gestione dei RAEE da fotovoltaico è a carico dei produttori per i moduli immessi sul mercato dal 13 agosto 2012;
- sono fatti salvi i meccanismi di garanzia già attivati per gli impianti incentivati;
- viene rafforzato il ruolo dei sistemi collettivi e dei trust di garanzia;
- il GSE assume un ruolo centrale nelle attività di verifica, monitoraggio e restituzione delle somme trattenute.
Il fine vita dei pannelli fotovoltaici diventa quindi un costo strutturale, da considerare sin dalla fase di progettazione e di pianificazione economica degli impianti.
Marchio del produttore e tracciabilità
L’aggiornamento dell’articolo 28 adegua la disciplina della marcatura alle più recenti norme tecniche CEI e CENELEC, estendendo l’obbligo di identificazione in modo coerente con l’evoluzione tecnologica.
La tracciabilità delle AEE diventa così uno strumento essenziale non solo per la raccolta differenziata, ma anche per garantire una corretta imputazione delle responsabilità lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.
Infine, viene modificato l’articolo 40, eliminando una parte delle disposizioni transitorie ormai superate, semplificando il passaggio al nuovo regime e riducendo il rischio di sovrapposizioni normative, in particolare per il settore fotovoltaico.
Conclusioni operative
Il d.Lgs. n. 2/2026 non introduce una nuova disciplina RAEE, ma rafforza la coerenza del sistema esistente, soprattutto nel rapporto tra gestione dei rifiuti ed evoluzione delle tecnologie energetiche.
L’attenzione riservata ai pannelli fotovoltaici segnala un cambio di prospettiva che impone di considerare l’intero ciclo di vita delle apparecchiature, superando una visione limitata alla sola fase di installazione o di esercizio degli impianti. La gestione dei RAEE – e in particolare dei RAEE da fotovoltaico – entra così a pieno titolo tra le variabili da integrare nella pianificazione tecnica, economica e amministrativa degli interventi.
Nel complesso, il decreto si muove nella direzione di una maggiore chiarezza normativa e di una più ordinata distribuzione delle responsabilità, senza introdurre nuovi oneri strutturali ma riducendo quelle zone grigie che avevano reso difficoltosa un’applicazione uniforme delle regole.
Documenti Allegati
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