Quando la lex specialis richiede l’esperienza in “servizi analoghi”, cosa deve intendersi? È necessario che i contratti pregressi siano perfettamente identici a quello da affidare? Oppure basta una vicinanza di contenuti e di settore? E fino a che punto la discrezionalità della stazione appaltante può incidere sulla valutazione di tali requisiti?
Servizi analoghi: il TAR sull'identità sostanziale e non formale
Si tratta di questioni abbastanza frequenti nell’ambito degli affidamenti di servizi, a cui questa volta fornisce una risposta chiara il TAR Puglia con la sentenza 11 agosto 2025, n. 1033 relativa al ricorso presentato contro il provvedimento di aggiudicazione di una gara.
Secondo l’OE ricorrente, la capogruppo del RTI aggiudicatario non avrebbe dimostrato il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto, corrispondente a un contratto per servizi analoghi di almeno 200mila euro. I contratti presentati riguardavano infatti attività svolte per alcuni Comuni, che - a detta della ricorrente - non potevano essere considerati “analoghi” in senso stretto, poiché includevano anche prestazioni edilizie o estranee all’oggetto della gara.
Nel valutare la questione, il TAR ha richiamato quanto stabilito in passato dal Consiglio di Stato, che ha più volte ribadito la distinzione tra servizi identici e servizi anaoghi, motivando così la propria decisione finale.