Quando un’impresa può utilizzare, ai fini della qualificazione tecnica, l’esperienza maturata nell’ambito di un consorzio stabile? La disponibilità dei mezzi deve essere dimostrata già al momento dell’offerta oppure può essere acquisita successivamente? E un generico rinvio ai Criteri Ambientali Minimi è sufficiente a rendere conforme la documentazione di gara?
Sono questioni che incidono direttamente sulla corretta costruzione dei requisiti di partecipazione e sulla gestione della fase esecutiva, soprattutto negli appalti caratterizzati da un significativo impiego di mezzi e da specifici obblighi ambientali.
Sul tema interviene il TAR Sardegna, sez. Cagliari, con la sentenza del 12 agosto 2026, n. 1109, resa nell’ambito di una procedura indetta per l’affidamento di servizi di manutenzione del verde lungo strade statali. Il Tribunale ha respinto il ricorso, soffermandosi su tre profili distinti: la spendibilità dell’esperienza maturata come consorziata esecutrice, la disponibilità dei mezzi e il recepimento dei CAM nella lex specialis.
Requisiti tecnici, disponibilità dei mezzi e CAM: i chiarimenti del TAR Sardegna
La controversia nasce dall’impugnazione dell’aggiudicazione da parte del raggruppamento secondo classificato.
Tra le principali contestazioni figuravano l’utilizzo, da parte dell’aggiudicataria, di precedenti servizi eseguiti come consorziata di un consorzio stabile, la mancata dimostrazione in sede di gara della piena disponibilità giuridica di tutti i mezzi necessari e l’asserita inadeguatezza di alcune attrezzature. Era stata inoltre censurata la documentazione di gara per il mancato recepimento puntuale dei Criteri Ambientali Minimi applicabili al servizio.
Il TAR ha ritenuto infondate le censure sui requisiti tecnici e sui mezzi, mentre ha riconosciuto, sul piano generale, che un mero rinvio ai CAM non è sufficiente, dichiarando tuttavia tardiva la relativa doglianza perché proposta solo dopo l’esito della gara.
Il quadro normativo: requisiti tecnico-professionali e CAM nel D.Lgs. n. 36/2023
La pronuncia si muove principalmente nell’ambito del D.Lgs. n. 36/2023.
Assumono rilievo l’art. 100, comma 11, che consente alle stazioni appaltanti di richiedere, quale requisito tecnico-professionale, l’esecuzione nel decennio precedente di contratti analoghi, e l’art. 57, comma 2, che impone l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contenute nei CAM applicabili.
Nel caso concreto rilevava inoltre il D.M. 10 marzo 2020, relativo ai Criteri Ambientali Minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
Consorzi stabili: quando l’esperienza della consorziata esecutrice è spendibile in gara
Il primo profilo affrontato dal TAR riguarda la possibilità per un’impresa di spendere, come requisito tecnico-professionale, l’esperienza maturata eseguendo prestazioni per conto di un consorzio stabile.
Il Collegio distingue il piano formale da quello sostanziale. Il consorzio stabile resta il titolare del contratto nei confronti della stazione appaltante, ma nei rapporti interni può assumere la posizione di committente rispetto alla consorziata concretamente incaricata dell’esecuzione.
Da ciò discende che il consorzio può attestare le prestazioni effettivamente svolte dalla consorziata e che tali certificazioni possono essere utilizzate per dimostrare l’esperienza tecnica richiesta dalla gara.
Il TAR attribuisce quindi rilievo all’effettiva esecuzione della prestazione: se la lex specialis richiede di dimostrare “servizi svolti”, ciò che assume rilievo è il dato materiale dell’attività realmente effettuata, non soltanto la titolarità formale del contratto originario.
Disponibilità dei mezzi negli appalti: requisito di partecipazione o di esecuzione?
Il secondo profilo riguarda la disponibilità del parco mezzi.
La ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria avrebbe dovuto dimostrare già in sede di gara di avere la piena disponibilità giuridica di tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione.
Il TAR respinge questa impostazione. Nel caso esaminato, in assenza di una previsione espressa della lex specialis che qualificasse la disponibilità dei mezzi come requisito di partecipazione, la relativa dotazione deve essere considerata un requisito di esecuzione.
Ciò significa che nella procedura esaminata l’operatore non deve necessariamente dimostrare, già al momento della presentazione dell’offerta, di possedere in via definitiva tutti i mezzi che saranno impiegati nel servizio.
È sufficiente che assuma un impegno serio e verificabile ad acquisirne la disponibilità in tempo utile per l’avvio dell’esecuzione, anche attraverso strumenti negoziali come noleggio o comodato.
Una condizione riferita all’esecuzione, quindi, non può essere utilizzata come requisito di ammissione se gli atti di gara non la configurano come tale.
Disponibilità delle attrezzature: cosa deve prevedere la lex specialis
È la documentazione di gara a stabilire quando e in quale forma debba essere assicurata la disponibilità delle attrezzature.
Se la stazione appaltante intende esigere la disponibilità immediata di determinate attrezzature già in fase di partecipazione, deve prevederlo espressamente negli atti di gara.
In mancanza, non può introdurre ex post un onere più gravoso né può disporre l’esclusione sulla base di una condizione non qualificata come requisito di ammissione.
Per il RUP, quindi, la verifica deve partire sempre dalla lettura della lex specialis e dalla corretta qualificazione della prescrizione: occorre distinguere ciò che deve essere posseduto al momento dell’offerta da ciò che può essere acquisito prima dell’avvio del servizio.
CAM negli appalti: perché il semplice rinvio al decreto non basta
Il terzo profilo affrontato dal TAR riguarda i Criteri Ambientali Minimi. Secondo il TAR, la stazione appaltante non può limitarsi a richiamare genericamente la normativ sui CAM.
L’art. 57, comma 2, del Codice impone infatti che le prescrizioni ambientali siano tradotte in specifiche tecniche e clausole contrattuali concretamente applicabili alla procedura.
Il mero rinvio al decreto ministeriale lascia agli operatori il compito di individuare le prescrizioni applicabili alla specifica procedura, con possibili effetti sulla formulazione e sulla comparazione delle offerte.
Nel caso esaminato, tuttavia, la censura è stata dichiarata tardiva. Secondo il TAR, quando una carenza della lex specialis incide sulla possibilità di formulare consapevolmente l’offerta, la relativa contestazione deve essere proposta tempestivamente, senza attendere l’esito della gara.
Considerazioni operative: cosa devono verificare stazioni appaltanti e operatori su requisiti tecnici, mezzi e CAM
La sentenza offre indicazioni utili sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici.
Sul fronte dei requisiti tecnici, occorre guardare alla sostanza dell’esperienza maturata: una consorziata che abbia concretamente eseguito il servizio può valorizzarlo, purché sia adeguatamente documentato.
Sul piano dei mezzi, la stazione appaltante deve evitare di confondere requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione. Se intende imporre la disponibilità immediata di specifiche attrezzature, deve farlo espressamente nella documentazione di gara; nel caso in cui la disponibilità sia richiesta soltanto per l’esecuzione, l’operatore potrà invece acquisirla in vista dell’avvio del contratto.
Quanto ai CAM, è la redazione della lex specialis a risultare determinante: i criteri ambientali devono essere tradotti in prescrizioni operative, non richiamati in modo astratto.
Per gli operatori, infine, la tempestività è essenziale. Quando una clausola impedisce una consapevole formulazione dell’offerta, la relativa contestazione non può essere rinviata all’aggiudicazione.
Partecipazione ed esecuzione: i principi da applicare in gara
La pronuncia del TAR Sardegna distingue ciò che deve essere posseduto per partecipare alla gara da ciò che può essere richiesto ai fini dell’esecuzione del contratto.
L’esperienza tecnica deve essere valutata sulla base dell’attività realmente svolta, anche quando maturata all’interno di un consorzio stabile. La disponibilità dei mezzi, nella procedura esaminata e secondo quanto previsto dalla lex specialis, apparteneva invece alla fase esecutiva e non poteva essere utilizzata come requisito di ammissione.
Diverso il tema dei CAM: qui il Codice impone una disciplina puntuale e concreta sin dalla predisposizione degli atti di gara.
La sentenza richiama quindi l’attenzione su tre aspetti: valorizzare l’esperienza effettiva, distinguere con precisione requisiti di partecipazione e di esecuzione e tradurre i CAM in prescrizioni chiare e immediatamente applicabili.