C'è un modo sbagliato di leggere la proposta di Regolamento europeo sugli appalti presentata dalla Commissione il 9 settembre (Public Procurement Act), ed è quello di fermarsi all'elenco delle novità. La parte più interessante, però, non sta in quello che cambierà sopra la soglia europea, ma in quello che resterà e nello spazio che verrà lasciato al legislatore nazionale.
Su quel margine residuo occorre fare i conti adesso, verificando se quanto verrà concesso sia compatibile con il lavoro fatto in Italia negli ultimi anni.
Questa verifica l'ha fatta il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), che ha diffuso una nota durissima su quel testo. Non una protesta di principio sul metodo europeo, ma un elenco di cose che in Italia funzionano e che con il Regolamento rischiano di sparire.
Tre in particolare:
- il peso della qualità nelle gare di progettazione;
- l'equo compenso;
- i concorsi di progettazione.
Servizi di architettura e ingegneria trattati come servizi ordinari
Il presidente degli architetti italiani, Alessandro Panci, mette in discussione l'impianto stesso del Regolamento nella parte che riguarda le prestazioni intellettuali.
“Il nuovo regolamento - dichiara il presidente del CNAPPC - segna una pericolosa inversione di tendenza rispetto al percorso, tracciato dalla precedente direttiva appalti (2014/24/UE), per rilanciare la centralità del progetto nel processo di costruzione delle opere pubbliche in Europa. Il regolamento varato dalla Commissione Europea, infatti, disciplina l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria con le stesse regole da adottare per altri servizi ordinari, penalizzando fortemente il carattere intellettuale di prestazioni professionali come la progettazione”.
La proposta di regolamento europeo costruisce, infatti, regimi particolari soltanto per i servizi sociali, sanitari ed educativi, e non dedica una sola norma alle prestazioni di natura tecnica e intellettuale.
Qualità al 30% o al 70%? Il confronto tra Regolamento UE e Codice appalti
Il passaggio più tecnico della nota porta la firma di Rino La Mendola, vicepresidente del CNAPPC con delega ai Lavori Pubblici, ed è quello che consiglio di leggere con più attenzione.
“Il Testo redatto dalla Commissione Europea - aggiunge il vicepresidente La Mendola - rivendica la promozione della qualità delle prestazioni, stabilendo che, di regola, l'appalto debba essere aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, riservando all'elemento qualità un peso non inferiore al 30%. Di fatto, tale dispositivo segna un notevole passo indietro per la valorizzazione della qualità delle prestazioni, visto che il nostro codice dei contratti vigente (Decreto Legislativo 36/2023), negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, inverte tali percentuali imponendo un tetto del 30% alla valutazione dell'offerta economica e lasciando il rimanente 70% alla qualità dell'offerta tecnica (art.41 comma 15 bis). Il passo indietro si trasforma in un salto nel vuoto, nel momento in cui il nuovo Regolamento vanifica gli obiettivi raggiunti in Italia, sul tema dell'equo compenso, con la legge 49/2023 e con l'art. 41 (commi 15 bis, ter e quater) del Decreto Legislativo 36/2023 ed ignora del tutto procedure fondamentali per esaltare la qualità del progetto come i concorsi di progettazione; viene infatti annullata la disciplina speciale introdotta sul tema dalla direttiva 24 (Capo II del Titolo III). Insomma, applicando alla lettera il nuovo regolamento, almeno per servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia comunitaria, salterebbero i concorsi di progettazione e principi fondamentali della normativa attualmente vigente come l'equo compenso e la qualità dell'offerta”.
Qui serve una precisazione, perché il paradosso è enorme e va capito bene.
Quel 30% europeo, in assoluto, è una novità favorevole, visto che oggi le direttive non fissano alcun peso minimo per la qualità. Letto dall'Italia, però, diventa un arretramento, perché l'articolo 41, comma 15-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo appalti), obbliga le stazioni appaltanti a fissare un tetto massimo del 30% al punteggio economico negli affidamenti dell'articolo 108, comma 2, lettera b), ossia i servizi tecnici pari o superiori a 140.000 euro.
Dove la norma italiana garantisce almeno il 70% dei punti alla qualità, quella europea si accontenta del 30. Lo stesso numero, letto dalla parte opposta.
Lo stesso ragionamento vale per l'equo compenso. La Legge 21 Aprile 2023, n. 49 e i commi 15-bis, 15-ter e 15-quater dell'articolo 41 hanno costruito un equilibrio faticoso, che rende non ribassabile il 65% del corrispettivo, lascia alla concorrenza il restante 35% e ammette negli affidamenti diretti una riduzione non superiore al 20%. Nel testo europeo non c'è nulla di tutto questo, perché il corrispettivo dei servizi tecnici è trattato come il prezzo di qualunque altra prestazione.
Concorsi di progettazione, l'art. 46 del Codice rinvia a una direttiva che sparisce
Sul punto dei concorsi la nota si ferma all'effetto, cioè alla scomparsa della disciplina speciale europea. Il passaggio successivo, che il comunicato non fa, rende il rilievo ancora più pesante. L'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 non detta una disciplina autonoma dei concorsi di progettazione. Rinvia espressamente al Capo II della direttiva 2014/24/UE e, per i settori speciali, al Capo II della direttiva 2014/25/UE.
Se quelle direttive verranno abrogate, come prevede l'articolo 146 della proposta, e se il Regolamento non conterrà norme corrispondenti, il rinvio della norma italiana resterà senza destinazione. La proposta stabilisce che i riferimenti alle direttive abrogate si leggano secondo la tavola di concordanza dell'allegato VIII, ma quella tavola non accompagna l'articolato e andrà verificata quando sarà disponibile.
Nell'intero testo europeo l'espressione concorsi di progettazione compare una sola volta, dentro una norma di esclusione. Di disciplina, nemmeno l'ombra.
Non è una questione teorica ma il tipo di problema che andrebbe affrontato adesso, nel negoziato fra Parlamento europeo e Consiglio.
Che cosa farà il CNAPPC al Parlamento europeo?
La nota si chiude con l'annuncio della strategia.
“Siamo già al lavoro per superare nell'iter di approvazione del Parlamento Europeo le tante criticità del testo varato dalla Commissione. In particolare, nei prossimi giorni, attiveremo le nostre commissioni tematiche interne al fine di stilare un documento con i nostri emendamenti, da proporre ai parlamentari europei, previa condivisione con altre categorie professionali interessate”, conclude il presidente Panci.
È la mossa giusta, e aggiungo che è anche l'unica disponibile. La finestra utile è quella del negoziato interistituzionale, perché una volta chiuso il testo il Regolamento si applicherà direttamente in tutti gli Stati membri, senza alcun provvedimento nazionale di recepimento.
Tradotto, questa volta non ci sarà un decreto legislativo italiano su cui rimettere le cose a posto in corsa.
E qui torno da dove sono partito. Per cinquant'anni abbiamo discusso di come recepire, e in quello spazio l'Italia ha costruito alcune delle sue scelte migliori, compresa quella di mettere la qualità del progetto davanti al prezzo. Se quello spazio si chiude, la partita si gioca tutta a Bruxelles e si gioca adesso.
Gli architetti se ne sono accorti per primi. Sarebbe utile che non restassero soli.