Recupero sottotetto: cosa cambia dopo la Legge n. 105/2024

La legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) ha integrato l’art. 2-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) con un comma che incentiva il recupero dei sottotetti

di Redazione tecnica - 11/09/2024

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Benché la definizione di “sottotetto” non sia univoca a livello nazionale e nonostante le tante leggi regionali che dal 1998 sono intervenute per normare e promuoverne il recupero ai fini abitativi, il legislatore nazionale, con il Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito in Legge n. 105/2024, ha introdotto alcune novità integrando l’art. 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Recupero sottotetto e Salva Casa

In particolare, la lettera 0a), comma 1, art. 1, del D.L. n. 69/2024 (inserita durante il percorso parlamentare di conversione in legge) consente, alle condizioni individuate, il recupero del sottotetto, nei limiti e secondo le procedure previste dalle leggi regionali, anche se l’intervento di recupero non consente il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.

La disposizione inserisce il nuovo comma 1-quater all’art. 2-bis del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati. Di seguito il testo del comma 1-quater suddiviso nei suoi 2 periodi:

Primo periodo. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il con-sumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.

Secondo periodo Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.

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