Recupero dei sottotetti: nessun limite rigido ai 2,40 metri se non si modifica la sagoma
Per il TAR Lombardia è legittimo il recupero abitativo anche con altezza media ponderale superiore ai limiti regolamentari, se l’intervento non comporta sopraelevazioni o modifiche della copertura
È davvero vincolante il limite dei 2,40 metri di altezza media per rendere abitabile un sottotetto? E cosa accade quando le altezze interne superano quel valore, ma senza alcuna alterazione della sagoma o della copertura esistente?
Recupero dei sottotetti e altezza media ponderale: la sentenza del TAR Lombardia
Su questo aspetto – da anni al centro di interpretazioni contrastanti tra Comuni e professionisti – è intervenuto il TAR Lombardia con la sentenza n. 3058 del 3 ottobre 2025, che offre un importante e concreto chiarimento che potrà finalmente riportare coerenza nelle pratiche di recupero abitativo.
Tutto nasce da un’istanza di recupero di un sottotetto
presentata ai sensi dell’art. 63 della L.R. n.
12/2005, senza alcuna opera di sopraelevazione o modifica
del profilo della copertura.
Nonostante ciò, il Comune (nel caso specifico, Milano) aveva
respinto la richiesta, sostenendo che l’altezza media ponderale del
sottotetto, superiore ai 2,40 metri, non fosse compatibile con la
finalità della norma, interpretata come limite “massimo”
inderogabile.
Il proprietario ha impugnato il diniego sostenendo, al contrario, che i 2,40 metri rappresentano un valore minimo, non massimo, e che il semplice superamento non può essere considerato irregolare se non comporta alcuna modifica dell’involucro edilizio.
Il TAR è stato così chiamato a dirimere la questione, offrendo una lettura che vale la pena analizzare partendo dal quadro normativo di riferimento.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lombardia 3 ottobre 2025, n. 3058IL NOTIZIOMETRO