RENTRI 2026: obblighi, FIR digitale e scadenze nella guida ANCE

Dalla revisione dei soggetti obbligati al regime dell’xFIR, passando per geolocalizzazione, cantieri e gestione delle emergenze: tutte le indicazioni operative per imprese e tecnici

di Redazione tecnica - 23/04/2026

Con l’avvio del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), le modalità di produzione, gestione e conservazione delle informazioni ambientali da parte delle imprese hanno subito una trasformazione profonda, segnando una discontinuità evidente rispetto al modello precedente.

Fino ad oggi, la gestione dei rifiuti si è basata su registri e formulari spesso tenuti in modalità cartacea o attraverso strumenti non integrati tra loro, con inevitabili difficoltà nella ricostruzione puntuale dei flussi e nella verifica dei dati.

Il RENTRI introduce invece una struttura digitale unitaria, nella quale le informazioni vengono raccolte e gestite in modo continuo e coerente. La tracciabilità non è più legata al singolo documento, ma diventa un processo nel quale ogni passaggio deve essere correttamente registrato e allineato con gli altri, all’interno di una roadmap di adempimenti che, per molti aspetti, è ancora in fase di evoluzione.

È proprio su questi passaggi che si è soffermata ANCE con la pubblicazione di una Guida operativa che prova a tradurre il nuovo impianto in indicazioni concrete, mettendo in evidenza le implicazioni pratiche di un sistema che supera definitivamente la logica documentale tradizionale.

RENTRI: la guida ANCE chiarisce cosa devono fare le imprese

Con l’entrata in funzione del RENTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è stato ricondotto all’interno di una piattaforma digitale unitaria, che integra gli adempimenti già previsti dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare gli artt. 189 (MUD), 190 (registro di carico e scarico) e 193 (formulario di identificazione dei rifiuti).

Il sistema è stato introdotto a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116/2020, che ha inserito l’art. 188-bis nel Codice dell’ambiente, e trova attuazione operativa nel D.M. 4 aprile 2023, con cui sono stati definiti:

  • il funzionamento del Registro elettronico nazionale;
  • i nuovi modelli di FIR;
  • il formato del registro cronologico;
  • le modalità di iscrizione e trasmissione dei dati.

La portata del cambiamento si innesta su un impianto normativo che non viene superato, ma riorganizzato.

Scadenze, iscrizione e fasi di entrata a regime RENTRI

Uno degli aspetti più delicati riguarda il calendario di applicazione del sistema, con tempistiche differenziate in funzione della dimensione dell’impresa e della tipologia di attività svolta.

Il primo passaggio è stato fissato al 15 dicembre 2024, data di avvio del sistema e apertura delle prime iscrizioni. Da quel momento si è avviata una fase graduale che ha coinvolto progressivamente tutti i soggetti obbligati.

Le principali scadenze si sono articolate in tre momenti: entro il 13 febbraio 2025 sono stati chiamati ad iscriversi i soggetti più strutturati, tra cui impianti di trattamento e imprese con più di 50 dipendenti; entro il 14 agosto 2025 l’obbligo si è esteso alle imprese tra 10 e 50 dipendenti; entro il 13 febbraio 2026 il quadro si è completato con l’ingresso degli altri soggetti obbligati, comprese le realtà di minori dimensioni.

Parallelamente, sempre dal 13 febbraio 2025, sono entrati in vigore i nuovi modelli di formulario e di registro previsti dal D.M. 4 aprile 2023.

Il vero punto di svolta si colloca nel 2026 e riguarda il formulario. Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI possono già utilizzare l’xFIR, ma fino al 15 settembre 2026 resta ammessa l’alternatività tra formulario cartaceo e digitale. Questo periodo transitorio non è neutro, perché impone alle imprese di gestire contemporaneamente due modalità operative, con evidenti riflessi sull’organizzazione interna.

La guida collega a questa fase transitoria due conseguenze operative di immediata rilevanza: le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati tramite xFIR diventano applicabili solo dal 15 settembre 2026, mentre dal 30 giugno 2026 entra in vigore l’obbligo di installare sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano conto terzi rifiuti pericolosi.

A questo si aggiunge un elemento organizzativo particolarmente importante: dal 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari devono essere in grado di gestire sia il FIR cartaceo sia quello digitale, perché è la scelta del produttore o detentore a determinare la modalità operativa dell’intera filiera. Se il produttore emette il FIR in formato digitale, tutti i soggetti coinvolti devono operare nello stesso modo; se invece utilizza il cartaceo, l’intero trasporto resta su quel formato.

Soggetti obbligati ed esclusioni RENTRI 2026 dopo la Legge n. 199/2025

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda il perimetro dei soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI, che nel 2026 è stato oggetto di un intervento normativo puntuale sull’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Il chiarimento è arrivato con la Legge n. 199/2025 (c.d. "Milleproroghe 2026"), che ha ridefinito l’ambito soggettivo dell’obbligo, escludendo alcune categorie che, pur coinvolte nella gestione dei rifiuti, non sono tenute all’iscrizione al sistema.

Non sono tenuti all’iscrizione:

  • i produttori esonerati dalla tenuta del registro ai sensi dell’art. 190;
  • i soggetti che adempiono tramite conservazione del FIR;
  • i soggetti che conferiscono a circuiti organizzati di raccolta.

Per il settore edilizio:

  • i produttori di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione non sono obbligati all’iscrizione;
  • in presenza di rifiuti pericolosi, l’obbligo sussiste limitatamente a tali flussi.

RENTRI nei cantieri: unità locale, registrazioni e gestione dei rifiuti

Sempre in ambito operativo, il 2026 ha chiarito un tema che nella pratica aveva generato numerosi dubbi: la qualificazione del cantiere ai fini del RENTRI.

Il riferimento normativo resta quello dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, ma la lettura applicativa è stata precisata: il cantiere, in quanto luogo temporaneo o mobile, non può essere considerato automaticamente un’unità locale.

Perché ciò avvenga è necessario che sia presente un requisito di stabilità, oltre alla produzione di rifiuti pericolosi.

In assenza di queste condizioni, l’impresa deve fare riferimento alla propria sede o a un’unità locale stabile, effettuando le registrazioni su quella struttura e indicando nel formulario il luogo effettivo di produzione del rifiuto quando diverso dall’unità locale.

Casi di indisponibilità del sistema e uso del FIR cartaceo (D.D. 5 febbraio 2026)

Altro aspetto rilevante riguarda la gestione delle situazioni di indisponibilità del sistema, disciplinata dal Decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026.

La disciplina distingue tra:

  • indisponibilità dei servizi RENTRI;
  •  problematiche legate ai sistemi dell’operatore, come nel caso di mancanza di connessione o difficoltà di autenticazione.

In entrambe le ipotesi è previsto il ricorso temporaneo al formulario cartaceo, ma secondo modalità rigorose e con l’obbligo di riallineare successivamente i dati all’interno del sistema.

Non si tratta quindi di una deroga libera, ma di una procedura regolata che richiede preparazione preventiva, tanto che la guida richiama espressamente la necessità di dotarsi di formulari cartacei già vidimati, da utilizzare esclusivamente in caso di emergenza.

Registro carico e scarico RENTRI: cosa cambia dal 2025 e gestione digitale

Anche sul registro di carico e scarico il quadro normativo resta ancorato all’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, senza modifiche sostanziali per quanto riguarda i soggetti obbligati, i tempi di registrazione e gli obblighi di conservazione.

Il cambiamento riguarda invece la modalità di gestione: dal 13 febbraio 2025 devono essere utilizzati i nuovi format, mentre il passaggio alla modalità digitale avviene dal momento dell’iscrizione al RENTRI.

Questo comporta che la registrazione fa parte di un flusso informativo che deve essere coerente con il formulario e con le trasmissioni al sistema.

Le indicazioni operative per il RENTRI 2026

In conclusione il RENTRI non introduce nuovi obblighi in senso stretto, ma modifica profondamente il modo in cui questi devono essere gestiti.

Da quest’anno il sistema sta entrando progressivamente nella sua fase realmente operativa, nella quale diventano centrali la coerenza dei dati, la gestione della filiera e la capacità organizzativa delle imprese.

In questo senso la Guida di ANCE rappresenta sicuramente un importante riferimento per comprende come adattarsi correttamente alle novità.

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